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Articolo 1901 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Mancato pagamento del premio

Dispositivo dell'art. 1901 Codice Civile

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza(1)(2).

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso [1918 ss.], e al rimborso delle spese(3). La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita [1924, 1932; 187 disp. att.].

Note

(1) Si veda l'art. 7, comma 2, L. 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti).
(2) La norma, quindi, prevede due distinte discipline, una per il mancato pagamento del premio o della prima rata, cioè una disciplina relativa all'ipotesi in cui il mancato pagamento sia inerente al momento di conclusione del contratto, ed una per il mancato pagamento di una rata successiva alla prima, quando la stipula è già in essere. Si noti che il meccanismo non opera in modo inverso: l'assicurato non può rifiutarsi di pagare, sulla base dell'art. 1460 c.c., adducendo l'inadempimento dell'assicuratore a pagare un indennizzo dovuto: infatti manca la corrispettività sottesa al meccanismo di cui a tale norma, perché il pagamento del premio è la controprestazione dell'assunzione di un rischio futuro, non passato.
(3) Sino al momento della risoluzione l'assicurato può operare una riattivazione del contratto pagando il premio o le rate omesse.

Ratio Legis

Con l'istituto della sospensione il legislatore fa applicazione del principio di conservazione del contratto, in ossequio al quale in caso di inadempimento di una delle prestazioni dovute esso tende ad essere mantenuto in vita piuttosto che ad essere eliminato. La disciplina, inoltre, è espressione del principio inadimplenti non est adimplendum (1460 c.c.).
Infine, la risoluzione di cui al terzo comma dipende dall'inadempimento dell'assicurato, in ossequio alle regole dettate in via generale dal codice (v. 1453 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1901 Codice Civile

I Principi fondamentali degli art. 1901 e 1924

Il vecchio codice non dettava alcuna norma relativa al premio e all'obbligo del suo pagamento : la sua disciplina rimaneva cosi abbandonata, oltre che alle polizze, alle norme generali sull'adempimento delle obbligazioni, e specialmente delle obbligazioni pecuniarie.
Il nuovo codice si è soffermato soltanto sugli effetti dell'inadempimento.

Il sistema impostato dal codice con due articoli, i1 1901 e per le assic. vita il 1924, è il seguente :
A) L'inadempimento all'obbligo del pagamento del premio unico o della prima rata di premio (art. 1901) o, nell'assic. vita, del premio del primo anno, anche se diviso in più rate (art. 1924), ha come conseguenza :
a) la sospensione dell'efficacia del contratto fino alle ore 24 (10 giorno in cui il contraente ha pagato quanto è da lui dovuto :
b) il potere dell'assicuratore di agire per l'adempimento entro sei mesi dall'inadempimento ;
c) la risoluzione ipso iure del rapporto assicurativo allo scadere del termine dei sei mesi dall'inadempimento, se l'assicuratore non ha agito per l'adempimento. In tal caso l'assicuratore ha diritto soltanto al premio relativo al periodo in corso e al rimborso delle spese.

B) L'inadempimento dell'obbligo del pagamento delle successive rate di premio o, nell'assic. vita, del premio degli anni successivi :
a) nell'assicurazione danni (art. 1901) da luogo agli stessi effetti ai quali da luogo l'inadempimento della prima rata di premio (sopra sub a) ;
b) nell'assicur. vita (art. 1924), decorso il termine di tolleranza stabilito in polizza, o, in mancanza, fissato dalla legge in venti giorni dalla scadenza, il contratto è risolto di diritto e i premi pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che non sussistano le condizioni per il riscatto o la riduzione.



Premio netto e premio lordo

I1 premio (premio lordo) e costituito dalla somma dei seguenti elementi :
a) Premio netto, cioè l’equivalente matematico del rischio. Come unità base (percentuale tariffa) esso viene calcolato secondo le leggi della probabilità : calcolo di massa quasi preciso nell'assic. vita, nella quale la base della frequenza dei sinistri (tavole di mortalità ecc.) permette un metodo tecnico pia perfezionato ; molto approssimativo, invece, nelle assicurazioni danni, nelle quali la frequenza dei sinistri e nota con minore esattezza. Come ammontare complessivo esso viene calcolato con l'applicazione della tariffa percentuale in relazione alla somma assicurata, tenendo eventualmente conto anche del valore assicurabile agli effetti della sotto assicurazione.

b) Caricamento, costituito a) dalle tasse relative al contratto e ai premi [3) dalla provvigione di acquisto 7) dalle spese per l'emissione della polizza e a) da una quota di ammortamento delle spese generali. interessi passivi ecc.

Le tariffe ed i caricamenti, prima di essere adottate dall'assicuratore, devono essere preventivamente approvate (con decreto autonomo nell'assic. vita, con lo stesso decreto di autorizzazione nell'ass. danni) dell'autorità amministrativa.


Premio unico e premio periodico

II premio può essere unico, cioè dovuto una volta tanto, di solito al momento della conclusione del contratto (ad es. specialmente nell'assic. trasporti, viaggio, ecc.) ovvero periodico, quando e dovuto periodicamente, di solito (ma non sempre, secondo i rami) annualmente, in relazione ai periodi di tempo (di solito anno, ma anche mesi o settimane) nei quali viene suddivisa la durata del rapporto. In tal caso si parla di primo premio, cioè di premio relativo al primo periodo, e di premi successivi relativi cioè a ciascun periodo successivo. Il premio di ciascun periodo può anche essere suddiviso in rate (ad es. assic. vita : art. 1924) di pagamento (semestrali, trimestrali, ecc.) le quali non vanno confuse con il periodo di premio.

Date le necessità tecniche del calcolo del premio e quelle amministrative relative alle riserve e alle spese, si è venuto affermando — ed ormai sancito in numerose disposizioni di legge il principio del premio : in caso di annullamento o risoluzione anticipata per qualsiasi motivo, essendo il premio indivisibile sulla sua unita periodica. l'assicuratore ha diritto al pagamento del premio relativo al periodo in corso : cfr. artt. 189o, 1891, 1896, 1898, 1901, 1909, 1918,


Obbligo del pagamento del premio : natura

I1 pagamento del premio costituisce l'oggetto di un vero e proprio obbligo in senso tecnico.

Tale concetto, da tutti accolto per l'assicurazione contro i danni, e stato invece posto in dubbio nell'assicurazione sulla vita, nella quale l'assicuratore non ha azione per costringere l'assicurato al pagamento del premio successivo al primo (cosi ora espresso l'art. 1924). E si è parlato cosi di facoltà anziché di obbligo, ovvero di contratto annuo tacitamente rinnovabile anno per anno.

Ma in realtà il contratto di assic. sulla vita e un contratto unico di durata di solito poliennale soltanto, dato che sotto il profilo economico a impossibile stabilire e vincolare rigorosamente per lungo tempo l'attività di risparmio di un individuo, il contratto è risolubile di anno in anno da parte dell'assicurato e la risoluzione può avvenire con il non pagamento del premio e la domanda di riscatto, ove sussistano i presupposti. Iniziato però l'anno, l'assicurato e obbligato al premio relativo al periodo in corso, in base al principio sopra visto dell'indivisibilità del premio e l'assicuratore ha azione per tale pagamento. Anche nell'assic. vita, dunque, finche il contratto non si risolve, il pagamento del premio costituisce l'oggetto di un vero e proprio obbligo in senso tecnico.
La promessa di questo obbligo sta, come abbiamo detto, in relazione sinallagmatica (o talora condizionale) con la promessa dell'obbligazione dell'assicuratore, subordinata ad un termine o ad un presupposto incertus an.


Debitore e creditore

Obbligato alla prestazione del pagamento del premio cioè debitore è colui che ha concluso o nel cui nome e stato concluso il contratto e ciò tanto nell'assicur. per conto proprio, quanto nell'assicur. per contro altrui o in quella per conto di chi spetta, nelle quali ii terzo assicurato non è obbligato neppure in via sussidiaria.

