(1)Non si possono accettare le eredità devolute ai minori(2) e agli interdetti(3), se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374 .
Note
In entrambi i casi è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
(1)Non si possono accettare le eredità devolute ai minori(2) e agli interdetti(3), se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374 .
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 15267/2019
Qualora il genitore esercente la relativa responsabilità o il legale rappresentante del minore chiamato all'eredità faccia l'accettazione prescritta dall'art. 471 c.c., da cui deriva l'acquisto da parte del minore della qualità di erede (artt. 470 e 459 c.c.), ma non compia l'inventario – necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità – questo potrà essere redatto dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età; se anche in tale termine non si provveda, l'accettante è considerato erede puro e semplice (art. 489 c.c.).Cass. civ. n. 29665/2018
Una volta che si sia perfezionata, prima del raggiungimento della maggiore età, la procedura di accettazione beneficiata, con il realizzarsi degli elementi costitutivi previsti dalla legge, risulta ormai acquisita la qualità di erede, con la conseguenza che al minore, anche una volta divenuto maggiorenne, è preclusa la possibilità di una successiva rinuncia. Quando il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore chiamato all'eredità esegue l'accettazione ex art. 471 c.c. da cui deriva l'acquisto da parte del minore della qualità di erede, ma non compia l'inventario - necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità - e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'eredità resta acquisita da quest'ultimo, che però sarà considerato erede puro e semplice. Il mancato perfezionamento della procedura di accettazione beneficiata mantiene il minore nella qualità di chiamato e, una volta divenuto maggiorenne, questi potrà valutare se conservare o meno il beneficio oppure rinunciare all'eredità.Cass. civ. n. 21456/2017
L’art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso, sicché l'eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c., non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace. Tuttavia, se a seguito dell'inefficace accettazione dell'eredità per suo conto fatta dal legale rappresentante il soggetto già minore d'età non provvede- ai sensi dell'art. 489 c.c.- a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c. entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l'accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all'eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore.Cass. civ. n. 2276/1995
L'art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'art. 484 c.c., che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all'incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi intra vires hereditatis. Ne consegue che l'accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c. (nella specie, trattavasi di una divisione amichevole dei beni ereditari), non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, che resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all'eredità entro il termine della prescrizione.
SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!
Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo?
Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!
Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.