(massima n. 2)
In tema di divieto di estradizione per reati politici, ai fini dell'individuazione del «reato politico», oltre che all'oggetto dell'incriminazione, al bene giuridico tutelato ed ai motivi della condotta criminosa, che hanno indubbia rilevanza come elementi sicuramente sintomatici della possibilitą che la richiesta di estradizione mascheri un attentato alla personalitą dell'estradando, bisogna fare riferimento, ampliando il concetto di reato politico, a quei fattori di natura collettiva e sociale dai quali possa emergere il pericolo di inquinamento della funzione repressiva, come concepita dalla nostra Carta costituzionale.