(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ai sensi degli artt. 1901, secondo comma, c.c. e 7 comma secondo della L. 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore č tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato d'assicurazione e, in caso di mancato pagamento, alla scadenza, del premio successivo al primo, fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo ad essa, senza che abbia rilevanza, con riferimento al sinistro accaduto nel periodo in cui la garanzia assicurativa sia sospesa, il pagamento del premio successivamente effettuato, stante che la mancanza della copertura assicurativa al momento del verificarsi del sinistro ha irrevocabilmente prodotto l'irrisarcibilitā dello stesso da parte dell'assicuratore.