(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, poiché l'art. 11 comma secondo della Costituzione di Bosnia-Erzegovina stabilisce che saranno rispettati i diritti e le libertà fondamentali definiti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con priorità su tutte le altre leggi, e poiché l'art. 1 del Protocollo n. 6 di detta Convenzione stabilisce che la pena di morte è abolita, è concedibile l'estradizione richiesta dalla Repubblica di Bosnia-Erzegovina nei confronti di un cittadino accusato di omicidio, reato per il quale, ricorrendo determinate aggravanti, è applicabile astrattamente, in base al codice penale di tale Stato, la pena di morte, dovendo ritenersi verificata la condizione posta dalla sentenza della Corte cost. n. 223 del 1996, che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 698, comma secondo, c.p.p., ha affermato che per la concedibilità della estradizione è necessaria la garanzia assoluta che lo Stato richiedente non applichi la pena di morte.