Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'articolo 484 o dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando i creditori o legatari non si oppongono [498 c.c.] ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell'articolo 503, paga i creditori e i legatari [649 ss. c.c.] a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità [499, 503, 2741, 2830 c.c.](1).
Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore [649 c.c.], nei limiti del valore del legato(2).
Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto [2934 c.c.].
Note
- 1) se nel termine di un mese dalla trascrizione della dichiarazione di cui all'art. 484 del c.c. o dall'annotazione dell'inventario i creditori o i legatari fanno opposizione, si procede con la liquidazione concorsuale, secondo le modalità indicate dall'art. 498 del c.c.;
- 2) se entro il medesimo termine, i creditori o i legatari non fanno opposizione, la liquidazione avviene individualmente: l'erede procede al pagamento dei creditori nell'ordine in cui questi si presentano. Tuttavia, in caso di presentazione nello stesso momento, viene preferito chi è assistito da privilegio, pegno o ipoteca. A prescindere dall'opposizione dei creditori, l'erede può scegliere di seguire la procedura di cui al punto 1) per liberarsi da ogni responsabilità;
- 3) l'erede può, infine, scegliere di rilasciare i beni ai creditori e legatari (v. art. 503 del c.c.).
Il mancato rispetto dei termini di cui ai punti n. 1) e 2), secondo alcuni, comporta la decadenza dal beneficio di inventario, secondo altri, determina l'obbligo di risarcire il danno cagionato.