(massima n. 2)
In tema di assicurazione sulla vita, la norma dettata dall'art. 1924 secondo comma c.c., secondo la quale il mancato pagamento dei premi successivi al primo, nel termine prescritto dalla polizza, o, in difetto, nel termine di venti giorni dalla scadenza, comporta la risoluzione di diritto del contratto, non è compresa nell'elenco delle disposizioni derogabili solo in senso più favorevole all'assicurato, fissato dall'art. 1932 c.c. Pertanto, è valida la clausola di polizza che deroghi all'indicata disposizione, regolando gli effetti del mancato pagamento dei premi secondo i principi generali posti dall'art. 1901 c.c. (risoluzione di diritto solo nel caso in cui l'assicuratore non agisca per la riscossione dei premi entro sei mesi dalle relative scadenze). Un tale patto non è riconducibile fra quelli onerosi o vessatori, di cui all'art. 1341 secondo comma c.c., e, quindi, ove contenuto in condizioni generali di contratto, non richiede una specifica approvazione per iscritto.