(massima n. 1)
In tema di assicurazione contro i danni, il patto di «proroga» del rapporto, che intervenga dopo il decorso di oltre sei mesi senza che l'assicuratore si sia attivato per la riscossione di premi dovutigli in base a precedente polizza, e che, oltre a fissare le condizioni della nuova copertura assicurativa, contempli anche la persistente esigibilitą di detti premi anteriori, si traduce, rispetto alla risoluzione ope legis contemplata dall'art. 1901, terzo comma, c.c., in una deroga sfavorevole all'assicurato, in quanto lo espone al pagamento del corrispettivo per un periodo in cui la prestazione dell'assicuratore č mancata, e, pertanto, per tale seconda parte, č invalido ed inoperante, ai sensi dell'art. 1932 c.c.