(massima n. 1)
Nei contratti di assicurazione in cui il premio per una parte è definito e per un'altra parte dipende da elementi variabili, in funzione di dati da trasmettersi periodicamente dall'assicurato all'assicuratore (nella specie, ammontare delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti al termine del periodo assicurativo ), la suddetta comunicazione configura un'obbligazione accessoria rispetto a quella di pagamento del premio, la cui mancanza o anche solo tardività, ponendo l'assicuratore nell'impossibilità di determinare l'importo definitivo del premio, equivale al mancato pagamento del premio. In tal caso, in base al combinato disposto di cui agli artt. 1460, secondo comma, e 1901 c.c., quest'ultimo non può peraltro fare ricorso alla sospensione dell'assicurazione quando tale rimedio, in relazione alle circostanze concrete del caso, si profili contrario a buona fede. (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha cassato la sentenza osservando che, nel caso, pur dando atto della prassi dall'assicuratore seguita per tre anni e non anche nel quarto di trasmettere all'assicurato un modulo da restituire riempito con i dati necessari, il giudice del merito si fosse limitato a sostenere che tale prassi non esonerava quest'ultimo dall'obbligo contrattuale della comunicazione tempestiva, e non avesse accertato se, avuto riguardo alla condotta complessiva delle parti e segnatamente all'affidamento del contraente e all'inopinata ed immotivata interruzione della prassi, l'eccezione di sospensione fosse o meno conforme a buona fede ; ed altresì non avesse valutato se il fatto stesso di aver spedito, malgrado la tardiva comunicazione dei dati retributivi, l'ordinaria appendice contrattuale con l'importo dell'integrazione, e ancor di più il fatto di aver ricevuto il pagamento senza riserve, fosse comportamento conciliabile, sempre sul piano della buona fede, con la successiva eccezione di sospensione della garanzia assicurativa ).