(massima n. 1)
È legittima la deroga consensuale tra agente e assicurato alle disposizioni dell'art. 1901 cod. civ., che permette il pagamento del premio anche successivamente alla scadenza purché in forma che risulti più favorevole per l'assicurato. Tale deroga vincola anche l'assicuratore che abbia accettato il pagamento del premio senza riserve.