(massima n. 1)
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, sussiste anche quando nel territorio dello Stato si sia verificato solo un frammento della condotta che, pur privo dei requisiti di idoneitą e di inequivocitą richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero. (Fattispecie relativa a m.a.e. processuale per associazione per delinquere e per i reati-fine di furto, commessi in Francia da soggetti che, giunti dall'Italia con furgoni all'uopo noleggiati, vi facevano poi rientro occultando la refurtiva in luoghi da loro stessi predisposti prima di partire). (Annulla senza rinvio, App. Potenza, 20/12/2013).