(massima n. 1)
Il termine di sei mesi previsto dall'art. 1901 c.c., ai fini della risoluzione di diritto del contratto di assicurazione nel caso di mancata azione dell'assicuratore per il pagamento del premio non avvenuto alla scadenza inizia a decorrere dal giorno della scadenza stessa e non da quello in cui inizia la sospensione dell'efficacia del rapporto assicurativo a norma del secondo comma dell'ari. 1901, con la conseguenza che il pagamento del premio eseguito dopo l'inutile decorso del detto termine e, quindi, dopo la risoluzione, non comporta la reviviscenza del rapporto, ma vale soltanto ad estinguere il relativo credito dell'assicuratore.