All'
apertura della successione il
chiamato non è immediatamente
erede, ma esclusivamente titolare di due distinte situazioni giuridiche:
-
il diritto di accettare l'eredità che ha natura di diritto potestativo;
-
i poteri di amministrare la massa ereditaria ai sensi dell'art. 460 del codice civile.
La
delazione ereditaria, infatti, non determina l'acquisto dell'eredità, ma attribuisce esclusivamente il diritto di accettarla.
Il mezzo previsto dall'ordinamento al fine di acquistare l'eredità è l'
accettazione che può essere
espressa (art.
475 del codice civile) o
tacita (art.
476 del codice civile),
pura o
col beneficio di inventario (art.
470 del codice civile).
La necessità della c.d.
aditio al fine dell'acquisto della qualità di erede trova fondamento nel principio generale in base al quale non si può determinare l'acquisto di diritti e l'assunzione di obblighi in capo ad un soggetto senza il consenso del soggetto interessato. Si rileva al riguardo che l'erede, salvo il caso in cui accetti col beneficio d'inventario, è responsabile
ultra vires (quindi anche oltre il valore dei beni facenti parte dell'asse ereditario) dei debiti dell'eredità oltre a poter avere ragioni personali di natura morale per non voler assumere tale qualifica.
Dalla norma in esame si ricava il principio secondo il quale
nessuno è erede contro la propria volontà.
La regola per cui l'eredità si acquista previa sua accettazione trova le sue
eccezioni nelle particolari ipotesi di possesso dei beni ereditari (art.
485 2º e 3º comma del codice civile), di sottrazione dei beni ereditari (art.
527 del codice civile) e di acquisto dei beni parte dello Stato (art.
586 del codice civile).
In tali ipotesi, in particolare, l'acquisto dell'eredità si determina automaticamente prescindendosi dalla concreta volontà del chiamato o dal suo contegno concludente.
Il legislatore se da un lato prevede la necessaria accettazione dell'eredità al fine del suo acquisto, dall'altro stabilisce l
'effetto retroattivo di tale acquisto al fine di garantire la continuità nella titolarità dei rapporti giuridici facenti capo al
de cuius in un'ottica di certezza dei traffici giuridici.
Ricorrendo a tale
fictio iuris, l'erede diviene titolare del patrimonio ereditario con effetto dall'apertura della successione nonostante la sua accettazione non possa che essere intervenuta in un momento successivo.
Tale efficacia retroattiva è
inderogabile essendo espressione del concetto di
successione universale quale successione in
locum et ius defunti e trova conferma nella invalidità dell'accettazione sottoposta a
condizione o
termine (art.
475 2º comma del codice civile) nonché nell'impossibilità di prevedere un termine iniziale da cui dipenda l'efficacia o l'inefficacia di una disposizione a titolo universale (art.
637 del codice civile).
Per acquistare l'eredità è necessaria la sussistenza in capo al chiamato di una delazione attuale. Qualora non sussista tale presupposto non è possibile accettare l'eredità, ma neanche possono verificarsi le ipotesi di acquisto senza accettazione di cui sopra.