Che cosa significa "Pubblicità degli atti giuridici"?
Consiste in forme e adempimenti previsti dall'ordinamento al fine di dare a chiunque la possibilità di conoscere l'esistenza e il contenuto di alcuni atti giuridici, e quindi dei fatti in essi rappresentati (negozi giuridici, stato delle persone fisiche, vicende della vita delle persone giuridiche).
Pubblicità e forma sono due concetti ben distinti. La forma, quando l'ordinamento la richiede a pena di nullità (ad substantiam) è un elemento costitutivo del negozio, in mancanza del quale esso risulta invalido; la pubblicità (tranne alcune eccezioni) non è un elemento che conferisce validità all'atto giuridico, ma si limita a renderlo conoscibile da parte dei terzi.
Si possono individuare tre tipi di pubblicità, in base agli effetti che produce:
1. pubblicità-notizia: non incide sulla validità del rapporto giuridico, ma è un mero onere per le parti, che sono solo sanzionati (sanzione pecuniaria o penale). Un esempio è costituito dalle pubblicazioni che devono precedere il matrimonio;
2. pubblicità dichiarativa: l'atto è valido, ma se i soggetti che vi hanno partecipato non lo rendono pubblico, esso è inopponibile ad alcuni terzi. Tipico esempio è quello della trascrizione degli acquisti immobiliari;
3. pubblicità costitutiva: unico caso in cui la pubblicità è elemento costitutivo della fattispecie negoziale. La fattispecie più nota è quella dell'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari (art. 2808 del c.c.).
Pubblicità e forma sono due concetti ben distinti. La forma, quando l'ordinamento la richiede a pena di nullità (ad substantiam) è un elemento costitutivo del negozio, in mancanza del quale esso risulta invalido; la pubblicità (tranne alcune eccezioni) non è un elemento che conferisce validità all'atto giuridico, ma si limita a renderlo conoscibile da parte dei terzi.
Si possono individuare tre tipi di pubblicità, in base agli effetti che produce:
1. pubblicità-notizia: non incide sulla validità del rapporto giuridico, ma è un mero onere per le parti, che sono solo sanzionati (sanzione pecuniaria o penale). Un esempio è costituito dalle pubblicazioni che devono precedere il matrimonio;
2. pubblicità dichiarativa: l'atto è valido, ma se i soggetti che vi hanno partecipato non lo rendono pubblico, esso è inopponibile ad alcuni terzi. Tipico esempio è quello della trascrizione degli acquisti immobiliari;
3. pubblicità costitutiva: unico caso in cui la pubblicità è elemento costitutivo della fattispecie negoziale. La fattispecie più nota è quella dell'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari (art. 2808 del c.c.).