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Articolo 2952 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Prescrizione in materia di assicurazione

Dispositivo dell'art. 2952 Codice Civile

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni(1)(3).

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione(2).

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Note

(1) Questo comma è stato modificato in tal modo dall'art. 3, comma 2 ter, del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella L. 27 ottobre 2008, n. 166 (Ristrutturazione di grandi aziende in crisi), e dall'art. 22, comma 14, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, poi convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese).
(2) Si vedano gli artt. 144 e ss. e 290, D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).
Si deve tuttavia sottolineare che gli effetti derivanti dal contratto di assicurazione della responsabilità civile rimangono limitati in capo ad assicurato e assicuratore, pertanto il terzo danneggiato non può esperire azione diretta contro quest'ultimo. Invece, la responsabilità civile per i veicoli a motore reca una vistosa eccezione alla presente norma: a riguardo, si deve fare riferimento in primis all'art. 18, L. 990/1969, che assegna al terzo che risulti danneggiato l'azione diretta verso l'assicuratore nei limiti del massimale previsto dalla polizza; in secondo luogo all'art. 22 della stessa legge, che consente l'esperimento di tale domanda verso l'autore del sinistro, prescrivendo però precedentemente sia la richiesta di risarcimento nei confronti dell'assicuratore, sia il termine di 60 giorni dalla proposizione di tale richiesta. In ogni caso, tuttavia, l'assicurazione possiede il diritto di rivalsa verso il proprio assicurato entro la misura in cui egli avrebbe contrattualmente avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 9 febbraio 2024 n. 32 (in G.U. 1ª s.s. 06/03/2024 n. 10), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, e antecedente a quello sostituito con l'art. 22, comma 14, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale".

Ratio Legis

La norma in esame stabilisce un caso di prescrizione ancora più breve rispetto alle precedenti (v. artt. 2947, 2948 e 2949), ossia con decorrenza soltanto di un anno, sempre comunque in deroga al termine ordinario decennale ex art. 2946.

Spiegazione dell'art. 2952 Codice Civile

Assicurazione

L’assicurazione del diritto alle rate di premio nel contratto di assicurazione introduce una distinzione circa la durata dello stesso termine di prescrizione degli altri diritti derivanti dal medesimo contratto e dei diritti derivanti dal contratto di riassicurazione, tra gli uni e gli altri non faceva distinzioni. Ora, invece, i primi sono colpiti dalla stessa prescrizione breve, la quale risponde alla funzione economica del contratto entrambe le specie di assicurazione é comminata sempre una prescrizione di un anno, i secondi dalla prescrizione più lunga, di due anni.

Nell’assicurazione che ha lo scopo di recare un pronto risarcimento al danno infatti nessun rapporto giuridico rende i contraenti tanto solleciti da avvalersi delle loro azioni come quello di assicurazione : l'assicurato per ripararsi dall'infortunio, l'assicuratore per raccogliere i premi con cui si procura i capitali destinati al risarcimento dei danni. prescrizione delle rate di premio si inizia dalle singole scadenze cioè dal giorno in cui il premio diviene esigibile ; cosi è rispettata ancora, la regola dell'astio nata di cui all'art. 2935.

Ma se come spesso si verifica — la polizza accorda all'assicurato un termine di respiro per il pagamento del premio, la prescrizione decorrerà sempre dal giorno della scadenza del premio, oppure da quello fissato nella polizza che per le parti firmatarie ha efficacia vincolante ? Alcuni hanno pensato nel primo senso in quanto non è consentito alle parti prolungare né direttamente né indirettamente il termine prescri­zionale. Ma l'osservazione non sembra esatta, in quanto prolungamento del termine si avrebbe qualora invece di un anno nella polizza si fosse convenuto un periodo maggiore, il che non è. Piuttosto l'initium praescriptionis deve essere egualmente fissato nel giorno della scadenza delle rate di premio considerando che il termine di respiro accordato dalla polizza non sposta quello di scadenza ; esso consente solo al debitore di poter, a maggior agio, effettuare il versamento dei premi senza temere le conseguenze gravi del mancato loro pagamento.


Riassicurazione

Può avvenire che il contratto di assicurazione formi oggetto di un altro contratto, nel qual caso l’assicurato è l'assicuratore Sulla natura giuridica di questa particolare forma assicu­rativa, che è riassicurazione, vivamente disputa la dottrina. Alcuni hanno voluto vedere in essa una fideiussione, altri una cessione. che l'as­sicurato fa al riassicuratore ; da altri, infine, si è negato che la riassicurazione sia un'assicurazione in quanto mancherebbe per l'assicuratore un danno e, quindi, un interesse che possa esser fatto oggetto di contratto assicurativo.

La riassicurazione deve considerarsi quale vera e propria assicurazione ; per mezzo di essa, infatti, l'assicuratore tende a liberarsi dall'obbligo, che si è assunto, di corrispondere all'assicurato l'indennità, posto che si sia verificato l'evento dedotto nel contratto ; in sostanza, oggetto della riassicurazione è il rischio di dover pagare la con­venuta indennità all'assicurato. Anche di questo contratto assicurativo complementare si occupa l'art. 2952, precisando, nel secondo comma, che gli altri diritti — si esclude così il diritto al pagamento delle rate di premio, che continua ad essere regolato dal primo comma — si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In pratica la prescrizione del diritto dell'assicuratore (a sua volta assicurato) inizierà dal momento in cui egli avrà indennizzato l'assicurato ; è da tale momento, infatti, che nell'assicuratore sorge il diritto di agire verso il riassicuratore per essere rivalso del pagamento effettuato. Ma quando l'assicuratore ha dato al riassicuratore notizia della richiesta di pagamento dell'indennità fattagli dall'assicurato, la prescrizione resta sospesa finché il credito del dan­neggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure il diritto di costui ,non sia prescritto.


