(massima n. 1)
Nel caso in cui il contratto di assicurazione č risolto di diritto, a norma dell'art. 1901 c.c., per l'inerzia dell'assicuratore - che nel termine di sei mesi dal giorno in cui la rata č scaduta non agisce per la riscossione - questi conserva comunque il diritto al pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, poiché detto diritto non soggiace a termine di decadenza, ma al termine di prescrizione breve sancito dall'art. 2952 c.c.