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Articolo 1344 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Contratto in frode alla legge

Dispositivo dell'art. 1344 Codice Civile

Si reputa altresì illecita la causa [1343] quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa [743, 1418](1).

Note

(1) Il contratto con causa illecita deve essere tenuto distinto da altre ipotesi: dal contratto contrario alla legge, in cui non si aggira la legge ma la si viola direttamente; dalla frode ai creditori, con cui si vuole diminuire la garanzia patrimoniale (2740 c.c.) e che viene colpita con l'azione revocatoria (2901 c.c.); dalla simulazione, in cui le parti dichiarano qualcosa di diverso da ciò che vogliono, laddove nella frode alla legge si dichiara ciò che si vuole ma che è illecito.

Ratio Legis

Il legislatore opera un'estensione della regola della illiceità della causa (1343 c.c.) per evitare che questa sia aggirata predisponendo un contratto che, di per sè, rispetta la lettera della legge ma in cui l'illiceità riguarda lo scopo.

Brocardi

Aut vi aut fraude delinquitur
Contra iuris civilis regulas pacta conventa rata non habentur
Contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem legis vero qui, salvis verbis, legis sententiam eius circumvenit
Fides bona contraria est fraudi et dolo
Fraus legis facta
In fraudem legis
Privatorum conventio iuri publico non derogat

Spiegazione dell'art. 1344 Codice Civile

Nozione di "contratto in frode alla legge"
Quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa allora si parla di contratto in frode alla legge.
I contraenti, in sostanza, utilizzano un determinato schema contrattuale tipico per conseguire un risultato economico diverso da quello proprio del contratto concluso, che persegue finalità e produce effetti vietati dalla legge.
Il contratto, quindi, mira ad eludere l'applicazione di una norma imperativa che vieta il conseguimento di un certo risultato. Il contratto non è classificabile tanto contra legem quanto, piuttosto, in fraudem legis, poiché la legge non viene violata in modo diretto ma in modo indiretto, aggirandola. Si tratta, pertanto, di un negozio indiretto.

E' stato fatto l'esempio di un soggetto, titolare d un diritto di prelazione legale, che eserciti la prelazione stessa non per conseguire il vantaggio che aveva a mente il legislatore quando l'ha astrattamente prevista a suo vantaggio, ma un vantaggio del tutto diverso, costituito unicamente dall'intento di acquistare il bene per poi poterlo rivendere a maggior prezzo e lucrare così un guadagno. In questo caso, sia l'atto di esercizio del diritto di prelazione che l'atto di rivendita del bene acquistato, sarebbero da considerare del tutto nulli, proprio per contrarietà all'art. 1344 c.c.
Natura giuridica del "contratto in frode alla legge"
Sono due le ricostruzioni che si dividono il campo in merito alla natura giuridica del contratto in frode alla legge: la teoria oggettiva e la teoria soggettiva.
Secondo la teoria oggettiva ciò che bisogna verificare in concreto è se il contratto posto in essere presenta una causa "snaturata", che cioè, nonostante il nome del tipo contrattuale prescelto, risulta essere stata piegata all'ottenimento di risultati economici che non le sono propri e che, anzi, risultano vietati dall'ordinamento e sono da ritenersi quindi del tutto illeciti. Sono due le reazioni a questa teoria. L'obiezione più risalente e tradizionale obietta che non vi sarebbe allora alcuna differenza tra il contratto in frode alla legge di cui all'art. 1344 c.c. e il contratto con causa illecita di cui al precedente art. 1343 c.c., e questo apparirebbe quanto meno irragionevole. Secondo, invece, la ricostruzione dottrinale più recente, tutto ciò avrebbe assolutamente senso, al punto da doversi effettivamente ritenere che l'art. 1344 c.c. sia, nella sostanza, una norma ripetitiva di un concetto già espresso nell'art. 1343 c.c., e ciò soprattutto ove si abbracci la più moderna tesi della causa in concreto del contratto (causa come funzione economico–individuale del contratto, sulla quale ampiamente Bianca).
Quest'ultima ricostruzione della teoria oggettiva finisce per rendere non più necessario ricorrere alla teoria soggettiva (la più accreditata, anche in virtù delle pronunce giurisprudenziali che ne fanno, in concreto, ampiamente uso) per dare rilievo ai motivi dei contraenti. Infatti, secondo tale teoria, perché si possa parlare di frode alla legge, occorre che all'elemento oggettivo si accompagni necessariamente anche un elemento di volontà, concretizzato dal comune intento dei contraenti di eludere l'applicazione di una norma imperativa. In tal modo, peraltro, si finisce sostanzialmente per ricondurre la fattispecie nell'alveo della illiceità del motivo (che ovviamente, a questo punto, occorre pretendere che sia comune ad entrambe i contraenti, non potendo altrimenti assumere rilievo). Ma nella visione della causa del contratto come causa concreta, il comune motivo dei contraenti, ovvero lo scopo concreto cui tende il negozio, non sarà altro che la causa stessa del contratto.
Per un terzo filone interpretativo (Sacco) nessuna delle due teorie coglierebbe nel segno, poiché la soluzione andrebbe individuata dall'interprete sulla base del caso concreto, analizzando sia lo scopo avuto di mira dalle parte sia la ratio della legge. L'art. 1344 c.c., pertanto, rappresenterebbe una clausola generale che andrebbe adeguata dall'interprete sulla base delle caratteristiche del caso concreto.

