(massima n. 1)
Nel caso di sottoscrizione di una polizza r.c. auto e di rilascio all'assicurato dell'apposito contrassegno, indicativo di decorrenza e durata, ove la compagnia assicurativa non abbia ricevuto il premio, o la prima rata di esso, a causa del ritardato versamento da parte dell'agente, l'assicurazione č sospesa ai sensi dell'art. 1901, comma 1, c.c., ma l'assicuratore č obbligato a risarcire i danni al terzo danneggiato, in virtł del principio della rilevanza dell'autenticitą del contrassegno rilasciato all'assicurato e del pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso un nesso di causalitą tra il ritardo del subagente, nella comunicazione dell'avvenuto pagamento del premio, e la responsabilitą della compagnia assicuratrice per i danni cagionati dall'assicurato a terzi).