Naturalmente, se l'obbligo incombe nel contraente, il pagamento potrà sempre essere validamente effettuato in base e nei limiti delle norme generali (art. 1189) da un terzo (ad. es. l'assicurato nell'assicurazione p. c. altrui o di chi spetta).

Creditore è l'assicuratore : il pagamento va quindi fatto a lui o al suo agente, o fornito di rappresentanza al riguardo (potere d’incasso) ovvero in veste di nuncius (con quietanza dell'assicuratore o del suo rappresentante.


L'adempimento : tempo dell'adempimento

Il tempo del pagamento (scadenza) viene determinato in polizza.

Il premio deve essere pagato anticipatamente : se unico, al momento della conclusione del contratto (art. 1183) che talora (supra sub art. 1887) e al pagamento subordinata ; se periodico, il primo al momento della conclusione del contratto, e il successivo all'inizio di ciascun periodo. Per i premi successivi al primo, le polizze prevedono di solito un termine di tolleranza. In mancanza di tale convenzione, nelle assicur. danni vi e un termine di tolleranza di quindici giorni (art. 1901, 2° com­ma) ; nelle assic. vita, invece, un termine di tolleranza stabilito dalla legge (art. 1924) di venti giorni. Il mancato pagamento del premio entro i1 termine di scadenza costituisce inadempimento, in quanto, se l'assicurato non provvede al pagamento del premio nel termine di tolleranza, riprende ad ogni effetto tutto il suo vigore il termine di scadenza del premio


Luogo dell'adempimento

Secondo i principi, dato che i1 premio e costituito da una somma di denaro, il luogo del suo pagamento è il domicilio del creditore (articolo 1182, 2 cpv.) cioè dell'assicuratore, intendendo per tale luogo, salvo convenzione contraria, la sede della Società o Istituto, ovvero dell'agente generale fornito di potere di incasso che ha (o attraverso il quale si è) concluso il contratto. Data la nuova norma dell'art. 1182, l'eventuale patto di polizza che stabilisce il pagamento al domicilio dell'assicuratore non costituisce più — come sotto il dominio dell'art. 1249 del vecchio codice che indicava come luogo del pagamento il domicilio del debitore — una deroga alla legge bensì una sua conferma convenzionale, con la virtù di escludere un eventuale uso contrario (art. 1182).

La polizza può invece stabilire per avventura che it pagamento debba essere effettuato al domicilio del contraente. In tal caso nulla quaestio : il pagamento deve essere effettuato al domicilio del contraente entro il termine di scadenza o, se è stabilito, di tolleranza. Perché vi sia inadempimento occorre però la costituzione di mora (art. 1219).

Quando la polizza nulla stabilisce o ripete la norma dell'art. 1182 e d'altro canto, per sollecitare la riscossione del premio, l'assicuratore fa incassare ripetutamente il premio da propri agenti al domicilio del contraente, risorge, negli stessi termini nei quali si presentava sotto il vecchio codice, la questione ben nota se tale pratica costituisca una pura pratica di correntezza, incapace di modificare il patto di polizza e, in mancanza, la legge, ovvero una deroga convenzionale, tale che 11 debitore possa per i premi successivi attendere legittimamente la richiesta, e quindi la costituzione in mora, al suo domicilio.1 Le polizze stabiliscono di solito chiaramente che l'incasso a domicilio costituisce una pratica di mera correttezza e non una deroga al contratto : e in tal caso vale senz'altro la prima soluzione. In mancanza di tale clausola, è da ritenersi giuridicamente corretta e corrispondente ad equità la seconda soluzione.3


Mezzo di pagamento

Il premio deve essere pagato in contanti. Talvolta le polizze, specie quelle poliennali contro la grandine, prevedono d rilascio di cambiali da parte del contraente. In tal caso — salva l'ipotesi di ben chiara volontà delle parti di considerare il rilascio delle cambiali come novazione pro soluto (il che di rado accade) — le cambiali vengono rilasciate pro solvendo a garanzia del pagamento del premio, che deve essere regolarmente pagato alla sua scadenza. Se però la cambiale, rilasciata pro solvendo, porta una data .posteriore di scadenza, la scadenza del premio dovrà ritenersi prorogata.5


L'inadempimento : effetti dell'inadempimento

Nel regime del vecchio codice, in caso di inadempimento all'obbligo del pagamento del premio da parte del contraente, in mancanza di apposita sanzione per patto di polizza, all'assicuratore non restava che agire per l'inadempimento coattivo, ovvero per la risoluzione (art. 1165) potendo inoltre in caso di sinistro opporre alla richiesta dell'assicurato l'exceptio inadimpleti contractus.

Quasi sempre, però, le polizze stabilivano convenzionalmente gli effetti del mancato pagamento del premio, decorso l'eventuale termine di tolleranza, e comminavano o la sospensione dell'obbligo dell'assicuratore, ovvero la risoluzione ipso jure, ovvero (specialmente nell'assic. vita) un termine di sospensione entro il quale il contraente poteva pagare efficacemente il premio riattivando cosi gli effetti del contratto col semplice fatto del pagamento o previo consenso della compagnia (spec. nell'ass. vita, in seguito a visita medica). Scaduto invano il termine di sospensione 'aveva luogo la risoluzione ipso iure del rapporto.

II sistema adottato dalle polizze è stato seguito dal nuovo codice, il quale, salvo convenzione contraria (l'art. 1901 e derogabile salvo il 20 cpv. che è derogabile soltanto a favore dell'assicurato, nel senso della possibilità di un termine convenzionale di tolleranza), stabilisce che il mancato pagamento del premio dà luogo :

a) alla sospensione dell'obbligo dell'assicuratore : ab initio se si tratta di premio unico, o della prima rata di premio ; a decorrere dalle ore ventiquattro dal quindicesimo giorno dopo quello della scadenza (e dell'eventuale termine convenzionale di tolleranza) se si tratta di premio successivo, e fino alle ore ventiquattro del giorno del pagamento.

Poiché il pagamento del premio ha effetto ex nunc dalle ore ventiquattro del giorno in cui viene effettuato, se durante il periodo di sospensione prima del pagamento si verifica. un sinistro l'assicuratore non e obbli­gato. Salvo convenzione contraria, la efficacia del contratto (riattivazione) riprende ipso jure per il fatto del pagamento senza bisogno di consenso dell'assicuratore. Durante il periodo di sospensione l'assicuratore può agire per l'adempimento coattivo ;

b) decorso un termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligo del pagamento del premio, o della rata di premio, senza che i1 contraente abbia pagato o l'assicuratore abbia agito per l'adempimento, il contratto e risolto ipso jure, ma, col consenso delle parti, e riattivabile con tardivo pagamento.

Quest'ultima norma vale per tutte le assicurazioni, quando si tratta del premio unico o del primo premio ; vale invece solo per le assic. contro i danni (per le assic. vita infra sub art. 1924) quando si tratta di premio successivo. Essa e stata dettata per impedire che, per una prolungata inerzia dell'assicuratore nel non esercitare l'azione per l'adempimento coattivo, l'obbligo del pagamento del premio si prolunghi invano nel tempo portando il premio dovuto ad un eccessivo ammontare di fronte al quale non vi è più alcun corrispettivo, non essendo l'assicuratore ob­bligato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1901 Codice Civile

Cass. civ. n. 4357/2022

In tema di sospensione dell'assicurazione, la disciplina prevista nel primo e nel secondo comma dell'art. 1901 c.c., a seconda che il mancato pagamento dell'assicurato riguardi il premio o la prima rata di premio oppure i premi successivi, non mira a distinguere tra l'ipotesi dell'unicità del premio (contratto di assicurazione annuale) e quella della pluralità dei premi (contratto pluriennale) - con conseguente esclusione dall'ambito di operatività della disciplina del secondo comma della norma citata del caso in cui, pur essendo unico il premio, non venga pagata una rata di esso successiva alla prima - ma tende solo a contrapporre un inadempimento iniziale ad un inadempimento nel corso del rapporto assicurativo, riferibili, rispettivamente, al mancato pagamento dell'intero premio o della prima rata dello stesso ed al mancato pagamento tanto dei premi successivi al primo, quanto delle rate successive alla prima.

In tema di assicurazione, l'accettazione del premio pagato in ritardo non integra rinuncia tacita alla sospensione della garanzia assicurativa prevista dall'art. 1901 c.c., non trattandosi di un comportamento implicante una volontà negoziale ricognitiva del diritto all'indennizzo e abdicativa dell'effetto sospensivo dell'efficacia del contratto.

In tema di assicurazione, il mancato pagamento del premio o della rata di premio, che determina la sospensione dell'efficacia del contratto ai sensi dell'art. 1901 c.c., costituisce oggetto di un'eccezione in senso lato ed è pertanto rilevabile d'ufficio, operando - a differenza dell'eccezione di inadempimento che riguarda l'esecuzione del contratto - sul piano dell'efficacia in ragione della peculiarità del contratto di assicurazione, il cui equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, bensì fra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore e quello dei premi dovuti dagli assicurati, sul cui puntuale versamento l'assicuratore deve poter contare per costituire e mantenere il fondo per eseguire i suoi obblighi.

Cass. civ. n. 38216/2021

Il contratto di assicurazione è concluso nel momento in cui il proponente ha notizia dell'accettazione della sua proposta ma la sua efficacia è subordinata dalla legge alla "condicio iuris" del pagamento del premio (art. 1899 c.c.), avendo l'assicuratore bisogno di quest'ultimo per costituire la riserva sinistri, senza la quale non potrebbe far fronte agli impegni nei confronti della massa degli assicurati.

Cass. civ. n. 35042/2021

Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di regolazione del premio), l'obbligo dell'assicurato di comunicare periodicamente all'assicuratore gli elementi variabili costituisce oggetto di un'obbligazione diversa da quelle indicate nell'art. 1901 c.c., il cui inadempimento non comporta l'automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell'inadempimento e di buona fede nell'esecuzione del contratto, senza che assuma rilievo il richiamo, operato con apposita clausola contrattuale, all'art. 1901 c.c.. con riguardo alla mancata comunicazione delle variazioni, trattandosi di clausola nulla ai sensi dell'art. 1932 c.c. in quanto derogatoria della disciplina legale in senso meno favorevole all'assicurato.

Cass. civ. n. 25298/2020

È nulla, in forza dell'art. 1932 c.c., la clausola del contratto assicurativo che stabilisce, in caso di mancato pagamento dei premi assicurativi, la loro persistente esigibilità e la decadenza dell'assicurato dal diritto di pretendere l'indennizzo (determinando una sospensione della garanzia non prevista dalla legge), perché essa espone l'assicurato al pagamento del corrispettivo in mancanza di prestazione dell'assicuratore, così derogando, in senso a lui sfavorevole, all'art. 1901 c.c., secondo il quale il mancato pagamento dei premi successivi al primo comporta la sospensione della garanzia assicurativa per il solo periodo a cui si riferisce il premio, fermo restando l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare i sinistri verificatisi precedentemente.

Cass. civ. n. 25366/2018

In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, anche in caso di applicazione della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 opera il disposto dell'art. 1901, comma 2, c.c., sicché, ove ove il sinistro si sia verificato posteriormente alla scadenza del termine per il pagamento di premi successivi al primo, l'assicurazione resta sospesa solo dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Cass. civ. n. 9182/2018

La clausola di un contratto di assicurazione che preveda, nel caso in cui il pagamento dei premi successivi al primo avvenga con un particolare ritardo (nella specie, superiore a novanta giorni), il protrarsi della sospensione della copertura assicurativa per un ulteriore periodo stabilito dalle parti (nella specie, trenta giorni dopo l'avvenuto pagamento), non viola l'art. 1901, comma 2, c.c., atteso che tale norma non prevede alcun termine per la riattivazione della polizza dopo il pagamento tardivo della rate di premio successive, essendo volta a disciplinare solo gli effetti dell'inadempimento e non ad imporre un determinato equilibrio giuridico ed economico dei rapporti di assicurazione, né è possibile rinvenire nel nostro ordinamento un principio generale che imponga alle parti di elaborare un assetto d'interessi in cui le diverse prestazioni abbiano uno stretto rapporto di corrispettività, intesa nella duplice prospettiva economica e giuridica.

Cass. civ. n. 4112/2017

Nel caso di sottoscrizione di una polizza r.c. auto e di rilascio all'assicurato dell'apposito contrassegno, indicativo di decorrenza e durata, ove la compagnia assicurativa non abbia ricevuto il premio, o la prima rata di esso, a causa del ritardato versamento da parte dell'agente, l'assicurazione è sospesa ai sensi dell'art. 1901, comma 1, c.c., ma l'assicuratore è obbligato a risarcire i danni al terzo danneggiato, in virtù del principio della rilevanza dell'autenticità del contrassegno rilasciato all'assicurato e del pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso un nesso di causalità tra il ritardo del subagente, nella comunicazione dell'avvenuto pagamento del premio, e la responsabilità della compagnia assicuratrice per i danni cagionati dall'assicurato a terzi).

Cass. civ. n. 26104/2016

Il mancato pagamento alla scadenza, da parte dell'assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell'art 1901, comma 2, c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma solo dopo il decorso del periodo di tolleranza di quindici giorni; nè la legge subordina questa ulteriore efficacia del contratto al fatto che il premio sia pagato entro il termine medesimo, onde, in caso di protrazione dell'inadempienza dell'assicurato e di successiva risoluzione del contratto a norma del comma 3 del citato art. 1901, l'effetto retroattivo della risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza.

Cass. civ. n. 23149/2014

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per le scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all'articolo 1901, secondo comma, cod. civ., l'effetto sospensivo dell'assicurazione per l'ipotesi di pagamento effettuato dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata precedente cessa a partire dalle ore 24.00 della data del pagamento, e non comporta l'immediata riattivazione del rapporto assicurativo dal momento in cui il pagamento è stato effettuato, trovando applicazione analogica la disposizione del primo comma del medesimo articolo - dettata per l'ipotesi del mancato pagamento del primo premio o della prima rata - secondo cui l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Ne consegue che ove il premio successivo al primo sia stato pagato dopo la scadenza del periodo di tolleranza di giorni quindici di cui all'articolo 1901 cod. civ. (espressamente richiamato nell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1969, n.990), la garanzia assicurativa non è operante per il sinistro verificatosi il giorno stesso del pagamento.

Cass. civ. n. 18307/2014

In forza del combinato disposto dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (attuale art. 127 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209) e dell'art. 1901 c. c., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, rileva l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell'affidamento del danneggiato e copre, pertanto, anche l'ipotesi dell'apparenza del diritto, per escludere la responsabilità dell'assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che risulti esclusa l'apparenza del diritto, e cioè che l'assicuratore non abbia tenuto alcun comportamento colposo idoneo ad ingenerare l'affidamento in ordine alla sussistenza della copertura assicurativa.

Cass. civ. n. 5944/2014

Nei contratti di assicurazione della r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 c. c., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, senza che rilevi l'accettazione, da parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto.

Cass. civ. n. 28472/2013

Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di regolazione del premio), l'obbligo dell'assicurato di comunicare periodicamente all'assicuratore gli elementi variabili costituisce oggetto di un'obbligazione diversa da quelle indicate nell'art. 1901 cod. civ., il cui inadempimento non comporta l'automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell'inadempimento e di buona fede nell'esecuzione del contratto, senza che assuma rilievo il richiamo, operato con apposita clausola contrattuale, all'art. 1901 cod. civ. con riguardo alla mancata comunicazione delle variazioni, trattandosi di clausola nulla ai sensi dell'art. 1932 cod. civ. in quanto derogatoria della disciplina legale in senso meno favorevole all'assicurato.

