L'erede che ha
accettato con beneficio di inventario amministra l'eredità oltre che nel proprio anche nell'interesse dei creditori ereditari (art.
491 del codice civile) i quali, in forza dell'accettazione beneficiata, possono esaudire le proprie ragioni creditorie esclusivamente nei confronti dei beni ereditari.
La norma in esame prevede in capo all'erede l'
obbligo di rendere il conto della propria amministrazione e della liquidazione dei crediti ereditari.
In particolare hanno diritto di chiedere il rendimento del conto all'erede quei creditori le cui ragioni creditorie non possono essere esaudite per l'esaurimento dell'attivo ereditario nonché i legatari che di conseguenza potrebbero essere costretti a restituire quanto ricevuto.
Con il rendimento del conto in altre parole i creditori e i legatari possono valutare se la liquidazione dei debiti ereditari sia stata effettuata dall'erede in base ai principi di legge e alle regole della buona amministrazione.
Il conto deve indicare
le attività quali le somme ricavate dalla vendita dei beni ereditari o dalla riscossione di crediti dell'eredità, da canoni locatizi o da interessi e
le passività e quindi i pagamenti effettuati ai creditori e ai legatari, le spese della procedura di liquidazione nonché per l'amministrazione e quanto pagato dall'erede con denaro proprio.
Il conto deve essere reso entro un termine stabilito di comune accordo tra l'erede, i creditori e i legatari.
In caso di disaccordo il termine sarà fissato dal Tribunale del luogo di apertura della successione ai sensi dell'art.
749 del codice di procedura civile.
Il conto deve, infine, essere approvato.
Per l'approvazione non sono previste forme solenni essendo possibile l'approvazione
per facta concludentia.