(massima n. 1)
In tema di contratto di assicurazione, nel caso di risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1901, terzo comma, c.c., il periodo di assicurazione in corso - relativamente al quale č dovuto il pagamento del premio, nonostante l'avvenuta risoluzione del contratto - č soltanto quello che sarebbe stato coperto dalla garanzia assicurativa se il premio non assolto fosse stato corrisposto. Ne consegue che, ove il contratto abbia durata annuale ed il pagamento del premio sia stato rateizzato in periodi pił brevi, il periodo in corso č quello pił breve coperto dalla singola rata.