(massima n. 1)
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, sussiste quando una parte della condotta, anche minima e consistente in frammenti privi dei requisiti di idoneitą e inequivocitą richiesti per il tentativo, purché preordinata al raggiungimento dell'obiettivo criminoso, si sia verificata in territorio italiano. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il motivo di rifiuto con riferimento a reato inerente al traffico internazionale di stupefacenti effettuato fuori del territorio italiano, ma in relazione al quale la pianificazione dell'attivitą illecita e il procacciamento del mezzo adoperato per il trasporto della sostanza erano avvenuti in Italia). (Annulla senza rinvio, App. Brescia, 18/02/2014).