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Articolo 496 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Rendimento del conto

Dispositivo dell'art. 496 Codice Civile

(1)L'erede ha l'obbligo di rendere conto [263 c.p.c.] della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede [2946 ss. c.c., 749 c.p.c., 109, 178 disp. att.](2).

Note

(1) Al termine della procedura di liquidazione, l'erede ha l'obbligo di rendere conto della propria amministrazione, qualora i creditori e i legatari non siano stati pagati per intero.
Oggetto del rendiconto sono le somme ricavate dalla vendita dei beni ereditari, i pagamenti effettuati ai creditori e ai legatari, le spese della procedura e le somme spettanti all'erede quale creditore del defunto.
(2) Il termine entro cui procedere al rendiconto, in caso di disaccordo delle parti, viene fissato dal giudice del luogo in cui si è aperta la successione (v. art. 456 del c.c.). Si segue la procedura di cui all'art. 749 del c.p.c..

Ratio Legis

Con tale disposizione si vuole accordare ai creditori ed ai legatari dell'erede uno strumento di controllo nei confronti dell'erede beneficiato.

Spiegazione dell'art. 496 Codice Civile

L'erede che ha accettato con beneficio di inventario amministra l'eredità oltre che nel proprio anche nell'interesse dei creditori ereditari (art. 491 del codice civile) i quali, in forza dell'accettazione beneficiata, possono esaudire le proprie ragioni creditorie esclusivamente nei confronti dei beni ereditari.

La norma in esame prevede in capo all'erede l'obbligo di rendere il conto della propria amministrazione e della liquidazione dei crediti ereditari.

In particolare hanno diritto di chiedere il rendimento del conto all'erede quei creditori le cui ragioni creditorie non possono essere esaudite per l'esaurimento dell'attivo ereditario nonché i legatari che di conseguenza potrebbero essere costretti a restituire quanto ricevuto.

Con il rendimento del conto in altre parole i creditori e i legatari possono valutare se la liquidazione dei debiti ereditari sia stata effettuata dall'erede in base ai principi di legge e alle regole della buona amministrazione.

Il conto deve indicare le attività quali le somme ricavate dalla vendita dei beni ereditari o dalla riscossione di crediti dell'eredità, da canoni locatizi o da interessi e le passività e quindi i pagamenti effettuati ai creditori e ai legatari, le spese della procedura di liquidazione nonché per l'amministrazione e quanto pagato dall'erede con denaro proprio.

Il conto deve essere reso entro un termine stabilito di comune accordo tra l'erede, i creditori e i legatari.
In caso di disaccordo il termine sarà fissato dal Tribunale del luogo di apertura della successione ai sensi dell'art. 749 del codice di procedura civile.

Il conto deve, infine, essere approvato.
Per l'approvazione non sono previste forme solenni essendo possibile l'approvazione per facta concludentia.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

245 La diversità formale, che l'art. 496 del c.c. presenta rispetto al corrispondente art. 31 del progetto definitivo, è dovuta alla necessità di coordinare la norma (art. 460 del c.c.) che regola in via generale la posizione giuridica del chiamato all'eredità con l'altra norma, posta in tema di beneficio d'inventario, che stabilisce gli speciali poteri del chiamato che si trova nel possesso di beni ereditari. Da questo coordinamento si desume chiaramente che il chiamato in possesso di beni non ha una veste giuridica diversa da quella del chiamato in genere. L'uno e l'altro sono abilitati dalla legge a compiere atti urgenti di conservazione dei beni, con l'unica differenza che il chiamato possessore è inoltre autorizzato a stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità e rispondere alle istanze contro la medesima proposte.

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Consulenze legali
relative all'articolo 496 Codice Civile

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Pierantonio G. chiede
domenica 01/09/2019 - Lazio
“Buonasera,
ho un credito da recuperare nei confronti di un soggetto venuto meno circa 6 anni fa, attestato da un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) valido. La figlia, unica erede, procedeva entro i termini ad accettare l'eredità con beneficio di inventario dal quale emergevano alcune importanti somme di denaro sul conto corrente del padre e un immobile, attualmente locato da 2/3 anni, dal quale percepisce una rendita; nell'inventario veniva indicato anche il mio credito. L'erede, anche se sollecita più volte, non ha nessuna intenzione di sostenere il pagamento del debito del padre. Ora per legge so che il patrimonio dell'erede che ha accettato con beneficio di inventario non può essere aggredito direttamente; si potrebbe invece proseguire con esecuzione sul patrimonio del debitore deceduto i cui beni consistono, come da inventario, in una corposa somma di denaro rinvenuta sul conto corrente e un immobile di modesto valore gravato anche da ipoteca bancaria. A ciò si aggiunga la rendita che l'erede ha maturato e sta maturando dai canoni di locazione dell'immobile del defunto padre. Ciò detto i miei quesiti sono i seguenti: può l'erede che decide di accettare con beneficio di inventario rifiutarsi di pagare il creditore per un debito del padre, riportato anche sull'inventario, senza patirne alcuna conseguenza/sanzione dalla legge? Quali sarebbero, quindi, le sanzioni che scaturiscono da questo inadempimento? Quali sono le modalità pratiche/procedimenti azionabili per recuperare l'equivalente delle somme di denaro ricevuto in eredità (con riferimento alle somme rinvenute nei conti correnti del debitore deceduto) senza colpire i conti correnti dell'erede beneficiata ed incorrere in una violazione (non potendo esserci esecuzione del patrimonio dell'erede beneficiato)? E quali quelle utili al recupero delle rendite (canoni), sia passate che future, percepite dall'erede con la locazione dell'immobile del defunto padre? L'erede che si ostina a non farsi carico del pagamento del creditore può decadere dal beneficio? Esistono altri rimedi/procedimenti utili al recupero del mio credito?
Come detto, sull'immobile - di non grande valore - grava anche l'ipoteca della banca; non vorrei, pertanto, procedere con un'esecuzione immobiliare.

