Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 26419 del 13 settembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Il conferimento al notaio dell'incarico di ricevere l'accettazione di ereditą con beneficio di inventario non comprende automaticamente quello di redigere l'inventario, trattandosi di due atti diversi che devono costituire oggetto di distinti specifici incarichi.

(massima n. 2)

In materia di responsabilitą del notaio, l'adempimento secondo diligenza dell'incarico di procedere ad accettazione con beneficio d'inventario impone al notaio, in una prospettiva finalistica, di illustrare al cliente il contenuto e gli effetti dell'atto, avvertendolo dunque anche degli ulteriori adempimenti necessari affinché lo scopo perseguito possa essere raggiunto, ma detta prestazione accessoria a tanto si arresta, ossia, nella adeguata informazione dei clienti sugli adempimenti da compiersi successivamente, sulle relative modalitą e termini, dovendosi escludere che alla redazione dell'inventario possa comunque lo stesso notaio utilmente procedere direttamente senza uno specifico mandato mediato dall'intervento dell'organo giudiziario.

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