(massima n. 3)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile derivante dalla circolazione di veicoli, se l'assicurato non paga il premio (pattuito in un'unica soluzione) o la prima rata di esso, la sospensione della copertura assicurativa che si produce tra le parti del rapporto negoziale ai sensi del primo comma dell'art. 1901 c.c. non č opponibile al terzo danneggiato e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato o contrassegno assicurativo mentre nel caso in cui non sia pagata la seconda o non siano state corrisposte le rate successive di premio, cosa come previsto dall'art. 1901, comma secondo, c.c., la sospensione della copertura assicurativa č opponibile al terzo danneggiato come espressamente previsto dall'art. 7 legge n. 990 del 1969.