Assicurazione della respon­sabilità civile

Una forma di assicurazione, pressoché analoga, nella funzione, alla riassicurazione è l'assicurazione della responsabilità-civile ; per essa l'assicuratore si obbliga ad indennizzare l'assicurato delle conseguenze di una sua eventuale responsabilità per danni cagionati da lui a persone od a cose di terzi, o da atti od omissioni dolose o colpose di persone di cui l'assicurato debba rispondere o da animali di cui egli si serva o da cose di sua proprietà. Anche qui, come in quello di riassicurazione, ci troviamo di fronte ad un contratto di indennità, poiché è contro le con­seguenze della responsabilità civile che il contraente si assicura.

La prescrizione dei diritti derivanti da tale specie di contratto decorre —precisa il secondo capoverso dell'articolo in esame — dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Il codice civile così risolve la questione che, nel silenzio di quello commerciale, si faceva per stabilire da quale momento si iniziasse la prescrizione, se, cioè, dall'evento che fa sorgere il debito a carico del­l'assicurato o dal momento in cui il terzo agisce verso l'assicurato respon­sabile del danno, chiedendogli, ancorché stragiudizialmente, di essere indennizzato, oppure dal momento in cui viene accertata la misura del­l'indennità che il responsabile assicurato è tenuto a corrispondere al terzo. Ma la soluzione del codice ci sembra censurabile, poiché la comunicazione che all'assicuratore l'assicurato faccia della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta so­spende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1208 Assorbita nel codice civile gran parte delle materie regolate dal codice di commercio, occorreva disciplinare talune delle brevi prescrizioni che quest'ultimo stabiliva nel quarto libro. L'ambito della prescrizione quinquennale in materia di società iscritte nel registro delle imprese è delineato dall'art. 2949 del c.c., primo comma, con una formula che si adegua all'insegnamento della migliore dottrina. Mi sembra che la nuova formula eviti le critiche e le gravi difficoltà d'interpretazione alle quali l'art. 919, n. 1, del codice di commercio apriva l'àdito, parlando di « azioni derivanti dal contratto di società o delle operazioni sociali », sì che, considerata nella sua letterale accezione, la norma poteva indurre a ritenere che alla prescrizione quinquennale fossero soggetti anche i diritti derivanti dai rapporti posti in essere dalla società con i terzi nell'esplicazione della sua attività. Lo stesso termine di cinque anni è stabilito per la prescrizione dell'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori (art. 2949, secondo comma). Quanto al diritto del mediatore al pagamento della provvigione, il termine prescrizionale di due anni (art. 922 del codice di commercio) è ridotto a un anno (art. 2950 del c.c.). La prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto è regolata dall'art. 2951 del c.c., che eleva i termini, eccessivamente brevi, stabiliti per il trasporto di cose dall'art. 926 del codice di commercio. Rimane immutato il termine di un anno per la prescrizione del diritto al pagamento delle rate di premio nel contratto di assicurazione, ma, circa la prescrizione degli altri diritti in materia assicurativa, a differenza del codice di commercio (art. 924), che non poneva distinzione alcuna, l'art. 2952 del c.c. distingue quelli che derivano dal contratto di assicurazione da quelli che derivano dal contratto di riassicurazione: per i primi è stabilito il termine di un anno; per i secondi il termine di due anni. Particolari disposizioni regolano la decorrenza di questi termini e la sospensione di essi. Ad eliminare il dubbio, in ordine ai diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, se, intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, torni a decorrere la prescrizione breve a cui è soggetto il rapporto deciso ovvero inizi il suo corso il termine di prescrizione ordinaria, provvede l'art. 2953 del c.c., il quale risolve la questione in quest'ultimo senso.

Massime relative all'art. 2952 Codice Civile

Cass. civ. n. 11581/2020

In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. decorre dal giorno in cui il terzo ha promosso l'azione risarcitoria nei confronti dell'assicurato e non dalla precedente domanda di accertamento tecnico preventivo.

Cass. civ. n. 8973/2020

Nell'assicurazione contro i danni, la previsione della perizia contrattuale, rendendo inesigibile il diritto all'indennizzo fino alla conclusione delle operazioni peritali, sospende fino a tale momento la decorrenza del relativo termine di prescrizione ex art. 2952, comma 2, c.c., sempre che, tuttavia, il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore entro il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo, decorrente dal giorno in cui si è verificato, in questo modo potendosi attivare la procedura di accertamento del diritto ed evitandosi che la richiesta del menzionato indennizzo sia dilazionata all'infinito.

In tema di assicurazione contro gli infortuni, dal quale derivino postumi di invalidità di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre ex art. 2952, comma 2, c.c. dal verificarsi dell'evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa, sicché l'assicuratore che intenda opporre la prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato ha l'onere di provare non già la data di verificazione del sinistro, ma quella nella quale si è manifestato lo stato di invalidità conseguente allo stesso.

