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Articolo 511 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Spese

Dispositivo dell'art. 511 Codice Civile

Le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario(1)sono a carico dell'eredità [461, 484, 712 c.c.](2).

Note

(1) Sono a carico dell'eredità, oltre alle spese per l'apposizione dei sigilli e dell'inventario, anche quelle per l'amministrazione e la liquidazione del patrimonio ereditario e il compenso del notaio.
(2) Tali spese vanno rimborsate all'erede prima di eseguire il pagamento dei creditori e dei legatari.
All'erede non spetta alcun compenso per l'opera prestata in quanto agisce nel proprio interesse.

Ratio Legis

L'erede beneficiato ha l'onere di eseguire le formalità prescritte dalla legge per l'accettazione con beneficio di inventario ma non è tenuto a sopportarne i costi.

Spiegazione dell'art. 511 Codice Civile

Tutte le spese che ineriscono l'accettazione con beneficio di inventario sono a carico dell'eredità.

Vi rientrano dunque le spese relative all'amministrazione della massa ereditaria, quelle sostenute per la liquidazione dell'attivo ereditario comprese quelle relative ai professionisti, quali il notaio, della cui opera l'erede si sia giustificatamente avvalso.

L'erede non ha diritto ad alcuna retribuzione per l'attività svolta. Egli infatti agisce anche nel proprio interesse oltre che nell'interesse dei creditori ereditari e dei legatari.

Per il pagamento delle suddette spese viene utilizzato il ricavato della liquidazione dell'attivo ereditario con prevalenza rispetto al pagamento di quanto dovuto a creditori e legatari.

Non rientrano tra le spese oggetto di disamina quanto sostenuto dall'erede per il pagamento delle imposte di successione che costituiscono un onere a carico dell'erede e relativamente alle quali l'erede potrà soddisfarsi sui beni ereditari rimasti una volta pagate le spese di cui al presente articolo e quanto dovuto nei confronti dei creditorie dei legatari.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 511 Codice Civile

Cass. civ. n. 1953/1976

Con lo stabilire che «le spese dell'apposizione dei sigilli, dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredità», l'art. 511 c.c. detta per tali spese un regime particolare, prevalente su quello dell'art. 90 c.p.c., che rimane operante solo per quanto attiene all'onere dell'anticipazione. Nel caso di eredità accettata col beneficio di inventario da alcuni eredi e puramente e semplicemente da altri, questi ultimi — per il combinato disposto degli artt. 511 e 754 c.c. — sono personalmente e direttamente obbligati, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, verso il notaio per il pagamento del compenso liquidatogli per prestazioni professionali esplicate in dipendenza dell'accettazione beneficiata.

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Consulenze legali
relative all'articolo 511 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

P. S. chiede
venerdì 29/03/2024
“Buongiorno,
sono stato nominato curatore di una eredità giacente richiesta dalla sorella (A) della de cuius (B) a fronte sia della sua esclusione dal testamento pubblico sia soprattutto per l'ingente debito che A ha dovuto sostenere a fronte di spese legali ed erariali legate ad un precedente giudizio di divisione conseguente alla accettazione della eredità della madre di A e B. Il legale della sorella in vita (A), nel precisare alla curatela il credito vantato dalla sua assistita, ha richiesto in pre-deduzione le spese di introduzione del procedimento di apertura della eredità giacente, rilevando che le stesse, secondo i principi generali, debbano trovare collocazione in prededuzione, trattandosi di spese sostenute nell’interesse comune dell’eredità e della massa dei creditori. A mio avviso, trattandosi di spese sostenute antecedentemente all'apertura della eredità, andrebbero in chirografo e pertanto non concorderei con la lettura data dal legale di A. Chiedo pertanto a Voi un chiarimento in vista dei futuri pagamenti che andrò a predisporre una volta liquidato il patrimonio immobiliare ereditario.
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 07/04/2024
La richiesta avanzata dal legale di A deve ritenersi corretta in forza delle considerazioni che seguono.
In effetti, tra gli articoli del codice che disciplinano l’istituto giuridico dell’eredità giacente non vi è una norma che fornisca esplicitamente indicazioni in tal senso.
Tuttavia, a tale conclusione può giungersi dal combinato disposto degli artt. 531 e 511 c.c.
La prima di tali norme estende al curatore dell’eredità giacente le regole dettate in materia di inventario, amministrazione e rendiconto per l’eredità accettata con beneficio di inventario, dovendosi ritenere inapplicabili le sole disposizioni che prevedono la decadenza dal beneficio di inventario e l’obbligo di prestare cauzione.

