Il
processo verbale di
inventario ha natura di
atto pubblico e come tale fa fede fino a
querela di falso; in esso devono essere riportate tutte le istanze e le osservazioni delle parti e, qualora all'inventario vi proceda un
notaio, ad esso devono essere allegate anche le copie e la nota a cui fanno riferimento i nn. 1 e 2 del primo comma dell’
art. 770 del c.p.c..
Qualora tra i beni ereditari si rinvengano documenti, di essi se ne deve descrivere lo stato; inoltre, i libri e le
scritture contabili devono essere firmati sia all'inizio che alla fine.
Se l'inventario è stato preceduto dalla procedura di
apposizione dei sigilli, nel verbale si dovrà dare atto del loro stato e del fatto che sono stati rimossi.
In caso di inventario di
beni immobili, occorre indicarne la natura, la loro situazione, almeno tre confini, nonché i numeri del
catasto e delle mappe censuarie; vi si devono includere anche i
diritti reali immobiliari di pertinenza del defunto, tranne quelli che vengono a cessare a causa della morte (come il diritto di
usufrutto).
A differenza dei mobili, per gli immobili non è prevista alcuna valutazione; tuttavia, gli interessati possono provvedere a proprie spese a far redigere una
perizia, che può essere presentata all'ufficiale procedente, chiedendogli di allegarla al verbale d'inventario, di cui costituirà parte integrante.
L'inventario dei beni mobili, invece, si effettua mediante la loro descrizione e stima e, qualora si tratti di oggetti in oro o argento, se ne dovrà anche indicare il peso ed il marchio.
Se tra i beni ereditari si rinviene
denaro, esso va descritto con indicazione della quantità e della specie della carta o delle monete.
I soggetti interessati, a cui è stato fatto pervenire il prescritto avviso, possono intervenire alle operazioni di inventario, contestando l'opportunità di inventariare taluni beni.
Qualora, in sede d'inventario, dovesse sorgere un conflitto di interessi sostanziale sotteso alla redazione dello stesso inventario, l'ufficiale procede ad inventariare i beni in oggetto descrivendoli e facendo menzione delle osservazioni e delle eventuali istanze delle parti.
A conclusione delle operazioni di inventario dei beni, l'ufficiale procedente deve, prima di chiudere l'inventario, assicurarsi che non residuino beni che devono essere inventariati, interrogando in tal senso coloro che avevano la custodia dei beni o abitavano la casa in cui questi si trovavano, nonché tutti coloro che intervengono alle operazioni di inventario (si veda
art. 192 delle disp. att. c.p.c.).
Ratio di tale disposizione è quella di garantire che l'inventario sia completo e che comprenda tutti i beni che appartenevano già al defunto.
Delle domande e delle relative risposte se ne dovrà fare menzione nel verbale, il quale si chiude con la
sottoscrizione di tutti gli intervenuti e dell'ufficiale procedente.