Cass. civ. n. 1575/2020

Il diritto al risarcimento dei danni, causati da "broker" assicurativo, da parte del Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione si prescrive nel termine ordinario decennale e non in quello biennale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c., trattandosi di obbligazione nascente dalla legge e non derivante dal contratto di assicurazione.

Cass. civ. n. 541/2020

La sospensione del termine di prescrizione prevista dall'art. 2952, comma 4, c.c., in caso di comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato, riguarda unicamente la specifica ipotesi dell'assicurazione della responsabilità civile. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha escluso l'applicabilità della disposizione al termine di prescrizione dei diritti nascenti da contratto di assicurazione concernente la navigazione aerea). (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/02/2017).

Cass. civ. n. 2971/2019

In tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore. Pertanto, tale termine può essere computato a decorrere dalla proposizione della domanda di merito finalizzata ad ottenere la liquidazione del danno, ma non dal compimento di attività anteriori, come la presentazione di un ricorso per consulenza tecnica preventiva o per accertamento tecnico preventivo, che mira semplicemente ad anticipare alcune attività istruttorie, senza, però, contenere la formulazione di istanze di risarcimento. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 06/02/2017).

Cass. civ. n. 20975/2018

In tema di assicurazione della responsabilità civile, è idonea a sospendere il corso della prescrizione ex art. 2952, comma 4, c.c., integrando comunicazione dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, la lettera con la quale l'assicurato, che in precedenza abbia notiziato l'assicuratore di un sinistro, comunichi la circostanza del proprio rinvio a giudizio da parte del giudice per le indagini preliminari, con indicazione nell'oggetto del danneggiato (nella specie, gli eredi della persona deceduta a causa del sinistro) nonché della propria responsabilità professionale (nella specie, sanitaria), precisando, altresì, che la comunicazione è fatta "per le competenze del caso".

Cass. civ. n. 17543/2018

In materia di assicurazione della responsabilità civile, per effetto della specifica disciplina dell'art. 2952, co. 4, c.c., l'avvenuta comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato attraverso il diretto coinvolgimento della stessa compagnia assicuratrice nel giudizio di danno proposto dal terzo, determina la sospensione della prescrizione dei diritti derivanti dal contratto assicurativo (nella specie del diritto al rimborso in favore dell'assicurato) fino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia reso liquido ed esigibile il credito risarcitorio del terzo, essendo irrilevante, ai fini dell'operatività della predetta sospensione, la mancata riproposizione, in grado di appello, da parte dell'assicurato della domanda di garanzia nei confronti del proprio assicuratore nel giudizio di danno introdotto dal terzo, in quanto la sorte della sospensione è legata esclusivamente all'esito del procedimento diretto alla liquidazione del credito risarcitorio del terzo.

Cass. civ. n. 25430/2017

In tema di assicurazione della responsabilità civile, la prescrizione breve del diritto all’indennizzo decorre dal momento in cui l’assicurato riceve la richiesta risarcitoria del danneggiato perché ca partire da tale momento il responsabile è in condizione ed è tenuto ad attivare il proprio assicuratore, atteso che il concreto accertamento della riconducibilità del sinistro nell’ambito della copertura assicurativa è preliminare soltanto alla liquidazione dello stesso, ma non incide sulla decorrenza del termine di prescrizione, senza che, peraltro, assuma rilevanza il disposto dell’art. 2935 c.c., derogato, in materia assicurativa, dall’art. 2952 c.c..

Cass. civ. n. 19517/2017

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, il termine di prescrizione ex art. 2952, comma 2, c.c. (nella specie, annuale “ratione temporis”) del diritto dell’assicurato di essere manlevato dalla società assicuratrice in caso di condanna nel giudizio civile, qualora quest’ultimo sia stato instaurato dal danneggiato successivamente alla revoca della propria costituzione di parte civile nel processo penale contro l’assicurato, decorre, ai sensi dell'art. 2952, comma 3, dal giorno di quella costituzione in sede penale, a nulla rilevando la revoca della stessa, che non può, in assenza di adeguata prospettazione difensiva e di prova, ritenersi equivalente alla rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria.

Cass. civ. n. 14420/2016

In tema di assicurazione contro gli infortuni, da cui derivino postumi di invalidità di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre, ex art. 2952, comma 2, c.c., dal verificarsi dell'evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa, sicché l'assicuratore che intenda opporre la prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato ha l'onere di provare non già la data di verificazione del sinistro, ma quella in cui si è manifestato lo stato di invalidità conseguente allo stesso.

Cass. civ. n. 18317/2015

In tema di assicurazione, l'effetto sospensivo della prescrizione disciplinato dall'art. 2952, comma 4, c.c., si verifica anche se la comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria del danneggiato provenga da quest'ultimo, o da un terzo, invece che dall'assicurato, senza, peraltro, che possa negarsi l'operatività di tale effetto qualora sia stata omessa l'esatta determinazione del "quantum" risarcitorio, sempreché l'atto sia univoco nell'esplicitare la volontà di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti, con conseguente certa e concreta esposizione del patrimonio dell'assicurato stesso.

