(massima n. 1)
La clausola di un contratto di assicurazione che preveda, nel caso in cui il pagamento dei premi successivi al primo avvenga con un particolare ritardo (nella specie, superiore a novanta giorni), il protrarsi della sospensione della copertura assicurativa per un ulteriore periodo stabilito dalle parti (nella specie, trenta giorni dopo l'avvenuto pagamento), non viola l'art. 1901, comma 2, c.c., atteso che tale norma non prevede alcun termine per la riattivazione della polizza dopo il pagamento tardivo della rate di premio successive, essendo volta a disciplinare solo gli effetti dell'inadempimento e non ad imporre un determinato equilibrio giuridico ed economico dei rapporti di assicurazione, né č possibile rinvenire nel nostro ordinamento un principio generale che imponga alle parti di elaborare un assetto d'interessi in cui le diverse prestazioni abbiano uno stretto rapporto di corrispettivitā, intesa nella duplice prospettiva economica e giuridica.