Cass. civ. n. 26783/2011

Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di regolazione del premio), l'obbligo dell'assicurato di comunicare periodicamente all'assicuratore gli elementi variabili costituisce oggetto di un'obbligazione civile diversa da quelle indicate nell'art. 1901 c.c., il cui inadempimento non comporta l'automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell'inadempimento e di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Cass. civ. n. 25130/2010

In forza del combinato disposto dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (attuale art. 127 del d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209) e dell'art. 1901 c.c., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile è l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell'affidamento del danneggiato e copre, pertanto, anche l'ipotesi dell'apparenza del diritto, per escludere la responsabilità dell'assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che questi provi l'insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l'affidamento erroneo del danneggiato stesso.

Cass. civ. n. 23264/2010

In tema di contratto di assicurazione, nel caso di risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1901, terzo comma, c.c., il periodo di assicurazione in corso - relativamente al quale è dovuto il pagamento del premio, nonostante l'avvenuta risoluzione del contratto - è soltanto quello che sarebbe stato coperto dalla garanzia assicurativa se il premio non assolto fosse stato corrisposto. Ne consegue che, ove il contratto abbia durata annuale ed il pagamento del premio sia stato rateizzato in periodi più brevi, il periodo in corso è quello più breve coperto dalla singola rata.

Cass. civ. n. 16394/2009

Nell'assicurazione contro i danni con clausola di regolazione del premio (in virtù della quale quest'ultimo viene determinato in parte in misura fissa, ed in parte in misura variabile, dipendente dal volume d'affari dell'assicurato o da altri elementi fluttuanti concernenti la sua attività) l'omessa comunicazione, da parte dell'assicurato, dei dati necessari per la determinazione della parte variabile del premio non comporta la sospensione della garanzia assicurativa, ai sensi dell'art. 1901 c.c., a meno che tale effetto non sia espressamente previsto nel contratto, e la relativa clausola non sia debitamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Cass. civ. n. 15801/2009

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'assicuratore è tenuto a risarcire il terzo danneggiato quando il sinistro si sia verificato entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del periodo indicato sul contrassegno, sebbene non sia stato pagato il premio per il periodo successivo, e ciò anche nell'ipotesi in cui la suddetta scadenza coincida non con lo spirare del periodo per il quale è stato pagato un premio rateizzato, ma con la scadenza dell'intero contratto assicurativo.

Cass. civ. n. 2488/2009

In materia di contratto di assicurazione con clausola di regolazione del premio, l'obbligo dell'assicurato di pagare il maggior premio, determinato in base ai dati "successivamente comunicati, sorge nel momento in cui interviene l'indicazione degli elementi di variabilità, ed è, perciò, da tale momento che l'assicuratore può chiederne il pagamento, salvo l'effetto risolutivo del contratto dipendente dalla sua inerzia. (Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha affermato che il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1901, terzo comma, cod. civ decorreva dalla data di emissione dell'appendice di regolazione del premio, trattandosi di obbligazione non soggetta al termine di scadenza delle rate di premio fisso stabilite al momento della conclusione del contratto).

Cass. civ. n. 2390/2008

Nel contratto di assicurazione, il mancato pagamento dell'intero premio comporta in ogni caso la sospensione della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1901 c.c., non operando come momento perfezionativo del contratto il criterio dell'incontro delle volontà di entrambi i contraenti stabilito negli art. 1326 e 1335 c.c. ma, esclusivamente l'esatto adempimento all'obbligo di versamento del premio. (Nella specie la S.C. non ha ritenuto operante la copertura assicurativa in caso di versamento di una parte del premio seguita dalla stipula del contratto, in mancanza del saldo alla scadenza prevista).

Cass. civ. n. 23313/2007

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, se l'assicurato non paga il premio (pattuito in un'unica soluzione) o la prima rata di esso, la sospensione della copertura assicurativa che si produce tra le parti del rapporto negoziale ai sensi del primo comma dell'art. 1901 c.c. non è opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato o contrassegno assicurativo mentre nel caso in cui non sia pagata la seconda o non siano state corrisposte le rate successive di premio, cosa come previsto dall'art. 1901, comma secondo, c.c., la sospensione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato come espressamente previsto dall'art. 7 legge n. 990 del 1969.

Cass. civ. n. 18525/2007

La clausola del contratto assicurativo che contempli, in caso di mancato pagamento dei premi assicurativi, la loro persistente esigibilità e la decadenza dell'assicurato dal diritto di pretendere l'indennizzo, espone l'assicurato al pagamento del corrispettivo per un periodo in cui manca la prestazione dell'assicuratore, così derogando, in senso a lui sfavorevole, all'art. 1901 c.c., per il quale il mancato pagamento dei premi successivi al primo comporta la sospensione della garanzia assicurativa per il periodo cui si riferisce il premio, fermo restando l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare i sinistri verificatisi precedentemente, ne consegue che detta clausola, in base all'art. 1932 c.c., è nulla ed è sostituita di diritto dalle disposizioni di cui all'art. 1901 c.c.

Cass. civ. n. 4661/2007

La cosiddetta clausola di «regolazione del premio » inserita in un contratto di assicurazione si palesa, sul piano funzionale, inidonea a riprodurre ipso facto lo schema dell'art. 1901 c.c. (che prevede la sospensione della garanzia assicurativa in caso di inadempimento dell'assicurato all'obbligazione di pagamento del premio ), non rappresentandone invero un'automatica applicazione, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente, ai fini della sospensione della garanzia assicurativa, la mera omissione della comunicazione dei dati variabili entro il termine contrattuale previsto, integrando tale condotta omissiva, piuttosto, la violazione di un diverso obbligo pattizio, estraneo al modello prefigurato dal citato art. 1901. (Nella specie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in accoglimento parziale di uno dei motivi proposti, relativa alla operatività della garanzia assicurativa inerente un contratto di locazione, rimettendo al giudice di rinvio la valutazione circa la verifica sull'efficacia o meno della stipulata garanzia anche per inadempimenti successivi alla scadenza del contratto, in base all'interpretazione delle clausole contrattuali concordate, con particolare riferimento all'elemento variabile del tempo ).

Cass. civ. n. 4631/2007

La determinazione del premio nei contratti di assicurazione contro i danni, fissata convenzionalmente in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con clausola di regolazione del premio assicurativo), comporta che l'adempimento dell'assicurato è adempimento di un'obbligazione civile diversa dalle obbligazioni indicate nell'art. 1901 c.c., tenendo conto del comportamento di buona fede tenuta dalle parti nell'esecuzione del contratto, del tempo in cui la prestazione è effettuata e dell'importanza dell'inadempimento. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale non era stato considerato il carattere autonomo dell'obbligazione di pagamento del conguaglio del premio dipendente dalla suddetta clausola, il cui inadempimento non avrebbe dovuto essere valutato alla stregua dell'art. 1901 c.c., bensì in maniera indipendente dalla disciplina contenuta in questa disposizione ovvero secondo le regole che presiedono alla valutazione dell'adempimento delle obbligazioni civili, considerando il comportamento dell'obbligato con il metro della buona fede oggettiva).

