(massima n. 1)
La determinazione del premio nei contratti di assicurazione contro i danni, fissata convenzionalmente in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con clausola di regolazione del premio assicurativo), comporta che l'adempimento dell'assicurato č adempimento di un'obbligazione civile diversa dalle obbligazioni indicate nell'art. 1901 c.c., tenendo conto del comportamento di buona fede tenuta dalle parti nell'esecuzione del contratto, del tempo in cui la prestazione č effettuata e dell'importanza dell'inadempimento. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale non era stato considerato il carattere autonomo dell'obbligazione di pagamento del conguaglio del premio dipendente dalla suddetta clausola, il cui inadempimento non avrebbe dovuto essere valutato alla stregua dell'art. 1901 c.c., bensė in maniera indipendente dalla disciplina contenuta in questa disposizione ovvero secondo le regole che presiedono alla valutazione dell'adempimento delle obbligazioni civili, considerando il comportamento dell'obbligato con il metro della buona fede oggettiva).