(massima n. 1)
La sospensione dell'assicurazione — come effetto giuridico previsto dall'articolo 1901 c.c. — a decorrere dalle ventiquattro ore del quindicesimo giorno dalla scadenza dei premi successivi al primo, comporta, ex articolo 7 comma secondo legge n. 990/69, il venir meno dell'obbligo dell'assicuratore di risarcire i danni al terzo danneggiato per i sinistri verificatisi nel predetto periodo di sospensione, se i relativi premi non risultano pagati in precedenza, e ciò in virtù del principio secondo cui non vi è copertura del rischio senza un precedente pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto. Tale ipotesi non rientra, infatti, nella previsione del comma secondo dell'art. 18 legge n. 990/69, come sostituito ad opera dell'art. 1 D.L. n. 857 del 23 dicembre 1976, convertito in legge n. 39 del 26 febbraio 1977, che presuppone che il contratto sia operante a seguito di regolare pagamento del premio, non rilevando, d'altro canto, in contrario, con riferimento al sinistro accaduto nel periodo in cui la garanzia assicurativa sia sospesa, il pagamento del premio successivamente effettuato, stante che la mancanza della copertura assicurativa al momento del verificarsi del sinistro ha irrevocabilmente prodotto la irrisarcibilità dello stesso da parte dell'assicuratore. Nei rapporti fra assicuratore e assicurato, il primo non ha l'onere di provare il fatto su cui si basa la sua contestazione relativa alla tempestività del pagamento del rateo di premio. Si tratta infatti di una contestazione afferente al diritto dell'assicurato, cui incombe provare la sussistenza dei presupposti per farlo valere.