Cass. civ. n. 9003/2023
In applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno", la necessità di detrarre dall'ammontare del risarcimento l'indennizzo assicurativo incassato dal danneggiato in conseguenza del fatto illecito non è subordinata alla rinuncia dell'assicuratore al diritto di surroga, dal momento che la perdita del diritto dell'assicurato verso il terzo responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico rappresentato dal pagamento dell'indennità assicurativa.
Cass. civ. n. 9380/2021
In tema di assicurazione, l'art. 1910, commi 1 e 2, c.c., il cui fondamento risiede nell'esigenza di evitare che l'assicurato, nel conseguire l'indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro ed ottenga un indebito arricchimento, si applica all'assicurazione contro gli infortuni non mortali, in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, ma non all'assicurazione contro gli infortuni mortali, essendo questa forma di assicurazione assimilabile all'assicurazione sulla vita; tale distinto regime delle due differenti categorie di assicurazioni conto gli infortuni, fondato sulla diversità della causa, trova del resto conferma nella disciplina dettata dall'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 (cd. Codice delle assicurazioni private), il quale, nel porre la distinzione tra il "ramo assicurativo vita" e il "ramo assicurativo contro i danni", riconduce al primo le assicurazioni contro gli infortuni caratterizzate dall'elemento della "lunga durata" dell'esposizione al rischio che può esitare nella morte o nell'invalidità grave, cui si correla la non rescindibilità unilaterale del contratto da parte dell'assicuratore, mentre gli infortuni invalidanti privi delle suddette caratteristiche restano collocati all'interno del "ramo danni".
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In tema di assicurazione sulla vita, ove l'evento che concreta la realizzazione del rischio assicurato costituisca altresì la conseguenza del fatto illecito di un terzo, l'indennità assicurativa si cumula con il risarcimento, sottraendosi alla regola della "compensatio lucri cum damno", perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante.
Cass. civ. n. 12565/2018
Nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito.
Cass. civ. n. 14993/2016
Nel caso di assicurazione plurima contro i danni, è consentito all'assicuratore rinunciare ad avvalersi della facoltà di rifiutare il pagamento dell'indennizzo, accordatagli dall'art. 1910, comma 2, c.c., quando l'assicurato sia stato reticente circa l'esistenza di altre polizze, senza che ciò comporti una violazione del principio indennitario (secondo cui, in caso di pluralità di assicurazioni, l'assicurato non può mai ottenere un'indennità superiore all'ammontare del danno), se non vi è prova che l'assicurato abbia già percepito indennizzi sufficienti a ristorarlo del pregiudizio subito.
Cass. civ. n. 12691/2008
Il regresso tra assicuratori che con indipendenti contratti abbiano coperto il medesimo rischio, previsto dall'art. 1910, terzo comma, c.c., costituisce un diritto autonomo, scaturente dal pagamento dell'indennizzo. È da tale momento, pertanto, che decorre la prescrizione del diritto in questione, e non dall'avverarsi del rischio dedotto in contratto.
Cass. civ. n. 13953/2007
La disciplina prevista dall'art. 1910 c.c. regola l'ipotesi in cui per il medesimo rischio siano contratte separatamente (anche da soggetti differenti) più assicurazioni presso diversi assicuratori a favore dello stesso assicurato e non si riferisce, invece, al caso in cui si intenda ricorrere all'operatività della garanzia assicurativa per rischi distinti di due soggetti diversi.
Cass. civ. n. 15372/2006
L'art. 1910 c.c., — che regola l'ipotesi in cui, per il medesimo rischio, siano stipulate separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, stabilendo che l'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno — costituisce principio normativo di carattere generale, finalizzato ad evitare che il danneggiato percepisca un risarcimento superiore al danno effettivamente subito, che deve, pertanto, essere applicato come tale dal giudice di pace nel giudizio eventualmente instauratosi dinanzi a lui.
Cass. civ. n. 5102/2006
All'assicurazione contro gli infortuni non mortali, in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, si applica l'art. 1910, primo e secondo comma, c.c., il quale — imponendo, in caso di assicurazioni per il medesimo rischio, l'onere per l'assicurato di dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore, e prevedendo, in caso di omissione dolosa dell'avviso, l'esonero degli assicuratori dal pagamento dell'indennità — mira ad evitare che l'assicurato, ottenendo l'indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro e consegua un indebito arricchimento.
