(massima n. 1)
Deve ritenersi lecita, in base al principio dell'autonomia privata, la clausola negoziale — contenuta nelle condizioni generali di una polizza assicurativa — che regoli il momento conclusivo del contratto diversamente dai criteri generali di cui agli artt. 1326 e 1335 c.c., prevedendo che il contratto assicurativo necessiti del pagamento del premio (o della prima rata del premio) ed assumendo tale pagamento non già come semplice condizione di efficacia di un contratto già concluso e obbligatorio fra le parti ma altresì come requisito essenziale per il perfezionamento del vinculum juris fra le stesse parti.