La seconda norma, ovvero l’art. 511 c.c., ricompresa appunto nella Sezione II del Capo V, disciplina proprio il regime delle spese, disponendo tra l’altro che le spese di “ogni altro atto” sono a carico dell’eredità.
Si ritiene che nell’espressione “ogni altro atto” debbano intendersi ricomprese tutte le spese relative ad attività previste dalla legge o, comunque, svolte nell’interesse dell’eredità beneficiata e, per applicazione analogica, della curatela dell’eredità giacente.
Pertanto, vi si debbono far rientrare, per ciò che riguarda l’accettazione con beneficio di inventario, le spese per apposizione di sigilli, inventario, assistenza del notaio, curatore giudiziale, ecc,, mentre per ciò che riguarda la curatela ogni spesa che il ricorso a tale istituto richiede, ivi comprese quelle sostenute dall’erede per avvalersi dell’opera di terzi professionisti nell’esecuzione delle attività della procedura.

Naturalmente tutte le spese devono essere giustificate nel rendiconto che il curatore è chiamato a redigere.
Il fatto, poi, che le suddette spese siano poste a carico dell’eredità significa proprio che le stesse devono essere soddisfatte prima dei creditori ereditari e dei legatari, ossia in prededuzione, comportando così una riduzione dell’attivo ereditario.
Solo nel caso in cui l’attivo ereditario non dovesse essere sufficiente, l’erede che le ha anticipate è tenuto a risponderne in proprio, il che, tuttavia, vale per ipotesi come quella in esame, ovvero per il caso in cui il curatore dell’eredità giacente sia stato nominato ad istanza di parte.

Si ritiene opportuno precisare, infatti, che il procedimento di apertura dell’eredità giacente può essere attivato sia d’ufficio che su istanza proveniente da parte dei soggetti interessati, tra cui sono inclusi, oltre ai soggetti chiamati all’eredità, anche i creditori dell’eredità, i quali ultimi, in particolare, hanno ovviamente interesse alla nomina di un soggetto che possa amministrare il patrimonio ereditario onde riuscire ad ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie.
Ebbene, l’apertura del procedimento, in relazione al soggetto che la chiede (il quale, come si è visto può essere pubblico o privato), assume rilievo relativamente alle modalità di pagamento delle spese del procedimento stesso.
In particolare, rientrando tale procedura nei procedimenti di volontaria giurisdizione, vale il c.d. principio della domanda, con applicazione dell’art. 8 D.P.R. 115/2002 (TU Spese di giustizia), il quale al primo comma dispone che “Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo, quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato”.

In conseguenza di ciò si avrà che se la procedura viene attivata a richiesta di parte (e non d’ufficio), le spese della stessa dovranno essere anticipate dalla parte richiedente, la quale potrà farle gravare in prededuzione sull’eredità, ex art. 511 c.c., soltanto se vi sarà un attivo ereditario.
In mancanza di attivo, rimarranno a carico della stessa parte richiedente, comprese quelle relative al compenso spettante al curatore ed alle spese dal medesimo sostenute, secondo la liquidazione che ne verrà fatta a chiusura della procedura.

E’ chiaro, infine, che tra tali spese devono essere incluse anche quelle sostenute per giungere alla nomina del curatore, in quanto si tratta pur sempre di spese conseguenti all’avvenuta apertura della successione, la quale coincide con il momento della morte del de cuius.


Anonimo chiede
sabato 21/01/2017 - Veneto
“Buongiorno, da Luciano B.

Oggetto: morte genitori di 4 figli, con fideiussione su mutuo di 1 figlio fallito,
Nel 1986 genitori hanno donato ai 4 figli in parti uguali la loro proprietà, tenendosi in comunione un appartamento (valore di legittima) dove abitavano.

a1) Padre deceduto 10/03/2007 senza fare testamento, fallimento figlio 05/10/2007 con fideiussione dei genitori, mutuo non chiuso/pagato del tutto.
I 4 figli e la mamma accettano eredità del 50% dell’appartamento (quota papa) con beneficio di inventario.

a2) Mamma deceduta 11/10/2016 con testamento a favore di 1 figlio che la accudiva. I 4 figli fanno Accettazione con Beneficio Inventario
a2-1 Beni della mamma: oltre alla quota dell’appartamento, c’è un libretto postale fatto dopo la morte a nome degli eredi, dove sono accreditati i ratei di quanto ricevuto dopo la morte.

Domande:
1. per pagare Notaio per atti: apertura e pubblicazione testamento, ed accettazione beneficio inventario, senza inficiare atto Accettazione Beneficio Inventario si possono prelevare i soldi dal libretto postale p.to (a2.1)

2. Se un erede riscatta la fideiussione accordandosi con Banca a un valore inferiore alla perizia dell’appartamento, il valore concordato vale anche nei confronti del fallimento (curatore) ?

