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Articolo 498 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione

Dispositivo dell'art. 498 Codice Civile

(1)Qualora entro il termine indicato nell'articolo 495 gli sia stata notificata(2) opposizione da parte di creditori o di legatari[530, 2906 c.c.], l'erede non può eseguire pagamenti [502 c.c.], ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari [499, 502, 503 c.c.](3).

A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta [504 c.c.], le dichiarazioni di credito [505, 507 c.c.](4).

L'invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia [501, [505, 506, 530 c.c.](5)(6).

Note

(1) La c.d. liquidazione concorsuale di cui agli articoli 498 ss. del c.c. si realizza attraverso le seguenti fasi:
a) formazione dello stato passivo (v. art. 498 c. 2 e 3 del c.c.);
b) liquidazione dell'attivo (v. art. 491 del c.c.);
c) formazione dello stato di graduazione (v. art. 492 del c.c.);
d) pagamento dei debiti ereditari (v. art. 502 del c.c.).
(2) Non è prevista una forma particolare per l'opposizione che, di conseguenza, può essere anche verbale. E' sufficiente che essa venga portata a conoscenza dell'erede.
(3) Si fa luogo alla liquidazione concorsuale di cui agli articoli 498 ss. del c.c. qualora:
- i creditori e i legatari abbiano fatto opposizione entro il termine di cui all'art. 495 del c.c.;
- l'erede beneficiato, pur in assenza di opposizione, scelga tale modalità per soddisfare i creditori e i legatari (v. art. 503 del c.c.).
In caso di opposizione tardiva, l'erede non è tenuto ad avviare la procedura in commento ma solo a preferire i creditori che si siano opposti, pena il risarcimento del danno a questi cagionato.
(4) Tale passaggio rappresenta la prima fase della liquidazione concorsuale (v. nt. n. 1 lett. a).
L'erede deve, entro un mese dalla notifica dell'opposizione o prima della liquidazione laddove la procedura venga attivata in mancanza di opposizione, invitare a mezzo di un notaio i creditori e i legatari a presentare entro un termine non inferiore a trenta giorni le dichiarazioni di credito.
Ove l'erede provveda a tale incombente scaduto il termine di trenta giorni dall'opposizione, lo stesso si considera decaduto dal beneficio di inventario.
(5) La L. 24 novembre 2000, n. 340 (Legge di semplificazione 1999) ha abolito i fogli degli annunzi legali delle province, prevedendo quale unica forma di pubblicità la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(6) Successivamente alla pubblicazione non è possibile per i creditori dell'eredità promuovere procedure esecutive. Quelle già intraprese possono essere continuate. In tale caso il prezzo ottenuto serve a soddisfare,, prima, i creditori privilegiati e ipotecari, poi, quelli inseriti nello stato di graduazione di cui all'art. 499 del c.c., nell'ordine in esso stabilito.

Ratio Legis

Attraverso la procedura di cui agli articoli 498 ss. del c.c. si mira a garantire la par condicio creditorum, ossia la parità di trattamento dei creditori, fatte salve le cause di prelazione (privilegio, pegno e ipoteca).

Spiegazione dell'art. 498 Codice Civile

La liquidazione concorsuale è una delle tre modalità insieme alla liquidazione individuale (art. 495 del codice civile) e al rilascio dei beni (art. 507 del codice civile) con cui l'erede che ha accettato con beneficio di inventario può procedere al pagamento dei creditori ereditari.

In particolare detta modalità di liquidazione richiede il rispetto di maggiori formalità rispetto alla liquidazione individuale con ciò comportando in capo all'erede maggiori spese, tuttavia, rispetto alla liquidazione individuale, garantisce all'erede la fine della fase ereditaria decorsi tre anni dal momento in cui lo stato di graduazione è divenuto definitivo (art. 502 2° comma del codice civile) con conseguente possibilità per l'erede di disporre liberamente dei beni ereditati senza decadere dal beneficio di inventario.

La liquidazione concorsuale garantisce il principio della par condicio creditorum ponendo tutti i creditori ereditari sul medesimo piano, fatte salve le cause legittime di prelazione (privilegi, pegni, ipoteche).

L'erede può liberamente decidere di utilizzare tale modalità di liquidazione (artt. 495 e 503 del codice civile) o esservi costretto qualora gli sia stata notificata l'opposizione alla liquidazione individuale da parte dei creditori o dei legatari.

Preliminarmente l'erede deve invitare i creditori e i legatari a presentare le dichiarazioni di credito e quindi in sostanza a comunicare la loro volontà di partecipare alla ripartizione concorsuale dell'attivo patrimoniale.
A tal fine l'erede, per mezzo di un notaio del luogo di apertura della successione, invia una comunicazione formale a mezzo di raccomanda ai creditori e legatari di cui conosca il domicilio o la residenza e pubblica nella Gazzetta Ufficiale, stante l'abolizione dei fogli degli annunci legali delle province, l'invito a presentare le dichiarazioni di credito.

Tale formalità deve essere compiuta entro un mese dalla notificazione dell'opposizione a pena di decadenza dal beneficio di inventario (art. 505 del codice civile).

