(massima n. 1)
In tema di assicurazione, l'art. 1901, secondo comma, c.c. — il quale prevede la sospensione della garanzia per effetto del mancato pagamento del premio alla scadenze convenute — costituisce applicazione dell'istituto generale dell'eccezione di inadempimento, di cui all'art. 1460 c.c. In applicazione al secondo comma di tale ultima disposizione deve, pertanto, negarsi all'assicuratore la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario a buona fede, come nel caso in cui l'assicuratore medesimo abbia, sia pure tacitamente, manifestato la volontà di rinunciare alla sospensione, ad esempio tramite accettazione senza riserve del versamento tardivo del premio. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva respinto l'eccezione di inadempimento, ritenendo riferibile alla società detto comportamento, in quanto doveva esserle nota la lunga prassi instaurata dall'agente).