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Articolo 470 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario

Dispositivo dell'art. 470 Codice Civile

(1)L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente [475, 476 c.c.] o col beneficio d'inventario [484 ss. c.c.](2).

L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore [634 c.c.](3).

Note

(1) L'accettazione dell'eredità è un negozio unilaterale non recettizio attraverso il quale il chiamato all'eredità acquista la qualità di erede con effetto dal momento dell'apertura della successione (v. art. 459 del c.c.).
All'accettazione non possono essere apposti termini o condizioni. Trattandosi, infatti, di un negozio puro, l'accettazione condizionata, a termine o parziale sarebbe nulla.
L'accettazione non è revocabile (semel heres, semper heres).
Di norma, per effetto dell'accettazione dell'eredità i patrimoni del defunto e dell'erede si confondono: l'erede, quindi, è chiamato a rispondere delle obbligazioni e dei pesi ereditari anche oltre il valore dei beni che gli sono pervenuti per successione (si parla in proposito di damnosa haereditas), salvo non vi sia stata accettazione con beneficio di inventario (v. artt. 484 ss. del c.c.).
(2) L'accettazione con beneficio d'inventario è disciplinata dagli articoli 484 ss. del c.c..
L'effetto principale che consegue al beneficio di inventario consiste nell'evitare la confusione tra il patrimonio del de cuius e quello dell'erede (v. art. 490 del c.c.).
In genere l'accettazione beneficiata è una facoltà del chiamato, mentre per alcuni soggetti, ossia per i minori (v. art. 2 del c.c.), gli interdetti (v. art. 414 del c.c.), i minori emancipati (v. art. 390 ss. del c.c.), gli inabilitati (v. art. 415 ss. del c.c.), le persone giuridiche (v. art. 11 ss. del c.c.), le associazioni (v. art. 14 ss. del c.c.), le fondazioni (v. art. 14 ss. del c.c.) e gli enti non riconosciuti (v. art. 36 ss. del c.c.), è invece obbligatoria. Si vedano in proposito gli articoli 471, 472, 473 del c.c.. Per l'erede legittimario che voglia esercitare l'azione di riduzione di legittima nei confronti di chi non sia un coerede è, invece, un onere (v. art. 564 del c.c.).
(3) Ai sensi dell'art. 634 del c.c. è nulla la condizione apposta dal testatore mediante cui si vieti di accettare l'eredità con beneficio di inventario.

Ratio Legis

Per divenire erede è necessaria l'accettazione da parte del chiamato. L'eredità, a differenza del legato, non si acquista automaticamente perchè l'erede è chiamato a rispondere ultra vires delle obbligazioni e dei pesi ereditari, salvo non vi sia stata accettazione con beneficio di inventario.

Brocardi

Acceptilatio sub conditione fieri non potest
Cum semel adita est hereditas, omnis defuncti voluntas rata constituitur

Spiegazione dell'art. 470 Codice Civile

Ai sensi dell'art. 459 del codice civile l'eredità si acquista con l'accettazione.
Uniche eccezioni al suddetto principio sono costituite: dal possesso dei beni ereditari (art. 485 2° e 3° comma del codice civile), dalla sottrazione dei beni ereditari (art. 527 del codice civile) e dall'acquisto dell'eredità da parte dello Stato (art. 586 del codice civile).

L'accettazione dell'eredità è l'atto giuridico con cui il chiamato all'eredità, titolare di una delazione attuale, acquista la qualità di erede e con essa l'eredità stessa.

All'apertura della successione il delato non è, infatti, automaticamente erede.

Egli è titolare di due distinte situazioni giuridiche:
  1. il diritto di accettare l'eredità;
  2. i diritti di amministrare il patrimonio ereditario ai sensi dell'art. 460 del codice civile.
La norma in esame prevede che l'eredità possa essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio di inventario.
La differenza tra le due modalità di accettazione rileva sotto il profilo della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari.
  • L'accettazione pura e semplice determina la confusione tra il patrimonio dell'erede e quello del de cuius, che diventano un tutt'uno inscindibile. L'erede sarà di conseguenza tenuto al pagamento dei debiti ereditari ultra vires e dunque anche qualora il loro valore superi quello dell'attivo ereditario.
  • L'accettazione col beneficio di inventario impedisce l'effetto della confusione tra i patrimonio dell'erede e quello ereditario, con conseguente limitazione della responsabilità dell'erede intra vires e quindi nei limiti del valore dell'attivo ereditario.

L'acquisto dell'eredità retroagisce all'apertura della successione (art. 459 del codice civile) garantendosi in tal modo la continuità dei rapporti giuridici tra defunto ed erede.

Il fondamento giuridico che sta alla base dell'istituto dell'accettazione beneficiata è quello di agevolare l'accettazione dell'eredità al fine di soddisfare l'interesse generale a che vi sia un erede che permetta la continuazione dei rapporti giuridici del de cuius dopo la sua morte.
Per tale motivo ai sensi del 2° comma della norma in oggetto il testatore non può in alcun modo vietare che la propria eredità sia accettata con beneficio d'inventario.

Il testatore è infatti libero di determinare i soggetti e l'oggetto della delazione mentre ogni ulteriore profilo della disciplina della delazione è indisponibile.
Ne discende la nullità della clausola che preveda espressamente il divieto di accettare col beneficio di inventario così come di ogni ulteriore clausola che implicitamente disponga tale divieto.

