(massima n. 1)
Nel caso in cui un agente o un subagente di assicurazione stipulino un contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dipendente dalla circolazione dei veicoli avente decorrenza dalle ore ventiquattro del giorno della stipula e rilascino il relativo regolare contrassegno; la compagnia assicuratrice rimane esposta nei confronti dei terzi danneggiati per gli incidenti successivamente verificatisi anche se, in relazione al ritardo con cui il contratto sia stato comunicato e alle relative prescrizioni del contratto di agenzia, il contratto stesso non possa ritenersi opponibile alla compagnia (ed eventualmente all'agente, nel caso di contratto stipulato dal subagente), in applicazione di principio analogo a quello di cui all'art. 1901, comma 1, c.c.; ne consegue che la Compagnia può rivalersi sull'agente — e quest'ultimo sul subagente — per gli indennizzi che la prima sia stata tenuta a corrispondere per incidenti verificatisi nel periodo di efficacia del contratto nei confronti del terzo ma non nei confronti della compagnia. (Nella specie, sulla base dei riportato principio, la S.C. ha confermato sull'an la sentenza impugnata, che aveva condannato il subagente a rivalere l'agente — nei cui confronti si era rivalsa la Compagnia).