(1)Qualora entro il termine indicato nell'articolo 495 gli sia stata notificata(2) opposizione da parte di creditori o di legatari[530, 2906 c.c.], l'erede non può eseguire pagamenti [502 c.c.], ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari [499, 502, 503 c.c.](3).
A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta [504 c.c.], le dichiarazioni di credito [505, 507 c.c.](4).
L'invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia [501, [505, 506, 530 c.c.](5)(6).
Note
a) formazione dello stato passivo (v. art. 498 c. 2 e 3 del c.c.);
b) liquidazione dell'attivo (v. art. 491 del c.c.);
c) formazione dello stato di graduazione (v. art. 492 del c.c.);
d) pagamento dei debiti ereditari (v. art. 502 del c.c.).
- i creditori e i legatari abbiano fatto opposizione entro il termine di cui all'art. 495 del c.c.;
- l'erede beneficiato, pur in assenza di opposizione, scelga tale modalità per soddisfare i creditori e i legatari (v. art. 503 del c.c.).
In caso di opposizione tardiva, l'erede non è tenuto ad avviare la procedura in commento ma solo a preferire i creditori che si siano opposti, pena il risarcimento del danno a questi cagionato.
L'erede deve, entro un mese dalla notifica dell'opposizione o prima della liquidazione laddove la procedura venga attivata in mancanza di opposizione, invitare a mezzo di un notaio i creditori e i legatari a presentare entro un termine non inferiore a trenta giorni le dichiarazioni di credito.
Ove l'erede provveda a tale incombente scaduto il termine di trenta giorni dall'opposizione, lo stesso si considera decaduto dal beneficio di inventario.