(massima n. 1)
Il principio di specialitā di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 non preclude in modo assoluto l'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato richiesto, ma vi pone solo delle limitazioni, imposte dall'evidente necessitā di impedire che si tragga occasione dalla presenza fisica dell'estradato nel territorio nazionale per sottoporlo a provvedimenti restrittivi della libertā personale diversi da quelli per i quali l'estradizione č stata concessa e anteriori alla consegna. Al di fuori di questa ipotesi, non sussiste alcun ostacolo normativo alla possibilitā di procedere nei confronti del cittadino estradato per altri fatti, commessi in Italia in danno di cittadini, dovendosi solo prescindere dal compimento di qualsiasi atto che postuli la disponibilitā della persona dell'imputato, e, quindi, anche dall'esecuzione di un'eventuale sentenza di condanna a pena detentiva fino a quando per tale diverso titolo, ricorrendone i presupposti, non sia richiesta e concessa un'estradizione suppletiva.