(massima n. 1)
Va rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione se: a) nel caso di ereditą devoluta ai minori o agli incapaci, l'accettazione beneficiata costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento e ad ogni altro effetto anche la redazione dell'inventario, o se tale adempimento operi esclusivamente quale causa di decadenza dalla limitazione di responsabilitą per i debiti ereditari; b) se quindi - tale beneficio si acquisti o meno in via automatica per effetto della dichiarazione ex art. 484 c.c. resa dal rappresentante dell'incapace o solo con la redazione dell'inventario, questione che incide anche sul regime della responsabilitą per i debiti nel periodo intermedio; c) se il chiamato (incapace o minore) nel cui interesse sia stata fatta la dichiarazione ex art. 484 c.c. ma non l'inventario, possa rinunciare all'ereditą fino a che non sia spirato il termine di un anno previsto dall'art. 489 c.c.