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Articolo 775 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Processo verbale d'inventario

Dispositivo dell'art. 775 Codice di procedura civile

Il processo verbale d'inventario contiene:

  1. 1) la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie (1);
  2. 2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento (2);
  3. 3) l'indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;
  4. 4) l'indicazione delle altre attività e passività;
  5. 5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio [c.c. 221], firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.

Se alcuno degli interessati contesta l'opportunità d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti [disp. att. 192] (3).

Note

(1) Nel verbale di inventario devono essere indicati il giorno, il mese e l'anno di inizio, continuazione e chiusura delle operazioni, le generalità delle persone che vi assistono e del luogo in cui viene effettuata la ricognizione dei beni, le generalità dello stimatore presente, nel caso in cui sia nominato, l'integrità dei sigilli o la loro rimozione, la descrizione di tutte le operazioni e dei beni inventariati, oltre alle osservazioni e alle richieste delle parti.
(2) L'inventario deve essere effettuato presso il domicilio della persona del cui patrimonio si tratta e deve essere completo, ovvero deve comprendere tutto ciò che viene rinvenuto nella sua abitazione ed il rispettivo valore, per la cui valutazione l'ufficiale procedente può nominare un esperto stimatore (773). Infatti, se manca l'indicazione di alcuni beni rinvenuti nell'abitazione del defunto l'inventario è affetto da nullità.
(3) Prima di chiudere il verbale, l'ufficiale procedente deve interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, al fine di conoscere se esistano o meno altri oggetti da comprendere nell'inventario: sia l'interrogazione che la risposta vanno riportate nel verbale (si cfr. art. 192 disp.att).

Spiegazione dell'art. 775 Codice di procedura civile

Il processo verbale di inventario ha natura di atto pubblico e come tale fa fede fino a querela di falso; in esso devono essere riportate tutte le istanze e le osservazioni delle parti e, qualora all'inventario vi proceda un notaio, ad esso devono essere allegate anche le copie e la nota a cui fanno riferimento i nn. 1 e 2 del primo comma dell’art. 770 del c.p.c..
Qualora tra i beni ereditari si rinvengano documenti, di essi se ne deve descrivere lo stato; inoltre, i libri e le scritture contabili devono essere firmati sia all'inizio che alla fine.
Se l'inventario è stato preceduto dalla procedura di apposizione dei sigilli, nel verbale si dovrà dare atto del loro stato e del fatto che sono stati rimossi.

In caso di inventario di beni immobili, occorre indicarne la natura, la loro situazione, almeno tre confini, nonché i numeri del catasto e delle mappe censuarie; vi si devono includere anche i diritti reali immobiliari di pertinenza del defunto, tranne quelli che vengono a cessare a causa della morte (come il diritto di usufrutto).
A differenza dei mobili, per gli immobili non è prevista alcuna valutazione; tuttavia, gli interessati possono provvedere a proprie spese a far redigere una perizia, che può essere presentata all'ufficiale procedente, chiedendogli di allegarla al verbale d'inventario, di cui costituirà parte integrante.

L'inventario dei beni mobili, invece, si effettua mediante la loro descrizione e stima e, qualora si tratti di oggetti in oro o argento, se ne dovrà anche indicare il peso ed il marchio.
Se tra i beni ereditari si rinviene denaro, esso va descritto con indicazione della quantità e della specie della carta o delle monete.

I soggetti interessati, a cui è stato fatto pervenire il prescritto avviso, possono intervenire alle operazioni di inventario, contestando l'opportunità di inventariare taluni beni.
Qualora, in sede d'inventario, dovesse sorgere un conflitto di interessi sostanziale sotteso alla redazione dello stesso inventario, l'ufficiale procede ad inventariare i beni in oggetto descrivendoli e facendo menzione delle osservazioni e delle eventuali istanze delle parti.

A conclusione delle operazioni di inventario dei beni, l'ufficiale procedente deve, prima di chiudere l'inventario, assicurarsi che non residuino beni che devono essere inventariati, interrogando in tal senso coloro che avevano la custodia dei beni o abitavano la casa in cui questi si trovavano, nonché tutti coloro che intervengono alle operazioni di inventario (si veda art. 192 delle disp. att. c.p.c.).
Ratio di tale disposizione è quella di garantire che l'inventario sia completo e che comprenda tutti i beni che appartenevano già al defunto.
Delle domande e delle relative risposte se ne dovrà fare menzione nel verbale, il quale si chiude con la sottoscrizione di tutti gli intervenuti e dell'ufficiale procedente.

Massime relative all'art. 775 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 3837/1984

La presunzione di esistenza nell'asse ereditario di gioielli, denari e mobilia in una percentuale predeterminata rispetto al valore dell'asse ereditario medesimo non è vinta ai sensi dell'art. 31, comma primo R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni) [v. ora art. 5 26 ottobre 1972, n. 637], da un verbale di inventario redatto nello studio del notaio rogante da cui risulti l'inesistenza di tali beni, ove siffatto verbale non rechi l'indicazione che il notaio si è recato nell'abitazione del de cuius per effettuare la ricognizione diretta dei beni inesistenti, atteso che l'incompletezza, quantunque non ascrivibile a colpa dell'erede, concerne proprio gli elementi afferenti alla presunzione. Peraltro ai predetti fini è irrilevante una successiva attestazione rilasciata dallo stesso notaio e certificante che egli si era recato nell'abitazione del de cuius, prima di procedere alla relazione, trattandosi di una semplice scrittura privata al di fuori dell'ambito della funzione documentativa pubblica. Un verbale d'inventario anche se inidoneo a superare la presunzione di esistenza nell'asse ereditario di gioielli, denari e mobilia in una percentuale predeterminata rispetto al valore dell'asse ereditario medesimo, in quanto non recante l'attestazione della ricerca direttamente effettuata nell'abitazione del de cuius per accertare l'inesistenza di tali beni, è però valido ad evitare la decadenza degli eredi dal beneficio dello spostamento del termine per la presentazione della denuncia di successione ai sensi dell'art. 56, comma secondo, R.D. n. 3270 del 1923.

Cass. civ. n. 2048/1979

La presunzione di esistenza nell'eredità di gioielli, denaro e mobilia, in percentuale predeterminata rispetto al valore dell'asse, ai sensi e sotto il vigore del primo comma dell'art. 31 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, [v. ora art. 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637], può essere vinta dalle risultanze di un inventario di eredità beneficiata, di tutela, di fallimento, od effettuato in seguito ad apposizione di sigilli, secondo la previsione del terzo comma della citata norma, solo alla duplice condizione che l'inventario stesso risulti completo di tutte le indicazioni prescritte dall'art. 775 c.p.c. e che sia stato tempestivamente redatto nei termini all'uopo fissati dalla legge, o dal giudice a titolo di proroga. Gli indicati effetti, pertanto, vanno esclusi con riguardo ad un inventario, redatto in sede di accettazione dell'eredità devoluta a un minore, il quale sia stato completato ed integrato, dopo la scadenza dei termini, con l'esclusione di beni del de cuius originariamente pretermessi, ancorché per fatto non ascrivibile a colpa dell'erede.

Cass. civ. n. 1293/1973

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 775 n. 5. c.p.c., secondo cui vanno incluse nel contenuto del processo verbale di inventario le carte, le scritture e le note relative allo stato passivo, è manifestamente infondata in relazione all'art. 15 della Costituzione, giacché la corrispondenza alla quale si riferisce la norma costituzionale è soltanto quella che rappresenta mezzo di comunicazione in atto, con esclusione dei mezzi di comunicazione non più attuali.

Cass. civ. n. 474/1973

Perché gli inventari di tutela, di eredità beneficiata o fallimentare o fatti in seguito ad apposizione di suggelli, disposta dall'autorità giudiziaria immediatamente dopo l'apertura della successione, possano ritenersi idonei a vincere la presunzione di cui al primo comma dell'art. 31 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, [v. ora art. 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637], (con le conseguenze previste nei successivi commi della stessa norma), è necessario che i detti inventari siano redatti secondo le tassative disposizioni dell'art. 775 c.p.c. e che contengano — in ogni caso — o la certificazione della inesistenza di gioielli, denari e mobilia, ovvero l'indicazione del loro valore (minore rispetto a quello risultante dall'applicazione del criterio presuntivo), sul quale possa essere concretamente computata l'aliquota dell'imposta. In particolare, non è idoneo a vincere la suindicata presunzione l'inventario per accettazione di eredità beneficiata che, di fronte alla contestata opportunità, da parte degli interessati, di inventariare alcuni oggetti (nella specie, mobili), contenga la semplice descrizione di essi e non anche la stima, giacché in questa ipotesi, pur producendo l'inventario effetti civili, difetta di un dato essenziale per i calcoli richiesti dalla norma tributaria.

Cass. civ. n. 2683/1972

Un inventario di eredità beneficiata non costituisce di per sé, ossia automaticamente, strumento idoneo a vincere la presunzione di esistenza di gioielli e mobilia di cui all'art. 31 della legge sulle successioni (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270), ancorché non impugnato agli effetti civilistici del beneficiario. Tale articolo fa riferimento agli inventari (di tutela o di eredità beneficiata o fallimentare, o compiuti in seguito ad apposizione di sigilli), in quanto essi rappresentano utili mezzi di prova dell'effettiva entità dei beni mobili del de cuius, sempre però che dagli stessi risulti incontestabilmente provato un valore minore, o maggiore di quello presunto, ovvero l'inesistenza assoluta di gioielli, denaro, mobili. L'amministrazione finanziaria, pertanto, ad evitare evasioni fiscali, può sempre contestare la regolarità, la completezza e la veridicità dell'inventario. (Nella specie, quasi tutti i beni mobili esistenti nell'abitazione del de cuius erano stati esclusi senza descriverli dall'inventario, in quanto ritenuti di proprietà della vedova, in violazione del precetto dell'art. 775 ultimo comma, c.p.c.; la Cassazione ha rilevato che, stante la presunzione di proprietà dei mobili rinvenuti nell'abitazione del defunto, con conseguente inclusione nell'asse ereditario, la mancata completa elencazione di quanto in essa si trovava rendeva impossibile il controllo sul numero, natura, appartenenza dei beni relitti, sicché esattamente la corte del merito aveva ritenuto di dover far capo alla presunzione di cui all'art. 31 cit. nonostante la redazione dell'irrituale inventario).

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