(massima n. 1)
Il contratto di assicurazione č concluso nel momento in cui il proponente ha notizia dell'accettazione della sua proposta ma la sua efficacia č subordinata dalla legge alla "condicio iuris" del pagamento del premio (art. 1899 c.c.), avendo l'assicuratore bisogno di quest'ultimo per costituire la riserva sinistri, senza la quale non potrebbe far fronte agli impegni nei confronti della massa degli assicurati.