(massima n. 1)
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato, una vola decorso il termine di cui all'art. 1901 comma secondo c.c., esclude l'obbligo dell'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato.