(massima n. 2)
L'innalzamento del massimale garantito, con conseguente aumento del premio, compiuto in pendenza del contratto dell'assicuratore della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, costituisce un mero adeguamento e non una novazione del contratto assicurativo. Ne consegue che, qualora l'assicurato corrisponda il maggior premio successivamente all'adeguamento, ma entro il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901 c.c., l'assicuratore sarą tenuto sia nei confronti del terzo, sia nei confronti dell'assicurato, nei limiti del nuovo massimale.