3. Il fallimento (curatore) della quota ereditata con Accettazione Beneficio Inventario del figlio fallito (fallimento non chiuso), può chiede valore la sua quota (11%) e metterlo all’attivo del fallimento, e venderlo all’asta ?

In attesa di Vs comunicazioni, distinti saluti”
Consulenza legale i 27/01/2017
Tutti gli interrogativi posti con il quesito in esame trovano risposta nella disciplina dettata dal codice civile in materia di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, contenuta negli articoli che vanno dal 484al 511 di detto codice.

Trattasi di una forma di accettazione che impedisce la confusione del patrimonio del defunto con quello degli eredi, permettendo a questi ultimi di godere di fronte ai creditori del de cuius di una responsabilità limitata al valore dei beni acquistati e, nello stesso tempo, riconoscendo ai creditori del defunto ed ai legatari un titolo di preferenza rispetto ai creditori degli eredi.

Perchè ci si possa giovare di tale beneficio è necessario innanzitutto aver acquistato la qualità di erede, ed al riguardo sembra necessario precisare, così rispondendo alla prima domanda del quesito, che mentre con l'apertura della successione (ossia con la morte del de cuius) si verifica la delazione dell'eredità ( la quale avviene automaticamente, a prescindere dall'esistenza di attività patrimoniali), ossia l'individuazione della persona a cui l'eredità è offerta (c.d. chiamato all'eredità), perché si possa acquistare la qualità di erede sarà invece necessario accettare l'eredità, accettazione che può essere fatta puramente e semplicemente ovvero con beneficio di inventario.
Pertanto, tutte le spese che fino a tale momento si renderanno necessarie non potranno che porsi a carico di coloro che con l'accettazione decidano di voler acquistare la suddetta qualità; ciò trova indiretta conferma nell'art. 511 C.c., in cui è detto che possono porsi a carico dell'eredità soltanto le spese relative ad apposizione di sigilli, inventario e ad ogni altro atto dipendente dall'accettazione con beneficio di inventario, ossia successivo al momento della accettazione (di conseguenza non potrà essere utilizzato il denaro prelevato dal libretto postale, poichè trattasi di denaro acquisito iure hereditatis e non iure proprio).

Chiarito il primo dubbio, vediamo adesso come l'erede beneficiato è tenuto a comportarsi in relazione ai debiti ereditari.

Va innanzitutto detto che colui il quale vuole avvalersi del beneficio di inventario è tenuto, prima o dopo aver reso la dichiarazione di accettazione, a rispettare una serie di tappe, la prima delle quali è la redazione dell'inventario.
Si tratta di una vera e propria operazione contabile, che permette di conoscere le attività e le passività che fanno parte del patrimonio ereditato e che deve esse redatta dal notaio o dal cancelliere del tribunale entro tre mesi dalla data in cui si è appreso di essere divenuti eredi o da quando è stata aperta la successione.

L'erede, una volta acquistata la qualità di erede beneficiato, sarà ad un tempo titolare dei beni ereditari costituiti in patrimonio separato e amministratore di tali beni, anche in funzione della tutela di interessi altrui e cioè della soddisfazione delle ragioni dei creditori ereditari e dei legatari; viene cioè ad essere investito di un ufficio di diritto privato ed, in quanto tale, i suoi poteri di amministrazione sono soggetti a precise regole e vincoli procedurali.

In particolare egli potrà compiere soltanto gli atti evidentemente utili, necessari ed urgenti per la conservazione del patrimonio, e quelli necessari per la sua liquidazione, con esclusione di quelli volti ad un incremento del patrimonio o ad un migliore impiego dello stesso.
Così potrà compiere senza bisogno di alcuna autorizzazione giudiziale tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre dovrà farsi autorizzare dal Tribunale dell'aperta successione (organo monocratico per i beni mobili ed organo collegiale per i beni immobili) per compiere, senza decadere dal beneficio di inventario, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, come gli atti dispositivi e gli atti che impegnano, in genere, non il reddito, ma il capitale del patrimonio ereditario.

La liquidazione dell'eredità beneficiata può avvenire in forma individuale o concorsuale; nella prima ipotesi l’erede paga i creditori ed i legatari a misura che si presentano, salve ovviamente le cause legittime di prelazione, mentre nella seconda ipotesi va osservata una particolare procedura, che si articola nelle fasi della formazione dello stato passivo, della liquidazione dell’attivo, della formazione dello stato di graduazione e del pagamento dei debiti ereditari.

La scelta tra le due forme di liquidazione spetta all’erede beneficiato, salvo che creditori e legatari abbiano fatto opposizione alla liquidazione individuale.

