L’ art. 1901 del c.c. e l’art. 1904
Il presente articolo si ricollega strettamente all'
art. 1901 del c.c. in tema di effetti dell'inadempimento all'obbligo del pagamento del premio nel contratto di assicurazione in genere: e anzi — sia pure con diversa frase — ripete la stessa norma per ciò che riguarda l'inadempimento al pagamento del premio di primo anno, e ne deroga — rispetto all'assicurazione vita — per gli effetti del mancato pagamento dei premi successivi. Si rinvia perciò al commento
sub art. 1901 del c.c. per ciò che riguarda il concetto di premio, l'obbligo del suo pagamento e l'adempimento a tale obbligo.
Rispetto agli effetti dell'inadempimento, dal combinato disposto dell'
art. 1901 del c.c. con l’ art. 1924, per il primo premio, e dalla norma dell’ art. 1924 per i premi successivi discende la disciplina seguente :
Effetti dell'inadempimento all'obbligo dcl pagamento del premio di primo anno…
a) Quando l'inadempimento riguarda il premio del primo anno o una delle rate (ad es. bimestrali) nelle quali esso si divide, come già si è visto per l'inadempimento in genere (
art. 1901 del c.c.) :
b) vi è sospensione dall'obbligo dell'assicuratore fino al termine massimo di sei mesi,
ab initio se si tratta di premio del primo anno non diviso in rate, o della prima rata; a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno dopo quello della scadenza (o dell'eventuale termine convenzionale di tolleranza), se si tratta di una rata successiva (sempre del premio del primo anno) e fino alle ore ventiquattro del giorno del pagamento e fino ad un massimo di sei mesi (per altri particolari supra,
sub art. 1901 del c.c.). I1 contratto rimane in vita e, non appena il contraente pogo il premio riprende tutta la sua efficacia ;
c) decorso un termine di sei mesi dalla scadenza. senza che il contraente abbia pagato o l’assicuratore abbia agito per l’adempimento coattivo, il contratto è risolto
ipso iure (per altri particolari si rinvia alla spiegazione dell’
art. 1911 del c.c.).
… e degli anni successivi
Quando l’ inadempimento riguarda il premio (o la rata di premio) relativo ad un anno successivo, dato che, come abbiamo qui sopra detto,
sub art.
1901, n. 2 , il contraente può risolvere ogni anno a contratto anche tacitamente non pagando il premio, l'assicuratore non ha più — come nell'assicurazione dauni o come nell'assicurazione
vita per il premio del primo anno azione per l'adempimento coattivo. Quindi, scaduto il termine, o decorso il periodo di tolleranza convenzionale, o, in mancanza, quello legate di venti giorni, il contratto viene subito risolto
ipso iure e i premi pagati restano acquisiti dall'assicuratore, salvo che non sussistano le condizioni per il riscatto o la riduzione (art. 1924 ult. cpv.).
Questa norma è però
derogabile, ed è quindi da ritenersi che le polizze continueranno a stabilire, come facevano sotto il vecchio codice, delle sanzioni graduali, più di quelle del codice, inspirate al
favor contractus.