Che cosa significa "Autorizzazione"?
Consiste nell'istituto che mira a rimuovere un limite all'esercizio di un potere o di una facoltà già esistente in capo al soggetto.
Dal punto di vista processuale, si tratta del provvedimento con il quale il giudice nell'esercizio del suo potere discrezionale consente il compimento di un determinato atto previo accertamento delle condizioni richieste dalla legge per la sua concessione (es.: l'autorizzazione di un sequestro richiede l'accertamento del fumus boni iuris e del periculum in mora). Ad esempio, l'autorizzazione riguarda l'attività del rappresentante legale come nel caso del tutore che non può promuovere giudizi senza l'autorizzazione del giudice tutelare (si veda l'art. 374 c.c.) o del Tribunale (v. 375 c.c.); oppure nell'ipotesi del genitore, esercente la patria potestà sul figlio minore, che deve essere autorizzato dal giudice tutelare per poter proporre domanda giudiziale relativa ad un atto eccedente l'ordinaria amministrazione (v. c.c. 320 c.c.).
In Costituzione, tale atto è l'espressione del potere di controllo dell'autorità amministrativa. Non viene richiesta dalla Costituzione, ma l'art. 210 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 18 giugno 1931) prevedeva (prima della dichiarata illegittimità costituzionale espressa dalla sent. 114/1967) un potere di controllo (preventivo e repressivo, cioè di autorizzazione e di scioglimento) da parte del Prefetto.
Dal punto di vista processuale, si tratta del provvedimento con il quale il giudice nell'esercizio del suo potere discrezionale consente il compimento di un determinato atto previo accertamento delle condizioni richieste dalla legge per la sua concessione (es.: l'autorizzazione di un sequestro richiede l'accertamento del fumus boni iuris e del periculum in mora). Ad esempio, l'autorizzazione riguarda l'attività del rappresentante legale come nel caso del tutore che non può promuovere giudizi senza l'autorizzazione del giudice tutelare (si veda l'art. 374 c.c.) o del Tribunale (v. 375 c.c.); oppure nell'ipotesi del genitore, esercente la patria potestà sul figlio minore, che deve essere autorizzato dal giudice tutelare per poter proporre domanda giudiziale relativa ad un atto eccedente l'ordinaria amministrazione (v. c.c. 320 c.c.).
In Costituzione, tale atto è l'espressione del potere di controllo dell'autorità amministrativa. Non viene richiesta dalla Costituzione, ma l'art. 210 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 18 giugno 1931) prevedeva (prima della dichiarata illegittimità costituzionale espressa dalla sent. 114/1967) un potere di controllo (preventivo e repressivo, cioè di autorizzazione e di scioglimento) da parte del Prefetto.