(massima n. 1)
La facoltą concessa all'assicurato dall'art. 75 del T.U. 13 febbraio 1959, n. 449 di recedere dal contratto nelle ipotesi in cui l'impresa assicuratrice abbia operato in violazione delle disposizioni di cui allo stesso testo unico o abbia ricevuto il divieto di assumere nuovi affari non assorbe il rimedio, meramente cautelativo e provvisorio, della sospensione del pagamento del premio secondo l'art. 1461 c.c. essendo le due forme di tutela differenti nei loro presupposti e nei loro effetti.