Ringrazio anticipatamente e rimango in attesa di un Vostro riscontro,

Un saluto cordiale”
Consulenza legale i 05/09/2019
Le domande che vengono poste trovano risposta nelle norme dettate dal codice civile in materia di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
Dispone intanto l’art. 490 del c.c. che l’effetto dell’accettazione di eredità con beneficio di inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede, con la conseguenza da un lato che l’erede non sarà tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti, e dall’altro che i creditori avranno preferenza sul patrimonio ereditario rispetto ai creditori dell’erede.

Prevede poi il successivo art. 495 del c.c. che, nell’ipotesi di inventario posteriore alla dichiarazione, il pubblico ufficiale che lo ha redatto (notaio o cancelliere) dovrà, entro il termine di un mese, far annotare nel registro delle successioni (conservato in Tribunale) la data in cui esso è stato compiuto.
Qualora entro il mese successivo a tale annotazione nessun creditore o legatario abbia fatto opposizione e l’erede non abbia manifestato alcuna intenzione di avvalersi della procedura di liquidazione, l’erede sarà tenuto a pagare i creditori (ed i legatari) a misura che si presentano.

Pertanto, dando per presupposto che non vi sia stata alcuna opposizione da parte di creditori e legatari e che l’erede non abbia deciso di avvalersi della liquidazione di cui agli artt. 498 e ss c.c., può rispondersi alla prima domanda affermando che l’erede beneficiato non ha alcun diritto di rifiutare il pagamento di un debito del defunto qualora tale debito risulti da un titolo certo, liquido ed esigibile (tale non può che essere il decreto ingiuntivo), peraltro regolarmente contemplato nell’inventario redatto dal pubblico ufficiale incaricato.

Per tale ipotesi di rifiuto il codice civile in realtà non prevede una sanzione specifica, ma ciò certamente non rende il creditore privo di tutela e costretto a subire l’arbitraria decisione dell’erede di non soddisfare il suo credito.
Infatti, il principio che occorre tenere presente nel caso di accettazione beneficiata è quello secondo cui l’erede, per effetto di essa, diviene titolare di un ufficio di diritto privato, assumendo la posizione di amministratore dell’eredità relitta dal de cuius nell’interesse di creditori e legatari, ed essendo per tale ragione tenuto a rispondere di tale amministrazione così come disposto dall’art. 491 del c.c..

In quanto tale, inoltre, egli ha l’obbligo ex art. 496 c.c. di rendere il conto della sua amministrazione ai creditori e legatari che ne facciano richiesta, con il potere da parte di questi ultimi di fissare allo stesso erede un termine entro cui adempiere a tale obbligo.
Legittimati attivi a richiedere tale rendiconto sono, in particolare, i creditori insoddisfatti, mentre per quanto concerne il contenuto del conto che l’erede deve fornire, esso deve comprendere l’elenco di tutte le attività (somme presenti e/o ricavate dall’amministrazione) e quello delle passività (pagamenti effettuati, spese di procedura, imposte, ecc.), nonché l’esito di eventuali rapporti obbligatori tra l’erede ed il defunto.

Il successivo art. 497 del c.c., invece, prevede indirettamente quella sanzione a cui si fa cenno nel quesito, regolamentando due ipotesi specifiche in cui l’erede, in deroga alla regola della limitazione di responsabilità conseguente al beneficio, può essere chiamato a rispondere dei debiti ereditari con i suoi beni personali.
La prima ipotesi, che poi è quella che ci interessa nel caso di specie, è prevista dal primo comma e riguarda la mancata presentazione del conto nel termine pattuito, avendo il legislatore previsto che la mora nel rendere il conto debba essere considerata come presunzione di esistenza di altre attività ereditarie, a cui si ricollega la responsabilità personale dell’erede, almeno fin quando non si decida a presentare il conto.

Si ritiene che questo sia lo strumento migliore di cui avvalersi in questa situazione specifica, in cui si intuisce possa essersi venuta a creare una certa commistione tra il patrimonio dell’erede e quello del de cuius, ciò che genera il timore di colpire, con un’eventuale azione esecutiva, beni che non sono di pertinenza del patrimonio ereditario.
Infatti, l’imposizione di un termine entro cui rendere il conto in virtù della norma sopracitata, pone l’erede nella condizione di uscire allo scoperto e dover dichiarare ufficialmente quali sono le poste attive del patrimonio ereditario.
Una volta accertato di quali somme e rendite si compone quel patrimonio, sarà possibile, in virtù del titolo esecutivo di cui si è in possesso, agire esecutivamente su tali beni, facendo ricorso alla procedura di espropriazione forzata presso terzi, con la quale sarà possibile contestualmente pignorare sia i canoni di locazione che le eventuali somme che si trovano in giacenza sul conto corrente (queste ultime, ovviamente, nei limiti di quanto dichiarato dall’erede nel rendiconto).

Corretta, infine, si ritiene che sia la considerazione della non opportunità di procedere ad esecuzione forzata immobiliare sull’immobile caduto in successione, sia per la riferita esiguità di valore che per la sussistenza di garanzia reale in favore della banca, a cui deve anche aggiungersi la maggiore onerosità e lungaggine di questo particolare tipo di procedura esecutiva.

Un’ultima considerazione si ritiene possa risultare utile: qualora l’erede dovesse contestare il termine fissato dal creditore per presentare il conto, sarà purtroppo necessario ricorrere all’autorità giudiziaria (Tribunale del luogo di apertura della successione) ex art. 749 del c.p.c., la quale provvederà con ordinanza a fissare detto termine.