Cass. civ. n. 11946/2006

La sospensione dell'assicurazione — come effetto giuridico previsto dall'articolo 1901 c.c. — a decorrere dalle ventiquattro ore del quindicesimo giorno dalla scadenza dei premi successivi al primo, comporta, ex articolo 7 comma secondo legge n. 990/69, il venir meno dell'obbligo dell'assicuratore di risarcire i danni al terzo danneggiato per i sinistri verificatisi nel predetto periodo di sospensione, se i relativi premi non risultano pagati in precedenza, e ciò in virtù del principio secondo cui non vi è copertura del rischio senza un precedente pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto. Tale ipotesi non rientra, infatti, nella previsione del comma secondo dell'art. 18 legge n. 990/69, come sostituito ad opera dell'art. 1 D.L. n. 857 del 23 dicembre 1976, convertito in legge n. 39 del 26 febbraio 1977, che presuppone che il contratto sia operante a seguito di regolare pagamento del premio, non rilevando, d'altro canto, in contrario, con riferimento al sinistro accaduto nel periodo in cui la garanzia assicurativa sia sospesa, il pagamento del premio successivamente effettuato, stante che la mancanza della copertura assicurativa al momento del verificarsi del sinistro ha irrevocabilmente prodotto la irrisarcibilità dello stesso da parte dell'assicuratore. Nei rapporti fra assicuratore e assicurato, il primo non ha l'onere di provare il fatto su cui si basa la sua contestazione relativa alla tempestività del pagamento del rateo di premio. Si tratta infatti di una contestazione afferente al diritto dell'assicurato, cui incombe provare la sussistenza dei presupposti per farlo valere.

Cass. civ. n. 1698/2006

In tema di assicurazione, l'art. 1901, secondo comma, c.c. — il quale prevede la sospensione della garanzia per effetto del mancato pagamento del premio alla scadenze convenute — costituisce applicazione dell'istituto generale dell'eccezione di inadempimento, di cui all'art. 1460 c.c. In applicazione al secondo comma di tale ultima disposizione deve, pertanto, negarsi all'assicuratore la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario a buona fede, come nel caso in cui l'assicuratore medesimo abbia, sia pure tacitamente, manifestato la volontà di rinunciare alla sospensione, ad esempio tramite accettazione senza riserve del versamento tardivo del premio. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva respinto l'eccezione di inadempimento, ritenendo riferibile alla società detto comportamento, in quanto doveva esserle nota la lunga prassi instaurata dall'agente).

Cass. civ. n. 13344/2004

Nei contratti di assicurazione in cui il premio per una parte è definito e per un'altra parte dipende da elementi variabili, in funzione di dati da trasmettersi periodicamente dall'assicurato all'assicuratore (nella specie, ammontare delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti al termine del periodo assicurativo ), la suddetta comunicazione configura un'obbligazione accessoria rispetto a quella di pagamento del premio, la cui mancanza o anche solo tardività, ponendo l'assicuratore nell'impossibilità di determinare l'importo definitivo del premio, equivale al mancato pagamento del premio. In tal caso, in base al combinato disposto di cui agli artt. 1460, secondo comma, e 1901 c.c., quest'ultimo non può peraltro fare ricorso alla sospensione dell'assicurazione quando tale rimedio, in relazione alle circostanze concrete del caso, si profili contrario a buona fede. (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha cassato la sentenza osservando che, nel caso, pur dando atto della prassi dall'assicuratore seguita per tre anni e non anche nel quarto di trasmettere all'assicurato un modulo da restituire riempito con i dati necessari, il giudice del merito si fosse limitato a sostenere che tale prassi non esonerava quest'ultimo dall'obbligo contrattuale della comunicazione tempestiva, e non avesse accertato se, avuto riguardo alla condotta complessiva delle parti e segnatamente all'affidamento del contraente e all'inopinata ed immotivata interruzione della prassi, l'eccezione di sospensione fosse o meno conforme a buona fede ; ed altresì non avesse valutato se il fatto stesso di aver spedito, malgrado la tardiva comunicazione dei dati retributivi, l'ordinaria appendice contrattuale con l'importo dell'integrazione, e ancor di più il fatto di aver ricevuto il pagamento senza riserve, fosse comportamento conciliabile, sempre sul piano della buona fede, con la successiva eccezione di sospensione della garanzia assicurativa ).

Cass. civ. n. 8609/2004

Anche nei contratti di assicurazione in cui il premio per una parte è definito e invariabile e per una parte dipende da elementi mutevoli, in funzione di dati da trasmettersi periodicamente dall'assicurato all'assicuratore, in caso di mancata comunicazione, alla fine del periodo assicurativo, degli elementi essenziali per la determinazione della quota integrativa del premio e di mancato pagamento della massima, si verifica prima la sospensione della garanzia assicurativa, prevista dall'art. 1901, secondo comma, c.c., e quindi opera la risoluzione di diritto prevista dal terzo comma del medesimo articolo se l'assicuratore nel termine di sei mesi da quando la quota di premio è scaduta non agisce per la riscossione.

Cass. civ. n. 6026/2001

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, il contrassegno ed il certificato di assicurazione operano nell'interesse ed a tutela del danneggiato in quanto assolvono alla funzione di comunicare ai terzi (segnatamente i terzi danneggiati e gli organi accertatori del traffico) la copertura assicurativa del veicolo, determinando in essi ragionevole affidamento sulla detta «comunicazione»; per l'effetto il danneggiato che inoltri la sua richiesta di risarcimento per R.C.A. all'assicuratore e che proponga contro il medesimo azione diretta, resta esonerato dall'onere di accertare se il contratto sia ancora vigente o sia stato sciolto. In forza del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 990 del 1969 e dell'art. 1901 c.c., infatti, in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, l'assicuratore risponde nei confronti del terzo danneggiato nei limiti del massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all'art. 1901 c.c., anche se non sia stato pagato il nuovo premio, dal momento che non è la validità del rapporto assicurativo che rileva nei confronti dei terzi ma solo l'autenticità del contrassegno.

Cass. civ. n. 15407/2000

In tema di assicurazione, l'art. 1901, secondo comma, c.c. - il quale prevede la sospensione della garanzia per effetto del mancato pagamento del premio alle scadenze convenute - costituisce applicazione dell'istituto generale dell'eccezione di inadempimento, di cui all'art. 1460 c.c. In applicazione al secondo comma di tale ultima disposizione deve, pertanto, negarsi all'assicuratore la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario alla buona fede, come nel caso in cui, l'assicuratore medesimo abbia, sia pur tacitamente, manifestato la volontà di rinunciare alla sospensione, ad esempio tramite ricognizione del diritto all'indennizzo ovvero accettazione del versamento tardivo del premio senza effettuazione di riserve, nonostante la conoscenza del pregresso verificarsi del sinistro. (Nel caso di specie, relativo a un contratto di assicurazione contro gli infortuni stipulato da un Az. USL a favore dei sanitari impegnati nel servizio di guardia medica, si è ritenuta l'operatività di una seconda polizza che aveva previsto un sensibile aumento del massimale rispetto ad una precedente polizza, benché il relativo premio fosse stato pagato circa un anno dopo il sinistro).

Cass. civ. n. 1239/2000

Deve ritenersi lecita, in base al principio dell'autonomia privata, la clausola negoziale — contenuta nelle condizioni generali di una polizza assicurativa — che regoli il momento conclusivo del contratto diversamente dai criteri generali di cui agli artt. 1326 e 1335 c.c., prevedendo che il contratto assicurativo necessiti del pagamento del premio (o della prima rata del premio) ed assumendo tale pagamento non già come semplice condizione di efficacia di un contratto già concluso e obbligatorio fra le parti ma altresì come requisito essenziale per il perfezionamento del vinculum juris fra le stesse parti.

Cass. civ. n. 9693/1998

Nel caso in cui un agente o un subagente di assicurazione stipulino un contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dipendente dalla circolazione dei veicoli avente decorrenza dalle ore ventiquattro del giorno della stipula e rilascino il relativo regolare contrassegno; la compagnia assicuratrice rimane esposta nei confronti dei terzi danneggiati per gli incidenti successivamente verificatisi anche se, in relazione al ritardo con cui il contratto sia stato comunicato e alle relative prescrizioni del contratto di agenzia, il contratto stesso non possa ritenersi opponibile alla compagnia (ed eventualmente all'agente, nel caso di contratto stipulato dal subagente), in applicazione di principio analogo a quello di cui all'art. 1901, comma 1, c.c.; ne consegue che la Compagnia può rivalersi sull'agente — e quest'ultimo sul subagente — per gli indennizzi che la prima sia stata tenuta a corrispondere per incidenti verificatisi nel periodo di efficacia del contratto nei confronti del terzo ma non nei confronti della compagnia. (Nella specie, sulla base dei riportato principio, la S.C. ha confermato sull'an la sentenza impugnata, che aveva condannato il subagente a rivalere l'agente — nei cui confronti si era rivalsa la Compagnia). 