Nulla esclude, come richiesto nella seconda domanda del quesito, che uno degli eredi o tutti e quattro gli eredi beneficiati, senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile ex art. 493 c.c., possano addivenire ad una transazione con la banca e così decidere di pagare con denaro proprio il debito nascente dalla fideiussione, essendo tale ipotesi espressamente prevista dall’art. 1203 n. 4 del codice civile, il quale dispone per questo caso la surrogazione legale a favore dell’erede o degli eredi beneficiati.
In ipotesi del genere, ovviamente, al valore dell’immobile risultante dalla perizia andrà detratto quanto è stato pagato dagli eredi personalmente.

A questo punto, soltanto ciò che residua dalla liquidazione delle passività andrà ad accrescere indivisamente il patrimonio degli eredi ed il curatore del fallimento di uno di essi potrà includere nel fallimento soltanto il valore della sua quota, pari nel nostro caso al 25% del patrimonio ereditario.
In tale misura (si ripete al netto di quanto versato per soddisfare il debito fideiussorio) il curatore fallimentare potrà dare corso alla vendita della quota indivisa dell’appartamento di pertinenza dell’erede acquisito all'attivo fallimentare, quota che si può quantificare in misura pari a 25/120°, di cui 10/120° di provenienza dalla successione paterna e 15/120° per successione materna.

Qualora poi si voglia evitare la vendita all’asta della quota indivisa dell’appartamento, una norma di cui ci si può avvalere è quella di cui all’art. 720 c.c., la quale dispone che se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili (non sarà di certo comodo dividere un solo appartamento in quattro frazioni), essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore ovvero, in caso di eguaglianza di quote, come nel caso di specie, nelle porzioni di più coeredi che ne chiedono congiuntamente l’attribuzione.

Nessun ricorso, invece, si ritiene che possa farsi all’istituto giuridico della prelazione ereditaria previsto dall’art. 732 c.c. per il caso in cui si arrivi alla vendita all’asta della quota indivisa del bene, e ciò perché l’art. 732 c.c. si applica quando il coerede “vuole” alienare la propria quota, mentre, in caso di fallimento, ovvero di esecuzione immobiliare individuale, manca la volontà della vendita da parte del coerede debitore, il quale subisce l’espropriazione che avviene a prescindere dalla sua volontà (si tratta, insomma, di una vendita coattiva non riconducibile alla libera determinazione del coerede).

Carmelo T. chiede
martedì 10/05/2016 - Estero
“Quattro fratelli prendiamo parte ad una successione ereditaria assistiti, per divergenze esistenti, da due avvocati i quali hanno incaricato, per la formazione dell'inventario, due notai a Siracusa (ultima residenza del de cuius), e due notai a Fino Mornasco (sede di altri beni relitti). Quesiti: 1) Le spese per le prestazioni notarili ricadono sull'eredità o sono a carico degli eredi che queste prestazioni hanno richiesto, attraverso gli avvocati?
2) Era possibile chiedere al giudice la nomina un notaio unico in Siracusa ed un altro notaio unico a Fino Mornasco per la rappresentazione dei non residenti, prescindendo dall'iter seguito di procedere alla nomina di quattro notai attraverso gli avvocati?
Distinti saluti.
Carmelo T.”
Consulenza legale i 16/05/2016
Ai sensi dell’art. 511 codice civile “Le spese dell’apposizione dei sigilli, dell’inventario e di ogni altro atto dipendente dall’accettazione con beneficio d’inventario sono a carico dell’eredità”.

In forza di questa disposizione si ritiene che le spese notarili per la formazione dell’inventario siano a carico dell’eredità, ovvero debbano essere ripartite proporzionalmente in base alle quote ereditarie tra tutti gli accettanti, compresi anche coloro che abbiano accettato “puramente e semplicemente”, ovvero senza il beneficio d’inventario.

Poiché sono a carico dell’eredità, queste spese dovranno essere pagate col ricavato della liquidazione, con precedenza rispetto a creditori e legatari. Quindi i relativi crediti (come quello al compenso notarile) sono assistiti da un diritto di prelazione nei confronti di ogni altro credito (ovvero vanno soddisfatti per primi).

Diverso è, invece, ad esempio, per le imposte di successione, che sono a carico degli eredi solidalmente e per l’intero (ovvero ciascun erede è tenuto a pagare l’intera imposta di successione, salvo poi rivalersi sugli altri eredi per la propria quota).

Per quanto concerne la nomina del notaio, non esiste alcun vincolo normativo sul punto.
Più precisamente, la legge (art. 484 codice civile) stabilisce che l’accettazione con beneficio d’inventario si fa con “dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione”. A rigore, quindi, non è neppure obbligatorio l’intervento di un notaio, potendosi diversamente optare per il cancelliere (con cui si risparmia).

Infine, deve considerarsi legittimo procedere alla nomina di due soli notai, uno a Siracusa ed uno a Fino Mornasco, non essendo necessario che i notai siano quattro, solo perchè quattro sono gli eredi.