(1)Dal beneficio d'inventario decade l'erede [493, 505, 509, 564 c.c.] che ha omesso in mala fede(2) di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità [762 c.c.], o che ha denunziato in mala fede(2), nell'inventario stesso, passività non esistenti [484, 527 c.c.](3).
Note
La norma si applica, senza dubbio, all'erede che abbia prima fatto la dichiarazione di cui all'art. 484 del c.c. e solo in seguito abbia iniziato le operazioni di inventario. Dubbia è la possibilità di riferire la disposizione anche al caso in cui l'inventario preceda l'accettazione: in tale ipotesi, infatti, non si potrebbe parlare propriamente di decadenza, non essendovi ancora stata l'accettazione.