(massima n. 2)
In tema di estradizione dall'estero, il principio di specialitą non č violato qualora l'estradato sia sottoposto a processo con riferimento al fatto-reato inteso come accadimento storico, cosģ come descritto nella richiesta di estradizione e negli atti processuali richiamati, non rilevando l'astratta qualificazione della fattispecie. (In motivazione, la Corte ha escluso la violazione del principio di specialitą in quanto, a fronte di una richiesta di estradizione in cui si faceva riferimento ed era compiutamente descritta la fattispecie associativa prevista dall'art.74 d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, nel provvedimento che disponeva l'estradizione - reso dalla Corte Suprema di Giustizia Colombiana - si faceva riferimento al "traffico illecito" di stupefacenti, ed era rilevato come la Convenzione sugli stupefacenti del 1988 espressamente ricomprenda nella nozione di "traffico illecito" anche l'ipotesi associativa).