(massima n. 1)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile derivante dalla circolazione di veicoli, ove l'assicurato non abbia pagato i premi, o ratei del premio, successivi al primo, la sospensione della copertura assicurativa č opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 c.c., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, con la conseguenza che sussiste la legittimazione passiva dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per le azioni risarcitorie correlate a sinistri occorsi durante la sospensione.