(massima n. 1)
La clausola del contratto assicurativo che contempli, in caso di mancato pagamento dei premi assicurativi, la loro persistente esigibilitā e la decadenza dell'assicurato dal diritto di pretendere l'indennizzo, espone l'assicurato al pagamento del corrispettivo per un periodo in cui manca la prestazione dell'assicuratore, cosė derogando, in senso a lui sfavorevole, all'art. 1901 c.c., per il quale il mancato pagamento dei premi successivi al primo comporta la sospensione della garanzia assicurativa per il periodo cui si riferisce il premio, fermo restando l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare i sinistri verificatisi precedentemente, ne consegue che detta clausola, in base all'art. 1932 c.c., č nulla ed č sostituita di diritto dalle disposizioni di cui all'art. 1901 c.c.