Cass. civ. n. 19660/2014

In materia di assicurazione, la prescrizione breve del diritto all'indennizzo decorre dal momento in cui l'assicurato ha avuto conoscenza del fatto storico da cui il diritto deriva, ovvero da quello in cui egli abbia acquisito la consapevolezza di aver subito lesioni di una certa gravità, sebbene non sia ancora nota la loro specifica consistenza, assumendo rilievo non il fatto che l'infortunio indiscutibilmente rientri fra quelli coperti dalla assicurazione, ma che possa ragionevolmente rientrarvi.

Cass. civ. n. 6296/2013

Premesso che la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato, sicché - con specifico riferimento all'assicurazione della responsabilità civile - il termine iniziale della decorrenza della prescrizione va individuato nella data in cui il danneggiato, per la prima volta, ha proposto - in via giudiziale o stragiudiziale - la sua richiesta, deve ritenersi idonea ai fini della decorrenza della prescrizione la richiesta di risarcimento anche in forma specifica e non solo per equivalente monetario.

Cass. civ. n. 3961/2012

Nell'assicurazione contro i danni, la previsione della perizia contrattuale, rendendo inesigibile il diritto all'indennizzo fino alla conclusione delle operazioni peritali, sospende fino a tale momento la decorrenza del relativo termine di prescrizione ex art. 2952, secondo comma, c.c.; a condizione, tuttavia, che il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore entro il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo, decorrente dal giorno in cui si è verificato, in tal modo potendosi attivare la procedura di accertamento del diritto ed evitandosi che la richiesta di indennizzo sia dilazionata all'infinito.

Cass. civ. n. 15376/2011

In tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato per conto altrui, il termine di prescrizione previsto dal terzo comma dell'art. 2952 c.c. decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato rivolge la richiesta di risarcimento al responsabile civile, assicurato ai sensi dell'art. 1891 c.c.

Cass. civ. n. 21601/2010

La pendenza di un procedimento penale per fatti che hanno dato luogo a un danno coperto da assicurazione (nella specie, per incendio verificatosi in un capannone) non costituisce, di per sé, fatto impeditivo del decorso della prescrizione del diritto all'indennizzo, salvo che le parti, nella loro autonomia contrattuale, non lo abbiano espressamente elevato a condizione sospensiva perché, in tal caso, la pendenza del giudizio penale rappresenta un ostacolo giuridico all'esercizio del diritto, che, a norma dell'art. 2935 c.c., impedisce il decorso della prescrizione.

Cass. civ. n. 8674/2009

In tema di assicurazioni, nel caso in cui le condizioni generali di polizza demandino ad apposita perizia medica l'accertamento dell'entità delle lesioni per le quali l'assicurato chiede l'indennizzo, affinché tale previsione contrattuale valga a paralizzare il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 2952, secondo comma, c.c. fino alla conclusione della perizia, occorre che il sinistro sia stato denunciato alla compagnia di assicurazioni entro l'anno dal giorno in cui si è verificato il fatto generatore di danno. (Nella fattispecie, relativa ad un infortunio sul lavoro, la S.C. ha escluso che fosse prescritto il diritto all'indennizzo dell'assicurato, derivando la prova della sua tempestiva denuncia dal fatto di essere stato sottoposto a visita medica per conto dell'assicurazione prima del decorso dell'anno dal sinistro).

Cass. civ. n. 29883/2008

Si prescrive in un anno, a norma dell'articolo 2952 cod. civ., e non nel diverso termine di cui all'articolo 2947 cod. civ., ed inizia a decorrere dalla data di pagamento, il diritto alla rivalsa che ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, ult. periodo, della legge 24 dicembre 1969 n. 990 - "ratione temporis" applicabile (come nella specie) - è riconosciuto all'assicuratore nei confronti dell'assicurato a seguito dell'azione di danni esperita nei propri confronti dal danneggiato per sinistro stradale.

Cass. civ. n. 15497/2008

Quando per norma collettiva il datore di lavoro abbia l'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione a favore del suo dipendente, il termine annuale, inderogabile, di prescrizione dei diritti del lavoratore derivanti dal contratto di assicurazione decorre dalla stipulazione dello stesso, senza che il decorso possa essere escluso né dal mancato avviso al lavoratore (assolvendo, il datore, il suo obbligo con la mera stipulazione e non anche, in difetto di specifica previsione, con la comunicazione della conclusione del contratto), essendo l'obbligo del datore adempiuto con la stipulazione e non ricorrendo, in difetto di specifica previsione, l'obbligo accessorio di comunicare al lavoratore la conclusione del contratto, né dalla mancata costituzione del collegio arbitrale previsto dal contratto collettivo applicabile (non sussistendo, in difetto di convergente volontà delle parti contrattuali, un diritto del lavoratore alla costituzione di questo organismo, né un onere datoriale di nominare il relativo componente).