Cass. civ. n. 3544/2004
In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nell'ipotesi di coesistenza di più contratti di assicurazione di un medesimo interesse e contro un medesimo rischio, stipulati presso diversi assicuratori (cosiddette assicurazioni cumulative), qualora non vi sia un accordo interno tra gli assicuratori volto a ripartire per quote la copertura del rischio, in applicazione dell'art. 1916 c.c., l' assicurato, anche se ha già riscosso parte dell'indennizzo spettategli da una assicurazione, può agire per ottenere il risarcimento totale, senza che il responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione e senza che il giudice possa detrarre dalla somma dovutagli a titolo di risarcimento del danno quanto già percepito da altro assicuratore.
Cass. civ. n. 5119/2002
Alla assicurazione contro le disgrazie accidentali non mortali, in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, si applica l'art. 1910, primo e secondo comma, c.c. il quale — imponendo, in caso di stipulazione di più assicurazioni per il medesimo rischio, l'onere per l'assicurato di dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore, e prevedendo, in caso di omissione dolosa dell'avviso, l'esonero degli assicuratori dal pagamento dell'indennità — mira ad evitare che l'assicurato, ottenendo l'indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro conseguendo un indebito arricchimento. Detta norma, invece, non trova applicazione in caso di assicurazione contro gli infortuni mortali, essendo questa forma di assicurazione assimilabile all'assicurazione sulla vita.
Cass. civ. n. 8826/1999
In tema di assicurazione presso diversi assicuratori, la norma del secondo inciso del terzo comma dell'art. 1910 c.c., la quale stabilisce che l'assicurato può chiedere a ciascuno di essi l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno, è applicabile anche nell'assicurazione contro gli infortuni, essendo espressione di un principio generale, in quanto mira ad evitare che il beneficiario ottenga un indebito arricchimento, con conseguenze pregiudizievoli per l'economia. (Nella specie, peraltro, la Suprema Corte, pur affermando la validità di tale principio e pur mostrandosi consapevole del contrario orientamento di parte della dottrina, ha ritenuto assorbente la circostanza che l'art. 1910 era stato oggetto di espresso richiamo nella polizza assicurativa).
Cass. civ. n. 9786/1998
La clausola di polizza, inserita nelle condizioni generali di contratto predisposte dall'assicuratore, che preveda la decadenza dell'assicurato dal diritto di indennizzo per il caso in cui ometta di comunicare la stipulazione di altro contratto di assicurazione per il medesimo rischio, ma non consenta di stabilire se le parti abbiano inteso rifarsi al principio di cui all'art. 1910 comma secondo c.c., circa la perdita dell'indennizzo per la sola ipotesi di omissione dolosa, ovvero derogare a tale norma, prescindendo dal dolo, resta soggetta al criterio ermeneutico fissato dall'art. 1370 c.c., con conseguente soluzione del dubbio interpretativo in senso sfavorevole all'autore della clausola medesima.
Cass. civ. n. 8947/1995
Nel caso in cui per il medesimo rischio siano contratte più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1910 c.c. non è subordinata alla circostanza che i diversi contratti siano stipulati dalla stessa persona, poiché a tal fine assume rilievo solo l'identità dell'assicurato (vale a dire di colui che beneficia della garanzia assicurativa) e non anche quella del contraente (e cioè di chi ha stipulato il relativo contratto). Pertanto, in caso di identità della persona assicurata, l'art. 1910 c.c. è applicabile anche quando uno dei contratti di assicurazione sia stato stipulato con la clausola «per conto di chi spetta» da un soggetto diverso da colui che beneficia della copertura assicurativa.
Cass. civ. n. 12763/1993
L'art. 1910 c.c., che disciplina l'ipotesi in cui per il medesimo rischio siano contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, si applica sia allorché le assicurazioni siano state contratte dallo stesso soggetto assicurato, sia allorché le assicurazioni siano state contratte da soggetti diversi e solo successivamente si accerti che beneficiaria di esse è la stessa persona.
Cass. civ. n. 3846/1988
Con riguardo a polizza di assicurazione contro gli infortuni, la clausola che preveda, nel caso di mancata comunicazione da parte dell'assicurato dell'esistenza o della successiva stipulazione di altri contratti analoghi, una riduzione proporzionale dell'indennizzo, fa applicazione delle regole dettate dall'art. 1910 c.c. in tema di assicurazione presso diversi assicuratori, e, pertanto, ancorché inclusa nelle condizioni generali predisposte dall'assicuratore, non è soggetta alla specifica approvazione per iscritto contemplata dall'art. 1341 c.c.