Cass. civ. n. 4612/1997

Qualora, in un contratto di assicurazione, venga inserita una clausola di cosiddetta «regolazione del premio» (in virtù della quale l'assicurato è tenuto, oltre che al pagamento di un premio minimo da versarsi in via provvisoria ed anticipata, alla corresponsione di un maggior premio definitivo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, in funzione di elementi variabili, da trasmettersi periodicamente all'assicuratore), la comunicazione degli elementi variabili in essa prevista integra una vera e propria obbligazione accessoria, rispetto a quella del pagamento del premio, derivando, da ciò, a carico dell'assicurato che invochi la copertura assicurativa, l'onere di fornire la prova di aver adempiuto anche alla detta obbligazione e, in difetto, la sospensione della garanzia assicurativa nonché la successiva, eventuale risoluzione del contratto. Non può, ex adverso rilevare, neppure sotto il profilo dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo buona fede, il mancato esercizio, da parte dell'assicuratore, della facoltà di sollecitare, all'assicurato, la trasmissione dei dati, concedendogli un ulteriore termine per tale comunicazione.

Cass. civ. n. 9715/1996

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato, una vola decorso il termine di cui all'art. 1901 comma secondo c.c., esclude l'obbligo dell'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato.

Cass. civ. n. 2724/1996

L'innalzamento del massimale garantito, con conseguente aumento del premio, compiuto in pendenza del contratto dell'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, costituisce un mero adeguamento e non una novazione del contratto assicurativo. Ne consegue che, qualora l'assicurato corrisponda il maggior premio successivamente all'adeguamento, ma entro il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901 c.c., l'assicuratore sarà tenuto sia nei confronti del terzo, sia nei confronti dell'assicurato, nei limiti del nuovo massimale. 

Cass. civ. n. 8293/1994

L' art. 1901, comma 3, c.c., il quale dispone che in caso di mancato pagamento del premio o di una rata di esso il contratto di assicurazione si risolve di diritto qualora l'assicuratore entro sei mesi dalla scadenza non agisca per la riscossione del proprio credito, va interpretata nel senso che entro tale termine deve essere iniziato il giudizio, mediante notifica dell'atto di citazione all'assicurato. Pertanto, qualora la società assicuratrice agisca con il procedimento monitorio, non è sufficiente che nel termine di sei mesi sia presentato il ricorso per il decreto ingiuntivo o questo sia concesso, bensì è necessario che entro tale termine l'ingiunzione venga notificata al destinatario, verificandosi in caso contrario la decadenza prevista dalla norma suddetta e la conseguente risoluzione di diritto del contratto di assicurazione.

Cass. civ. n. 7518/1994

Nel caso in cui il contratto di assicurazione è risolto di diritto, a norma dell'art. 1901 c.c., per l'inerzia dell'assicuratore - che nel termine di sei mesi dal giorno in cui la rata è scaduta non agisce per la riscossione - questi conserva comunque il diritto al pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, poiché detto diritto non soggiace a termine di decadenza, ma al termine di prescrizione breve sancito dall'art. 2952 c.c.

Cass. civ. n. 9758/1993

In tema di assicurazione contro i danni, il patto di «proroga» del rapporto, che intervenga dopo il decorso di oltre sei mesi senza che l'assicuratore si sia attivato per la riscossione di premi dovutigli in base a precedente polizza, e che, oltre a fissare le condizioni della nuova copertura assicurativa, contempli anche la persistente esigibilità di detti premi anteriori, si traduce, rispetto alla risoluzione ope legis contemplata dall'art. 1901, terzo comma, c.c., in una deroga sfavorevole all'assicurato, in quanto lo espone al pagamento del corrispettivo per un periodo in cui la prestazione dell'assicuratore è mancata, e, pertanto, per tale seconda parte, è invalido ed inoperante, ai sensi dell'art. 1932 c.c.

Cass. civ. n. 11198/1992

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ai sensi degli artt. 1901, secondo comma, c.c. e 7 comma secondo della L. 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato d'assicurazione e, in caso di mancato pagamento, alla scadenza, del premio successivo al primo, fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo ad essa, senza che abbia rilevanza, con riferimento al sinistro accaduto nel periodo in cui la garanzia assicurativa sia sospesa, il pagamento del premio successivamente effettuato, stante che la mancanza della copertura assicurativa al momento del verificarsi del sinistro ha irrevocabilmente prodotto l'irrisarcibilità dello stesso da parte dell'assicuratore.

Cass. civ. n. 6157/1992

Nel contratto di assicurazione, il mancato pagamento del premio, o della prima rata di esso, determina, a norma del primo comma, dell'art. 1901, c.c., la sospensione immediata dell'efficacia del contratto, mentre, ove il pagamento sia effettuato e l'assicurazione, secondo le intese contrattuali, abbia avuto regolare corso per un certo periodo di tempo, il mancato pagamento delle rate successive costituisce inadempimento sopravvenuto e comporta l'applicabilità del secondo comma del citato art. 1901, per il quale l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. La protrazione dell'inadempienza dell'assicurato e la mancata proposizione da parte dell'assicuratore dell'azione giudiziaria per la riscossione, a norma del terzo comma dello stesso articolo, determinano ope legis la risoluzione del contratto, indipendentemente da iniziative od attività di parte.

Cass. civ. n. 7647/1991

Il termine di sei mesi previsto dall'art. 1901 c.c., ai fini della risoluzione di diritto del contratto di assicurazione nel caso di mancata azione dell'assicuratore per il pagamento del premio non avvenuto alla scadenza inizia a decorrere dal giorno della scadenza stessa e non da quello in cui inizia la sospensione dell'efficacia del rapporto assicurativo a norma del secondo comma dell'ari. 1901, con la conseguenza che il pagamento del premio eseguito dopo l'inutile decorso del detto termine e, quindi, dopo la risoluzione, non comporta la reviviscenza del rapporto, ma vale soltanto ad estinguere il relativo credito dell'assicuratore.

Cass. civ. n. 2383/1990

La sospensione dell'assicurazione — che secondo l'art. 1901, comma secondo, c.c. deriva dal mancato pagamento dei successivi premi entro quindici giorni dalla loro scadenza — è stabilita a tutela dell'interesse individuale dell'assicuratore e, poiché attiene ad un diritto disponibile, può essere oggetto di valida rinunzia anche tacita che, per poter essere configurata, richiede per) un comportamento dell'assicuratore implicante una volontà negoziale del medesimo, ricognitiva del diritto all'indennizzo ed abdicativa rispetto alla applicazione delle clausole contrattuali a sé favorevoli, che non può essere desunta dall'aver l'assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, trattandosi di circostanza di per sé equivoca, in quanto attinente ad uno specifico diritto dell'assicuratore con l'unico effetto della cessazione della sospensione dell'assicurazione (art. 1901 c.c.).

Cass. civ. n. 5576/1983

In tema di sospensione dell'assicurazione, la disciplina prevista nel primo e nel secondo comma dell'art. 1901 c.c., a seconda che il mancato pagamento dell'assicurato riguardi «il premio o la prima rata del premio» oppure «i premi successivi», non mira a distinguere tra l'ipotesi dell'unicità del premio (contratto di assicurazione annuale) e quella della pluralità dei premi (contratto pluriennale), con conseguente esclusione dall'ambito di operatività della disciplina del secondo comma della norma citata nel caso in cui, pur essendo unico il premio, non venga pagata una rata di esso successiva alla prima, ma tende solo a contrapporre un inadempimento iniziale ad un inadempimento nel corso del rapporto assicurativo, riferibili, rispettivamente, alla stregua dell'espressa menzione, nel primo comma della norma citata, del premio e della prima rata di esso e della generica espressione «premi successivi» del secondo comma, al mancato pagamento dell'intero premio o della prima rata dello stesso ed al mancato pagamento tanto dei premi successivi al primo, quanto delle rate successive alla prima.

