Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19838 del 11 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 1901 c.c., il mancato pagamento del premio sospende gli effetti della garanzia assicurativa, ma una volta effettuato il pagamento, la garanzia deve considerarsi operante retroattivamente se cosģ previsto dalle condizioni di polizza.

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