Cass. civ. n. 18515/2007

In tema di assicurazione contro i danni, qualora il rischio assicurato riguardi l'altrui insolvenza, affinché sorga il diritto all'indennizzo ed inizi a decorrere il relativo termine di prescrizione annuale è sufficiente che si manifesti il fatto stesso dell'insolvenza, non valendo a spostare siffatta decorrenza la previsione negoziale che rinvii la liquidazione dell'indennizzo al momento, successivo all'insolvenza, della produzione della documentazione relativa al riconoscimento del credito, potendo le parti, nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, elevare detta produzione documentale soltanto a condizione sospensiva del diritto all'indennizzo, cosa da impedire, in pendenza di tale condizione, il decorso della prescrizione del diritto medesimo. L'accertamento in concreto di una volontà contrattuale nel senso anzidetto è compito del giudice del merito ed è soggetto al sindacato di legittimità per violazione delle norme che presiedono all'interpretazione dei contratti ovvero per vizi di motivazione, restando escluso che esso possa essere censurato in base alla mera prospettazione di una diversa interpretazione del programma contrattuale.

Cass. civ. n. 17834/2007

In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all'art. 2952, quarto comma, c.c., la quale, regolando in ogni suo aspetto il rapporto tra assicurato e assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato; tale sospensione si verifica non già con la denuncia del sinistro, bensì con la comunicazione, efficace anche se proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo, all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato.

Cass. civ. n. 1754/2005

In tema d'assicurazione contro i danni, la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità è di un anno, senza che possa al riguardo assumere rilievo la circostanza che risulti eventualmente proposta domanda d'annullamento dell'espletata perizia contrattuale, non essendo alle parti date di incidere sulla detta disciplina prescrizionale (nemmeno) mediante il collegamento di quest'ultima domanda con quella d'indennizzo. (Principio dalla Corte Cass. affermato nel rigettare il motivo di ricorso proposto deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1442, 1370, 1349 c.c. e 100 c.p.c., nonché lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, «per avere la corte del merito applicato nella specie il termine prescrizionale di cui all'art. 1952 c.c. invece di quello previsto dall'art. 1442 stesso codice, ancorché fosse stata proposta domanda d'annullamento della perizia contrattuale e, condizionatamente, quella di pagamento dell'indennizzo ed ancorché le parti del rapporto assicurativo "avessero consentito sull'an debeatur e, cioè sulla validità ed efficacia del contratto d'assicurazione e sulla risarcibilità del danno"» subito dall'assicurato).

Cass. civ. n. 50/2004

Nell'assicurazione della responsabilità civile, dopo la comunicazione dell'assicurato all'assicuratore, della richiesta del terzo danneggiato o della proposizione da parte dello stesso dell'azione in giudizio, il decorso della prescrizione breve prevista dall'art. 2952 c.c., anche in relazione al diritto fatto valere dall'assicurato ad essere tenuto indenne di quanto deve pagare al terzo in dipendenza del comportamento dell'assicuratore integrante la c.d. mala gestio e la responsabilità ultramassimale, è sospeso, a norma del quarto comma del medesimo art. 2952, fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure non si sia prescritto.

Cass. civ. n. 11052/2002

In tema di contratto di assicurazione, i diritti derivanti dal contratto che, a norma dell'art. 2952 c.c. si prescrivono in un anno, sono soltanto quelli che si ricollegano direttamente ed unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo immediato ed esclusivo, non i diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall'assicurato o dall'assicuratore sulla base di altro titolo (nella specie, la S.C., in base all'enunciato principio, ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto doversi applicare il termine annuale di prescrizione al diritto di un'impresa relativo alla rifusione dall'assicurazione delle spese c.d. di salvataggio).

Cass. civ. n. 10598/2001

La sospensione del termine di cui all'art. 2952, quarto comma, c.c. relativamente alla prescrizione in materia di assicurazione, si verifica con la comunicazione all'assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato, e tale comunicazione è efficace anche se perviene dallo stesso danneggiato o addirittura da un terzo.

Cass. civ. n. 8600/2001

Il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell'assicurato va individuato nella data in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la sua richiesta con la conseguenza che, ove la richiesta del danneggiato sia formulata stragiudizialmente, il detto termine decorre dalla data di tale richiesta, da portare a conoscenza dell'assicuratore, senza che a tale fine sia necessaria l'ulteriore promozione del giudizio da parte del danneggiato.

Cass. civ. n. 6769/2001

La prescrizione annuale del diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato per il danno risarcito al terzo, ove, per contratto, non operi la garanzia assicurativa, inizia a decorrere, in caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, per ciascun pagamento dalla data in cui lo stesso è stato effettuato.

Cass. civ. n. 6426/2001

In tema di assicurazione della responsabilità civile il termine annuale di prescrizione del diritto dell'assicurato a percepire l'indennizzo dalla propria assicurazione decorre, secondo la lettera del terzo comma dell'art. 2952 c.c., dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso l'azione contro il medesimo e non, invece, dal giorno dell'evento dannoso.

Cass. civ. n. 4350/2001

Qualora in un contratto di assicurazione le parti abbiano espressamente convenuto per qualsiasi comunicazione l'uso della raccomandata a mezzo del servizio postale, sono inefficaci, e, quindi, non sono idonei ad interrompere la prescrizione del diritto alla prestazione assicurativa a favore dell'assicurato, le comunicazioni inviate da quest'ultimo all'assicuratore in forma diversa.

Cass. civ. n. 15149/2000

Nei rapporti tra assicuratore della responsabilità civile ed assicurato ai fini della cessazione della sospensione inerente ai diritti dell'assicurato iniziati per effetto della comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da costui proposta, non sufficiente una sentenza di condanna, anche se esecutiva, dell'assicurato al risarcimento del danno nei confronti del terzo danneggiato, ma è invece necessario, ove la determinazione quantitativa del credito dell'assicurato avvenga giudizialmente, che la sentenza sia passata in giudicato.

