(massima n. 1)
La sospensione dell'assicurazione — che secondo l'art. 1901, comma secondo, c.c. deriva dal mancato pagamento dei successivi premi entro quindici giorni dalla loro scadenza — è stabilita a tutela dell'interesse individuale dell'assicuratore e, poiché attiene ad un diritto disponibile, può essere oggetto di valida rinunzia anche tacita che, per poter essere configurata, richiede per) un comportamento dell'assicuratore implicante una volontà negoziale del medesimo, ricognitiva del diritto all'indennizzo ed abdicativa rispetto alla applicazione delle clausole contrattuali a sé favorevoli, che non può essere desunta dall'aver l'assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, trattandosi di circostanza di per sé equivoca, in quanto attinente ad uno specifico diritto dell'assicuratore con l'unico effetto della cessazione della sospensione dell'assicurazione (art. 1901 c.c.).