Al riguardo in virtù del principio del favor testamenti (art. 634 del codice civile) detta nullità non si estenderà all'intero testamento, ma opererà esclusivamente in relazione alla clausola stessa secondo il brocardo vitiatur sed non vitiat.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 470 Codice Civile

Cass. civ. n. 2743/2014

In tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con la conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell'eredità dei primi chiamati, sono abilitati ad effettuare una accettazione, anche tacita, dell'eredità. (Rigetta, App. Cagliari, 10/12/2007)

Cass. civ. n. 7735/2007

In caso di rinuncia all'eredità o di inutile decorso del termine all'uopo fissato, per impugnare la rinuncia e renderla inefficace i creditori debbono esperire l'azione prevista dall'art. 524 c.c., proponendo e trascrivendo la domanda anche nei confronti di chi si affermi quale avente causa degli altri chiamati all'eredità rispetto al medesimo immobile. Poiché tale azione produce in rapporto ai creditori del chiamato rinunciante i sostanziali effetti dell'azione revocatoria, al sequestro richiesto per assicurare gli effetti dell'accoglimento della domanda prevista dall'art. 524 applicabile la disciplina dettata dall'art. 2905 c.c., potendosi trascrivere il sequestro tanto nei confronti del dante causa del debitore che nei confronti di quest'ultimo al solo scopo di far accertare l'esistenza del credito vantato verso di lui; non è invece idonea al medesimo fine la semplice richiesta di sequestro conservativo dei beni oggetto della delazione ereditaria, atteso che verrebbe altrimenti elusa la disciplina degli effetti della trascrizione, la quale ha riguardo a situazioni tipiche, e considerato che detti beni non appartengono a chi è chiamato all'eredità. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore delle norme sul procedimento cautelare uniforme).

Cass. civ. n. 9842/1993

Poiché l'erede subentra nei rapporti attivi e passivi del de cuius con gli stessi poteri e con gli stessi limiti o vincoli di quest'ultimo, nel caso in cui nel patrimonio del de cuius vi siano beni di una eredità da questo accettata con beneficio di inventario, il regime giuridico al quale questi beni sono stati assoggettati (artt. 490 e seguenti c.c.) in seguito a questa accettazione non cessa a causa della successiva delazione neppure quando la relativa eredità sia stata accettata puramente e semplicemente.

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Flavio G. chiede
lunedì 20/01/2020 - Lazio
“Buongiorno,
a Luglio 2019 è venuto a mancare mio papà ed io e mio fratello abbiamo eseguito la rinuncia all'eredità. Io ho una figlia minore che compirà 18 anni a Maggio prossimo mentre la sorella e due figli di mio fratello diventeranno maggiorenni tra 3 anni circa. La primogenita di mio fratello è già maggiorenne ed ha rinunciato con noi nello stesso atto fatto presso un notaio.

Questo è il mio quesito:
per i figli minori dobbiamo interpellare il giudice tutelare oppure possono attendere la maggiore età e poi decidere se rinunciare oppure compilare l'inventario entro il 19° anno di età?
Ovvero possiamo scegliere se far nominare ora un giudice tutelare al quale chiedere la possibilità della rinuncia oppure possiamo attendere il 18° anno senza far nominare nessuno e poi saranno loro a decidere il da farsi?
Grazie per la vostra disponibilità.
Saluti”
Consulenza legale i 23/01/2020
Alcune brevi premesse normative prima di rispondere al quesito.
L’art. 522 c.c. dispone che nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione.
Quest’ultima, così come previsto dall’art. 467 c.c. fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente.
L’art. 471 c.c. dispone che non si possono accettare le eredità devolute ai minori se non col beneficio d'inventario.
L’art. 489 c.c. a sua volta prevede che i minori non si intendono decaduti dal beneficio d'inventario se non al compimento di un anno dalla maggiore età.
Su tali ultimi aspetti, la corte di Cassazione con ordinanza n.29665/2018 ha sottolineato che: “qualora il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore chiamato all’eredità faccia l’accettazione ex art. 471 c.c. da cui deriva l’acquisto da parte del minore della qualità di erede, ma non compia l’inventario – necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità – e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l’eredità resta acquisita da quest’ultimo, che però sarà considerato erede puro e semplice. Il mancato perfezionamento della procedura di accettazione beneficiata mantiene il minore nella qualità di chiamato e, una volta divenuto maggiorenne, questi potrà valutare se conservare o meno il beneficio oppure rinunciare all’eredità; nel caso in cui, prima del raggiungimento della maggiore età, la procedura di accettazione beneficiata si sia perfezionata con il realizzarsi degli elementi costitutivi previsti dalla legge, risulta ormai acquisita la qualità di erede. Di conseguenza al minore, anche una volta divenuto maggiorenne, è preclusa la possibilità di una successiva rinuncia, in applicazione del principio di irretrattabilità.

In base, infine, all’art. 320 del codice civile i genitori non possono accettare o rinunziare ad eredità o legati “se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare”.

Ciò brevemente premesso dal punto di vista normativo, in risposta al quesito possiamo affermare quanto segue.

Tenendo presente che, in base agli articoli 479 e seguenti del codice civile, il termine per accettare (o rifiutare) l’eredità è di dieci anni (se non si è nel possesso dei beni ereditati) e che detto termine è sospeso nel caso di minori (art. 489 c.c.) le possibili soluzioni sono due: rifiutare subito in nome e per conto dei figli minori tramite intervento del giudice tutelare oppure attendere che questi raggiungano la maggiore età.
Quindi è corretto quanto ipotizzato nel quesito e cioè aspettare che i figli compiano i 18 anni in modo che decidano loro il da farsi (anche alla luce di quanto recentemente evidenziato dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra citata).