Le dichiarazioni di credito, a loro volta, devono essere presentate entro il termine indicato dal notaio che non potrà comunque essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui è stato ricevuto l'invito.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 498 Codice Civile

Cass. civ. n. 10532/2022

La disciplina dell'equa riparazione di cui alla l. n. 89 del 2001, per il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, § 1, della CEDU, non trova applicazione nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata in seguito alla presentazione della dichiarazione di credito ai sensi dell'art. 498 c.c., atteso che i procedimenti di natura non contenziosa e unilaterale, senza interessi contraddittori in gioco, non rientrano tra le "controversie" sui diritti e doveri di carattere civile, di cui alla norma sopra menzionata.

Cass. civ. n. 30247/2019

In tema di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, il termine previsto dall'art. 498, comma 2, c.c., entro il quale l'erede deve invitare i creditori e i legatari a presentare le dichiarazioni di credito, ha natura perentoria, in quanto coerente con l'esigenza di procedere in tempi ragionevoli alla liquidazione dell'eredità; in funzione della medesima necessità è perentorio anche il termine, fissato dal notaio, entro il quale i creditori e i legatari possono presentare le dichiarazioni di credito. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 31/05/2016).

Cass. civ. n. 20713/2018

Una volta scaduto il termine di cui all'art. 498 c.c., ai creditori che non hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di credito è preclusa la possibilità di partecipare alla procedura di liquidazione concorsuale, restando loro azione ex art. 502, comma 3, c.c. nei limiti della somma che residui dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione.

Cass. civ. n. 9690/1994

L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario, benché possa essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius che propongano azioni di accertamento o di condanna — non può — una volta che abbia eseguito la pubblicazione prevista dall'art. 498, comma 3, c.c. — dai medesimi essere assoggettato ad esecuzione forzata (neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli artt. 499 e seguenti, c.c.

Cass. civ. n. 8527/1994

In caso di opposizione allo stato di graduazione dell'eredità beneficiaria, la pubblicazione, ai sensi dell'art. 498 c.c., nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia dell'invito a legatari e creditori a presentare le dichiarazioni di credito assolve alla funzione di assicurare una forma di conoscenza legale da parte di tutti coloro che non siano stati raggiunti per qualsiasi motivo dall'invito individuale, anche ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della dichiarazione di credito, sicché una volta scaduto detto termine le dichiarazioni pervenute successivamente potranno soddisfarsi soltanto sull'eventuale residuo, a nulla rilevando il mancato invio di inviti individuali a creditori di cui si assuma essere stato noto il recapito.

Cass. civ. n. 1532/1975

La compensazione legale estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza, ai sensi dell'art. 1242 c.c. di conseguenza, il debitore dell'eredità beneficiata, a sua volta creditore, anche quando non abbia presentato la dichiarazione di credito di cui all'art. 498 c.c., può sempre eccepire l'intervenuta estinzione del debito per effetto della compensazione legale.

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relative all'articolo 498 Codice Civile

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Valeria C. chiede
giovedì 28/09/2017 - Lazio
“ho accettato l'eredità di mio marito per me e mia figlia minore con beneficio di inventario. eredità solo liquidi e non immobili. successivamente ho provveduto a far fare al notaio l'atto di graduazione dei creditori e ho provveduto a pagarli solo dopo che sono trascorsi 30 giorni senza opposizione dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale. questo per pagare i pochi debiti di mio marito. ora, avendo ricevuto in vita mio marito un avviso di garanzia per il mancato pagamento di iva della Spa di cui era amministratore delegato, mi chiedo quando i soldi che rimangono di quella eredità possono considerarsi nostri e al riparo da un eventuale giudizio per il mancato pagamento di quell'iva per la quale lui risulta responsabile in solido. che io sappia il processo non è ancora iniziato. esiste una prescrizione? o avendo fatto questa procedura di pagamento concorsuale quel che resta dei soldi di mio marito è già nostro? grazie mille”
Consulenza legale i 05/10/2017
Purtroppo la procedura di graduazione dei crediti prevista nel caso di un’eredità beneficiata non esaurisce il problema dell’esistenza di debiti gravanti sull’eredità stessa.
I creditori, infatti, che partecipano al progetto di graduazione non sono necessariamente tutti ed è possibile che se ne presenti qualcuno anche in un momento successivo.

Anche se non è detto esplicitamente nel quesito, si presume che il notaio avesse fissato un termine per i creditori per l’invio della propria dichiarazione di credito (art. 498 cod. civ.); scaduto questo termine, è stato redatto, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione ed i creditori sono stati collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione.

La legge (art. 502 cod. civ.) prevede a questo punto che “(...) i creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto”.

Ciò significa che chi non ha partecipato alla procedura di graduazione sarà penalizzato perché non potrà più concorrere con gli altri sull’intero asse ereditario, ma dovrà e potrà soddisfarsi solo su quanto è rimasto di quest'ultimo, esaurito il pagamento secondo graduazione.
In buona sostanza, ciò significa che se c’è ancora qualcosa, essi verranno pagati, altrimenti rimarranno insoddisfatti.
Il loro diritto, poi, di aggredire il patrimonio ereditario residuo si prescrive in soli tre anni (decorrenti al momento in cui lo stato di graduazione è divenuto definitivo).

Tornando al quesito, dunque, purtroppo, il patrimonio residuo è ancora aggredibile per il credito IVA: occorrerà, ovviamente, una preliminare verifica sulla prescrizione.
I crediti IVA, normalmente, si prescrivono in 5 anni; inoltre, se sono passati oltre tre anni dalla definitività dello stato di graduazione (ovvero decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) il diritto dell’Erario sul residuo asse ereditario risulterà comunque prescritto, anche se la prescrizione quinquennale non dovesse essere ancora maturata.