Qualora il corso della prescrizione sia stato sospeso dalla richiesta stragiudiziale all'assicuratore ai sensi dell'art. 2952 n. 4 c.c., anche se effettuata dallo stesso danneggiato, non è necessaria una nuova comunicazione relativa alla proposizione della domanda giudiziale, restando la prescrizione sospesa fino a quando il credito non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del danneggiato non sia prescritto.

Cass. civ. n. 10950/2000

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'Inail nei confronti della persona civilmente obbligata, a seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale in materia (v. sent. cost. n. 102 del 1981. n. 118 del 1986 e n. 372 del 1988), può essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso — necessario solo in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite — non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile (salvo il riscontro dell'eventuale pregiudizialità penale). Ne consegue che, divenendo l'Inail titolare del credito alla rivalsa per effetto del solo verificarsi del fatto, il termine triennale per proporre l'azione — che è di prescrizione quando vi è stato l'accertamento giudiziale in sede penale ed è, invece, di decadenza quando tale accertamento è mancato in detta sede — non decorre più necessariamente (come accadeva nel quadro normativo antecedente alle citate pronunce della Corte costituzionale) dalla sentenza penale sul fatto-reato da cui è derivato l'infortunio, ma decorre dalla definizione del procedimento penale solo quando tale procedimento sia stato iniziato, mentre negli altri casi decorre dal giorno in cui l'Istituto ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

Cass. civ. n. 10595/2000

In tema di assicurazione, alla norma generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 c.c. (secondo la quale la prescrizione stessa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere), viene apportata deroga dalla norma di cui all'art. 2952, quarto comma, stesso codice, la quale, regolando, in ogni suo aspetto, il rapporto tra assicurato ed assicuratore, detta, altresì, la disciplina speciale della sospensione del termine di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato.

Cass. civ. n. 7362/2000

La prescrizione annuale dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, prevista dall'art. 2952, secondo comma, c.p.c., trova applicazione non solo per quelli espressamente pattuiti nel contratto di assicurazione, ma anche per le voci accessorie degli interessi legali e del maggior danno.

Cass. civ. n. 4475/2000

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il termine di prescrizione (di tre anni e centocinquanta giorni) del diritto alla rendita per inabilità permanente decorre dal momento stesso del verificarsi dell'infortunio, quando per la natura e gravità dei postumi, la loro esistenza e la loro incidenza sulla capacità lavorativa sono immediatamente e chiaramente percepibili dal lavoratore. (Fattispecie relativa a infortunio determinante l'amputazione di quattro dita della mano destra e della falange distale di due dita della mano sinistra; il giudice di merito aveva ritenuto rilevante il momento in cui incontrovertibilmente e irreversibilmente era stata raggiunta la percentuale minima di legge di invalidità permanente; con il ricorso per cassazione, rigettato dalla S.C., il ricorrente aveva, sotto vari profili, censurato la sentenza impugnata per il fatto che si erano ritenuti consolidati ed irreversibili i postumi sin dal momento dell'infortunio, ma non aveva posto in discussione la questione della decorrenza delle prestazioni di inabilità permanente in relazione al momento di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, a norma dell'art. 74 del D.P.R. n. 1124 del 1965).

Cass. civ. n. 754/2000

In base alle disposizioni di cui all'art. 2742 c.c. ed all'art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, che prevedono la surrogazione dell'indennità assicurativa al veicolo sottratto soggetto ad ipoteca, il vincolo dell'indennità a favore del creditore ipotecario non determina due distinte situazioni contrattuali (con il contraente assicurato e con il terzo) diversamente regolate, unico essendo l'obbligo dell'assicuratore di corrispondere l'indennità. Pertanto, l'azione del creditore ipotecario intesa ad ottenere il pagamento della suddetta indennità soggiace al termine prescrizionale annuale previsto dall'art. 2952 c.c.

Cass. civ. n. 4156/1999

A norma dell'art. 2952 c.c., nell'assicurazione della responsabilità civile, dopo la comunicazione dell'assicurato all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o della proposizione da parte dello stesso dell'azione in giudizio, il decorso della prescrizione è sospeso fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure non si sia prescritto. (Nella specie, in relazione ad azione dell'assicurato diretta a far valere la responsabilità cosiddetta ultramassimale per mala gestio dell'assicuratore, la S.C. — correggendo la motivazione della sentenza impugnata — ha escluso la fondatezza della tesi della società assicuratrice, che intendeva computare la prescrizione annuale con decorrenza dalla data della lettera con cui essa — durante la sospensione della prescrizione a norma del riportato principio — aveva comunicato all'assicurato di avere erogato agli aventi diritto l'intero massimale).

Cass. civ. n. 2789/1999

La clausola di rinuncia dell'assicuratore della cosa trasportata per conto di chi spetta alla rivalsa nei confronti del vettore, per l'indennizzo all'avente diritto, non configura un'assicurazione della responsabilità civile di questi, ma è soltanto idonea a fondare la sua eccezione se invece richiesto dall'assicuratore di manlevarlo e pertanto, se egli agisce per ottenere da quest'ultimo il rimborso di quanto corrisposto al danneggiato o a colui che ad esso si è surrogato, la prescrizione non decorre né è sospesa ai sensi dell'art. 2952 c.c., rispettivamente commi terzo e quarto, poiché questa norma è applicabile al diverso istituto dell'assicurazione per la responsabilità civile.