Cass. civ. n. 1883/1977

La norma di cui all'art. 1924 secondo comma c.c., che prevede la risoluzione di diritto dell'assicurazione sulla vita, per il caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo, non è applicabile all'assicurazione privata contro gli infortuni, la quale è soggetta alla disciplina generale dettata dall'art. 1901 c.c., e, quindi, è suscettibile di risoluzione, per effetto dell'inadempimento dell'assicurato, solo nel caso in cui l'assicuratore non agisca per la riscossione dei premi entro sei mesi dalla scadenza. Infatti, il carattere eccezionale dell'indicata disposizione, che è propria ed esclusiva dell'assicurazione sulla vita in senso tecnico, non ne consente un'estensione analogica nel ramo dell'assicurazione contro gli infortuni, la quale, pur presentando con la prima alcune affinità, non può essere identificata od equiparata alla medesima.

Cass. civ. n. 1856/1974

Nel contratto di assicurazione, allorquando si verifica un mutamento delle condizioni patrimoniali dell'assicuratore tale da far venir meno la certezza della garanzia assicurativa l'assicurato può sospendere la propria prestazione in adempimento della regola generale di cui all'art. 1461 c.c.

Cass. civ. n. 3296/1973

La facoltà concessa all'assicurato dall'art. 75 del T.U. 13 febbraio 1959, n. 449 di recedere dal contratto nelle ipotesi in cui l'impresa assicuratrice abbia operato in violazione delle disposizioni di cui allo stesso testo unico o abbia ricevuto il divieto di assumere nuovi affari non assorbe il rimedio, meramente cautelativo e provvisorio, della sospensione del pagamento del premio secondo l'art. 1461 c.c. essendo le due forme di tutela differenti nei loro presupposti e nei loro effetti.

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Stefano B. chiede
martedì 26/01/2016 - Lombardia
“Buongiorno, in data 01.01.2014 ho contratto una polizza infortuni della persona, con rate semestrali (1/1/2014-1/07/2014) e ho quindi pagato le rate sottoscritte. La polizza si è rinnovata automaticamente al 1.1.2015 ma il mio assicuratore si è dimenticato di me e io di lui. Dopo nove mesi e precisamente il 07.12.2015 mi arriva una raccomandata con diffida al pagamento della rata del 1.1.2015. Ho quindi risposto che non dovevo nulla in quanto il contratto si è annullato e risolto di diritto in quanto l'assicuratore non ha agito nei termini di 6 mesi previsti da codice civile (1901). In successione mi arriva una seconda diffida in relazione al premio del 01.07.2015, anche questa oltre i sei mesi dovuti. A questo punto mi è sorto un dubbio che giro a Voi: Devo pagare la rata scaduta in data 1/1/2015, anche se il contratto si è risolto oppure, il pagamento della rata scaduta è dovuto solo nei casi previsti dall'art.1918 come sembra da Voi indicato nel penultimo comma del commento del dispositivo art. 1901. Grazie”
Consulenza legale i 08/02/2016
Al fine di formulare un parere giuridico va premessa un'analisi sulla natura giuridica dell'assicurazione contro gli infortuni, invero abbastanza discussa in ambito giurisprudenziale.
In sintesi, la questione è se essa sia qualificabile come assicurazione contro i danni ovvero sulla vita e, di conseguenza, quale sia la disciplina applicabile. Nel caso sottoposto la questione riguarderebbe l'applicazione dell'art. 1901 del c.c. oppure dell'art. 1924 del c.c. (stante la formulazione dell'ultimo comma dell'art. 1901 c.c. stesso).

Decisivi, in tema, appaiono i principi dettati da una sentenza resa dalla Cassazione a Sezioni Unite (sent. 5119 del 2002, relativa all'applicazione di una diversa norma, l'art. 1910 del c.c.). Innanzitutto, la sentenza sembra operare questo discrimine: mentre la polizza prevista per infortuni non mortali è assimilabile all'assicurazione sui danni, l'assicurazione per infortuni mortali va ricondotta all'assicurazione sulla vita. Inoltre, in alcuni passaggi della pronuncia citata si fa rilevare come le (precedenti) sentenze in materia tendano perlopiù a non inquadrare in maniera definitiva ed assoluta l'assicurazione sugli infortuni tra quelle sulla vita o contro i danni, bensì ad indagare, nelle singole ipotesi, se si debba applicare o meno una particolare disposizione dettata dall'una o dall'altra disciplina. Questa soluzione sembra accolta anche dalle Sezioni Unite, laddove affermano, in relazione al caso affrontato, che "La questione dell’applicabilità o meno della disciplina dettata dall’articolo 1910 all’assicurazione contro gli infortuni va quindi esaminata muovendo dalla valutazione della compatibilità e coerenza con tale assicurazione della menzionata disciplina, della quale vanno indagate le ragioni giustificatrici".

Tale premessa consente di richiamare altri principi espressi in altra occasione dalla Suprema Corte, relativi all'applicazione alla polizza infortuni dell'art. 1901 c.c.: "Le disposizioni dell'art. 1901 c.c., in quanto contenute in un articolo collocato tra le disposizioni generali sulle assicurazioni, sono applicabili, oltre che alle assicurazioni contro i danni, anche alle assicurazioni sugli infortuni o invalidità poiché alle predette assicurazioni non è riferibile l'eccezione prevista nell'ultima parte dell'ultimo comma della norma, che esclude le assicurazioni sulla vita dall'ambito di applicazione delle precedenti disposizioni della norma medesima, né è applicabile la norma dell'art. 1924 c.c. disegnata sulla specificità della struttura e della funzione dell'assicurazione sulla vita, avente di regola finalità di risparmio e di capitalizzazione. Peraltro, entrambe le norme - quella dell'art. 1901 c.c. e quella dell'art. 1924 c.c. - si riferiscono soltanto agli effetti dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del premio nascente da contratto già concluso ed efficace, non alla decorrenza pattizia dell'efficacia del contratto o delle obbligazioni che da esso derivano, che rimane affidata all'autonomia contrattuale delle parti" (Cass. 12535/2006).

Dunque, in ipotesi di assicurazione per infortuni non mortali, si può ritenere applicabile la disciplina dell'art. 1901 c.c., di seguito esaminata. A tale conclusione, induce anche l'art. [[n2codasspriv]] co. 3 laddove riconduce, in generale, l'assicurazione sugli infortuni al ramo danni.

L'art. 1901 co. 3 c.c., in particolare, dispone che nelle ipotesi dei precedenti commi, cioè anche in caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo, il contratto si risolve di diritto se l'assicuratore entro 6 mesi dal giorno di scadenza del premio o della rata non agisce per la riscossione. Tuttavia, la norma dispone anche che l'assicuratore ha in tal caso diritto (solo) al pagamento relativo al periodo di assicurazione in corso ed al rimborso delle spese. A riguardo, la giurisprudenza ha precisato che "In tema di contratto di assicurazione, nel caso di risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1901, terzo comma, c.c., il periodo di assicurazione in corso - relativamente al quale è dovuto il pagamento del premio, nonostante l'avvenuta risoluzione del contratto - è soltanto quello che sarebbe stato coperto dalla garanzia assicurativa se il premio non assolto fosse stato corrisposto. Ne consegue che, ove il contratto abbia durata annuale ed il pagamento del premio sia stato rateizzato in periodi più brevi, il periodo in corso è quello più breve coperto dalla singola rata".

