(massima n. 1)
Gli agenti generali di una compagnia di assicurazione stanno in giudizio non in proprio, ma in nome e per conto della compagnia stessa, come specificato dall'art. 1903, secondo comma, c.c., per le obbligazioni nascenti dai contratti conclusi in forza dei poteri di rappresentanza sostanziale di cui sono dotati; ne consegue che, ai fini del valido esercizio dei poteri rappresentativi, non č necessario che l'agente dichiari di agire in nome e per conto della societā assicuratrice, essendo sufficiente, al contrario, che egli indichi la propria qualitā, ricollegandosi automaticamente ad essa la sussistenza in capo all'agente di assicurazione del potere rappresentativo.