Cass. civ. n. 5155/1997

Ove la copertura del rischio in caso di infortunio sul lavoro sia garantita al lavoratore con una polizza di assicurazione privata, il diritto all'indennizzo, vantato dal lavoratore nei confronti dell'assicuratore, si prescrive nel termine annuale previsto dall'art. 2952 c.c., disposizione questa che non è suscettibile di denuncia di incostituzionalità con riferimento al più favorevole regime della prescrizione triennale previsto dall'art. 112 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 per le prestazioni nascenti dall'assicurazione obbligatoria in ragione della non comparabilità dei due regimi.

Cass. civ. n. 4363/1997

La prescrizione (annuale ai sensi dell'art. 2952, secondo comma c.c.) del diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato - nel caso in cui, per contratto, non operi la garanzia assicurativa - decorre da quando tale diritto può esser fatto valere, e perciò, nel caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, il predetto termine inizia dalla data di corresponsione di ciascuno di essi, e non invece dall'ultimo pagamento, pur se con questo si realizza il globale depauperamento dell'assicuratore.

Cass. civ. n. 5560/1996

Nell'assicurazione sulla responsabilità civile contratta da un datore di lavoro per gli infortuni dei suoi dipendenti, non concreta richiesta di risarcimento idonea, ai sensi dell'art. 2952, comma terzo, c.c., a determinare l'inizio del decorso della prescrizione del diritto all'indennizzo nei confronti dell'assicuratore, la nota con la quale l'Inail comunica al datore di lavoro che gli richiederà il rimborso della (non indicata) somma che esso Istituto in futuro sarà obbligato a versare al dipendente infortunato.

Cass. civ. n. 9744/1994

Il patto con cui l'assicuratore assume la gestione della lite configura un negozio atipico accessorio al contratto di assicurazione, costituendo un mezzo attraverso il quale viene data esecuzione al rapporto stesso. Ne consegue che il diritto che l'assicurato esercita in forza del patto suddetto di essere tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria fatta valere nei suoi esclusivi confronti dal danneggiato per la somma eccedente il massimale di polizza, trovando titolo nel contratto assicurativo, è assoggettato alla prescrizione annuale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c., che inizia a decorrere dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto dall'assicuratore la notizia della sentenza che ha reso liquido ed esigibile il credito del danneggiato e non al più lungo termine previsto dall'art. 2947 c.c. per il credito risarcitorio derivante da fatto illecito.

Cass. civ. n. 4596/1994

In tema di assicurazione privata dell'invalidità temporanea da infortuni sul lavoro o degli stati di malattia, il diritto all'indennizzo sorge per effetto del verificarsi della situazione di invalidità ed è soggetto, pertanto, alla prescrizione annuale prevista dalI'art. 2952, comma 2, c.c. con decorso dal giorno della sopravvenienza del fatto assicurato (invalidità).

Cass. civ. n. 6752/1993

Tra i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, soggetti, ai sensi dell'art. 2952 c.c., alla prescrizione annuale, è da ricomprendere il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato, previsto dall'art. 18, L. 24 dicembre 1969, n. 990.

Cass. civ. n. 4735/1992

Nel contratto di assicurazione privata contro gli infortuni da cui sia derivato un evento produttivo di lesioni corporali che abbiano determinato ricoveri ospedalieri, invalidità temporanea totale o parziale, postumi invalidanti di carattere permanente o la morte dell'infortunato, la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa con la conseguenza che è da questo momento, piuttosto che da quello dell'infortunio, che decorre la prescrizione annuale del diritto dell'assicurato, ai sensi dell'art. 2952 c.c. Pertanto, l'assicuratore che intende opporre la prescrizione annuale del diritto fatto valere dall'assicurato ha l'onere di provare non la data del sinistro ma quella in cui si è manifestato l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa e dalla quale, quindi, il diritto avrebbe potuto essere fatto valere nei suoi confronti.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2952 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Stefania M. chiede
martedì 17/11/2020 - Lazio
“Buona sera,

Ho una controversia con l'assicurazione che mi ha imposto la banca quando ho acceso il mutuo nel 2005.
Questa assicurazione, comprende, danni alla casa, invalidità permanente per malattia e per infortuni, per un importo totale del mutuo di € 50.000.00.
Nel 2015 mi viene riconosciuta un'invalidità pari al 70% per patologie esistenti dal 2011, e poi portata al 100% nel 2016, ma la richiesta del risarcimento all'assicurazione l'ho fatta a luglio di quest'anno, chiedendo che di bloccare il restante del mutuo e che mi risarcissero per invalidità permanente da malattia, superando il 65% da loro imposto. Premetto che non mi hanno mai voluto inviare, dopo tanti solleciti, copie delle mie polizze. La prima risposta che mi hanno dato era che avevo già una diagnosi dal 2009, quindi caduta in prescrizione, invece nel 2009 ho subito solamente un intervento alla schiena ma non invalidante, quindi ho inviato il verbale dell'Inps del 2015, così hanno visto che la schiena non era inclusa tra le patologie, ora invece mi dicono esattamente questo:

La denuncia di sinistro è stata inviata infatti alla nostra compagnia il 09.07.2020, a distanza di quasi 5 anni dal 2015 quando è stata riconosciuta invalidità civile per patologie differenti dall’intervento alla schiena del 2009, con ampio superamento pertanto dei termini di prescrizione. Nel merito dell’indennizzabilità del sinistro, confermiamo purtroppo l’impossibilità di procedere alla formulazione di alcuna offerta in relazione alla polizza in oggetto essendo trascorsi i termini di prescrizione previsti dall’art. 2952 II comma del codice civile.
E' possibile che abbiano ragione, che sia caduta in prescrizione anche l'invalidità per malattia? Ma non è decennale ?”
Consulenza legale i 20/11/2020

Ai contratti di assicurazione non si applica il termine ordinario di prescrizione decennale, bensì i termini brevi previsti dall’art. 2952 c.c., che stabilisce, per quanto qui ci occupa, una prescrizione annuale per il pagamento delle rate del premio e biennale per tutti gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione.

Per quanto riguarda il momento iniziale di decorrenza di tale termine (dies a quo), va ricordato che in generale la prescrizione inizia a decorrere dal giorno nel quale il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2935 c.c..

Va notato che l'impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende, quando il danno sia percepibile all'esterno e conoscibile da parte del danneggiato, gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, tra i quali l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, o il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2018, n. 19193).

In tema di assicurazione contro gli infortuni da cui derivino postumi di invalidità di carattere permanente, la giurisprudenza ha chiarito che il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre, ex art. 2952, comma 2, c.c., dal verificarsi dell'evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa, sicché l'assicuratore che intenda opporre la prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato ha l'onere di provare non già la data di verificazione del sinistro, ma quella in cui si è manifestato lo stato di invalidità conseguente allo stesso (Cassazione civile, sez. III, 15 luglio 2016 n. 14420; Cassazione civile, sez. III, 22 febbraio 2002, n. 2587).

Non rileva, invece, la data in cui interviene la valutazione del grado di invalidità, che si realizza in un momento logicamente e cronologicamente successivo a quello in cui si è manifestato l'evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa (Cassazione civile, sez. III, 15 luglio 2016 n. 14420; Cassazione civile, sez. III, 19 gennaio 2004, n. 701).

Nel caso di specie, dal quesito emerge che:

- la patologia era esistente (e presumibilmente nota all’assicurato) dal 2011;

- nel 2015 e nel 2016 vi sono stati accertamenti relativi non all’esistenza della malattia, ma solo al grado di invalidità, che sono però irrilevanti secondo la giurisprudenza sopra citata ai fini del dies a quo della prescrizione;

- la denuncia di sinistro è stata inoltrata solo a luglio di quest’anno.

Pertanto, sembra che sia ormai irrimediabilmente trascorso il termine di prescrizione per ottenere un indennizzo da parte dell’assicurazione.

In ogni caso, anche se tale circostanza non influisce sulla prescrizione già maturata, va segnalato che il rifiuto da parte dell’assicurazione di inviare la copia della polizza è contrario al disposto dell’art. 1888 c.c., che impone l’obbligo di consegnare all’assicurato tale documento, nonché di rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie.

Pertanto, è possibile avanzare -almeno sotto tale aspetto- un formale reclamo alla Compagnia assicuratrice e, in caso di inerzia di quest’ultima, all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), seguendo le istruzioni indicate al seguente indirizzo internet: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html


Vincenzo M. chiede
lunedì 16/11/2020 - Sicilia
“Ad agosto 2020 ho avanzato richiesta di liquidazione di indennità, per un controvalore di poco inferiore ad € 10.000, a seguito di ricoveri ospedalieri effettuati tra fine 2017 e 1° semestre 2018, in virtù di copertura assicurativa sanitaria aziendale stipulata dal proprio datore di lavoro a favore dei dipendenti. La Compagnia ha declinato il rimborso opponendo la prescrizione biennale del diritto di indennizzo del sinistro. A disposizione dei dipendenti-assicurati, la Compagnia ha messo a disposizione sul proprio portale dedicato, esclusivamente un Prospetto Sintetico che non riporta alcun dettaglio circa i termini di cui sopra. Quesito: ricorrono i presupposti per un ricorso/azione legale ?”
Consulenza legale i 23/11/2020
Purtroppo dalle informazioni riferite nel quesito sembra proprio che la domanda di liquidazione sia stata presentata in ritardo.
Infatti l’art. 2952 c.c., intitolato “prescrizione in materia di assicurazione”, stabilisce, per quanto qui specificamente interessa, che, a parte il diritto dell’assicuratore al pagamento delle rate di premio, che si prescrive in un anno dalle singole scadenze, “gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”.
Nel nostro caso, la richiesta di indennizzo risulta proposta ad agosto 2020, dunque ben oltre i due anni dal verificarsi dei fatti oggetto di copertura assicurativa (nel quesito si parla di ricoveri ospedalieri subiti tra fine 2017 e primo semestre 2018).
Fa eccezione alla regola della prescrizione biennale il contratto di assicurazione sulla vita, i cui diritti si prescrivono in dieci anni: ma non è questo il nostro caso, anche alla luce della classificazione delle assicurazioni in ramo danni e ramo vita contenuta all’art. 2 del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).