Dunque, nel caso di specie, se si tratta di polizza per infortuni non mortali, si ritiene che sulla base della disciplina codicistica sia dovuto il pagamento della rata scaduta in data 1/1/2015 (non della successiva). Ai sensi dell'art. 2952 co. 1 c.c., il diritto al pagamento delle rate del premio si prescrive nel termine di un anno dalle singole scadenze. Nel caso in esame il termine di un anno è iniziato a decorrere dalla scadenza della rata, quindi dal 1/1/2015; tuttavia, vi è stata anche una diffida al pagamento di tale rata inviata con raccomandata il 7/12/2015. A riguardo l'art. 2943 co. 4 c.c. dispone che qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore interrompe la prescrizione; la disposizione si riferisce ad ogni atto che contenga un'intimazione o una richiesta scritta al debitore ex art. 1219 del c.c.. Pertanto, nel caso esaminato, sembra dedursi che la prescrizione sia stata validamente interrotta da parte dell'assicuratore e che il pagamento della prima rata sia ad oggi dovuto.

Rosario I. chiede
martedì 26/05/2015 - Sicilia
“Gentile avvocato, ho da sottoporre in breve una mia situazione incresciosa che ha avuto ormai risvolti legali di cui l'ultimo in prima udienza sarà tenuto il prossimo mese di marzo 2016.
In sintesi si tratta di un mancato riconoscimento da parte di un broker assicurativo di una autorizzazione alle spese di ricovero effettuate nel marzo 2011 presso una clinica di Roma. Sino a tutto il 2009 pagavo la quota assicurativa per prestazioni mediche e ospedaliere tramite addebito RID nel mio conto corrente. Senonché le rate successive del 2010 e 2011 non so per quale motivo non sono state addebitate nel mio conto, forse per incapienza, ma nemmeno loro mi avevano avvisato dei relativi scoperti di polizza.
Qui è avvenuto il fatto che proprio nel marzo del 2011 avendo bisogno di cure mediche per me e mia moglie; avevo telefonato al Centro Operativo per sapere intanto la mia posizione assicurativa e nel contempo chiedere di assistenza sanitaria. Mi rispondono che la mia posizione era normale e che potevo contattare la clinica convenzionata per la richiesta dei nulla osta di ricoveri. La clinica è stata dall'assicurazione autorizzata ad accogliere le richieste di ricovero per entrambi (io e mia moglie) e così siamo partiti dalla Sicilia e fatto ricovero sottoscrivendo anche l'impegnativa del ricovero. Abbiamo anche pagato le quote di franchigia a nostro carico pari a € 1000 a fine ricovero. Un mese dopo io dovetti ritornare a Roma, sempre alla stessa clinica, per continuare le cure dei fattori di crescita alle ginocchia. Ho chiesto nuovamente richiesta di assistenza e qui che l'assicurazione non dà il nulla osta alla clinica perché si sono accorti che ero scoperto di assicurazione! Infatti non solo non hanno autorizzato la prestazione sanitaria ma non RICONOSCONO I RICOVERI del mese precedente mio e di mia moglie, chiedendo quindi di corrispondere la somma di oltre 13.000 alla Clinica.
Siamo a causa ora, con tanto di memorie difensive, ho un legale ma temo per gli esiti. Si dice in un ultima accusa del loro legale, che io ho fatto il furbetto, sapevo che ero scoperto di assicurazione (non ho mai ricevuto una raccomandata di sollecito dell'assicurazione). Io per mia discolpa, non potevo immaginare che sarebbe successo questo allora (essendo in stato di bisogno e confusionale) ma se fossi messo a conoscenza del fatto avrei fregato solo una volta l'assicurazione chiedendo allora di essere ricoverato e non la seconda volta dopo un mese. Infatti dopo due mesi mi mandano la lettera che ero scoperto e che mi intimavano al pagamento di quanto dovuto. Ma chi ha sbagliato? Ma loro, i broker, se commettono negligenze non sono coperti da assicurazione anche loro?
Ditemi quale piega potrà avere questo lungo contenzioso, datemi un Vostro parere.
Grazie
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 02/06/2015
Nel caso in esame si è verificata la spiacevole situazione in cui un assicurato ha omesso, seppur in buona fede, il pagamento del premio dell'assicurazione, e ha quindi perso la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1901 del c.c., che recita, al secondo comma: "Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza".

Ci si chiede, quindi, se la mancanza di volontà nell'omissione del pagamento abbia rilevanza e se vi è una responsabilità dell'assicurazione dal momento che la stessa ha dichiarato "normale" la situazione del cliente e lo ha autorizzato a procedere alla spesa medica prima che questa fosse effettuata.

Il meccanismo previsto dal codice civile, purtroppo, non sembra prevedere eccezioni: il mancato versamento della rata ha l'effetto automatico di sospendere gli effetti dell'assicurazione. Quindi, dichiarare che "si pensava" che il pagamento fosse stato regolarmente effettuato non può portare a far rivivere l'assicurazione (è onere dell'assicurato accertarsi di aver pagato, controllando semplicemente, ad esempio, i movimenti bancari).

Ci si deve concentrare, pertanto, sulle responsabilità della banca presso la quale si era attivato il RID o dell'assicuratore.

Il RID (Rapporto Interbancario Diretto) è un servizio di pagamento con cui il cliente della banca dà l'ordine di addebitare un certo importo sul conto corrente al ricevimento della “segnalazione di addebito” da parte della banca di un suo specifico creditore.
La banca è tenuta a rispondere dell’esecuzione degli incarichi che le siano stati conferiti dal correntista, secondo le regole in tema di mandato. Quindi, innanzitutto, se l'omesso pagamento risulta addebitabile alla banca (cioè l'ordine di pagamento non conteneva inesattezze), questa potrà essere convenuta in giudizio per il risarcimento del danno, che nel nostro caso corrisponde alla somma che il cliente non ha potuto percepire dalla propria assicurazione.
Tuttavia, il mancato pagamento del RID per insufficienza di fondi sul conto corrente si configura come un caso particolare. Quando su un conto corrente non ci sono riserve sufficiente alla totale copertura dell’importo del RID, la banca generalmente non provvede al pagamento, a meno che il cliente non abbia un fido aperto. Non esiste un obbligo della banca di avvisare il cliente dell'omesso pagamento, quindi sta al correntista assicurarsi che il versamento sia stato eseguito, ciò che normalmente avviene mediante il controllo della lista dei movimenti bancari sull'estratto conto.

Quanto alla condotta dell'assicuratore, il fatto che, quando interpellato prima dell'esecuzione delle spese sanitarie, sia stata fornita una informazione errata, può rilevare per la richiesta di un risarcimento del danno.
In base alle regole generali, si ravvisa la responsabilità civile di un soggetto quando questi venga meno ad una propria obbligazione (resp. contrattuale, artt. 1218 ss. c.c.) o cagioni un danno ingiusto con una sua condotta colposa o dolosa (resp. extracontrattuale, artt. 2043 ss. c.c.).
Nel caso di specie, si può ravvisare un inesatto adempimento dell'assicuratore, tenuto a fornire con esattezza le informazioni richieste dal cliente-assicurato. Tuttavia, è difficile configurare una responsabilità dell'assicuratore tale da pretendere di rendere nuovamente efficace il contratto di assicurazione: difatti, come già detto, grava sempre sull'assicurato l'onere di accertarsi che il premio sia stato pagato.

Se l'informazione fornita dall'assicuratore fosse stata corretta (cioè, si fosse detto subito al cliente che mancava la copertura assicurativa), l'assicurato avrebbe comunque dovuto sostenere le spese mediche, non potendo essere rimborsato. Quindi, il danno risarcibile è solo quello legato alla chance dell'assicurato di decidere consapevolmente di rivolgersi ad altra clinica, magari meno costosa, per contenere le spese che risultavano comunque interamente a suo carico.