Per alcuni autori (Genghini), infine, la teoria preferibile sarebbe quella che individua nel contratto in frode alla legge una tipica ipotesi di negozi collegati: si vi sarebbero, cioè, due intenti negoziali. Si pone in essere un negozio-mezzo lecito, ma con la volontà di ottenere gli effetti di un diverso contratto (il negozio-fine) illecito.
Effetti del "contratto in frode alla legge"
La peculiarità del contratto in frode alla legge consiste nel fatto che gli stipulanti raggiungono, mediante gli accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge, con la conseguenza che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, risulta illecito il risultato, che viene raggiunto mediante l'abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria.
Il contratto è pertanto inficiato da nullità per illiceità della causa (1418 c.c.), perché caratterizzato dalla consapevole divergenza tra la causa tipica del contratto prescelto e la determinazione causale delle parti indirizzata all'elusione di una norma imperativa.
Elementi costitutivi del "contratto in frode alla legge"

Secondo la dottrina tradizionale e la giurisprudenza sono necessariamente due gli elementi che devono ricorrere perché possa configurarsi il contratto in frode alla legge:
l'elemento oggettivo, ovvero l'aggiramento di un divieto imposto dalla legge.
l'elemento soggettivo, ovvero l'intento fraudolento, inteso come illiceità del motivo, che deve essere necessariamente comune ad entrambe i contraenti.
La giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che sia sufficiente conseguire una finalità vietata dall'ordinamento, in quanto contraria a norma imperativa o ai principi dell'ordine pubblico e del buon costume, senza che rilevi peraltro l'intento di arrecare pregiudizio a terzi.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

198 Ho creduto, infine, di affermare esplicitamente la nullità del contratto in frode alle norme imperative o proibitive (art. 218): questa nullità concerne a fortiori ogni caso in cui più rapporti si collegano, mirando all'elusione di una norma imperativa o proibitiva.
L'articolo domina anche la materia della frode alle norme che disciplinano i rapporti collettivi. Questa frode si usa di frequente nel rapporto di lavoro; infatti accade spesso che nel periodo di vacatio di nuove norme più favorevoli al lavoratore, si licenzia quest'ultimo e lo si riassume in situazione tale da escludere l'applicabilità delle nuove norme. Ma la frode è concepibile anche in relazione alla disciplina dei rapporti economici; e mi è parso che, posto il principio della inderogabilità privata delle norme sindacali o corporative, non sarebbe stato congruo il rispetto di quei contratti che apparentemente hanno tutti gli aspetti della legittimità, mentre in sostanza mirano ad elusioni delle norme suddette.

Massime relative all'art. 1344 Codice Civile

C. giust. UE n. 24478/2021

In tema di contratto di agenzia, l'art. 1750, comma 4, c.c., nel porre la regola inderogabile secondo cui i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo per frode alla legge (art. 1344 c.c.) il patto che contempli, in aggiunta all'obbligo di pagare l'indennità di mancato preavviso, una clausola penale che, in quanto eccessivamente onerosa, incida in maniera significativa sulla normale facoltà di recedere di una delle parti, limitandola fortemente.

Cass. civ. n. 23042/2018

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un precedente licenziamento collettivo dichiarato illegittimo (nella specie, soppressione della posizione lavorativa) realizza uno schema fraudolento ex art. 1344 c.c., il cui accertamento deve essere condotto dal giudice di merito in base ad una valutazione unitaria e non atomistica di ulteriori indici sintomatici dell'intento elusivo, quali la mancata ottemperanza del datore all'ordine giudiziale di reintegra e la contiguità temporale del secondo recesso.

Cass. civ. n. 14828/2018

In tema di arruolamento marittimo a tempo determinato, esclusa l'applicabilità della disciplina di diritto comune integrata dal d.lgs. n. 368 del 2001, rileva la disposizione speciale di cui all'art. 326 c.nav. che nel porre, all'ultimo comma, una presunzione legale di natura indeterminata del rapporto, nel caso in cui fra la cessazione di un contratto e la stipulazione di quello successivo intercorra un periodo non superiore ai sessanta giorni, costituisce - in via generale e astratta - una misura adeguata e idonea a prevenire abusi nel susseguirsi di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato; tuttavia, non si può escludere che, in concreto, attraverso ripetute assunzioni a tempo determinato, sia possibile porre in essere una condotta che integri una frode alla legge sanzionabile ai sensi dell'art. 1344 c.c., ai fini della cui indagine, il giudice di merito dovrà desumere da elementi quali il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, l'arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e da ogni altra circostanza fattuale che emerga dagli atti, l'uso deviato e fraudolento del contratto a termine.

Cass. civ. n. 21042/2017

Lo schema contrattuale del "sale and lease back" è, in linea di massima ed almeno in astratto, valido, in quanto contratto d'impresa socialmente tipico, ferma la necessità di verificare, caso per caso, l'assenza di elementi patologici, sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio e, pertanto, sanzionabile, per illiceità della causa, con la nullità, ex art. 1344 c.c., in relazione all'art. 1418, comma 2, c.c. L'accertamento del carattere fittizio di tale contratto, per la presenza di indizi sintomatici di un'anomalia nello schema causale socialmente tipico (quali l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest'ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente), costituisce un'indagine di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata.

Cass. civ. n. 23158/2014

In assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alla parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia.

Cass. civ. n. 13201/2013

La mera protrazione degli effetti negativi derivanti da una condotta illecita integra un illecito istantaneo ad effetti permanenti e non già un illecito permanente, per il quale soltanto è configurabile un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e che in modo continuo si prescrive, se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si produce. (Fattispecie in tema di diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento della disponibilità di un fondo, in ragione della conclusione di un contratto in frode alla legge da parte degli autori dell'illecito).

Cass. civ. n. 10986/2013

La vendita con patto di riscatto o di retrovendita stipulata fra il debitore ed il creditore, ove determini la definitiva acquisizione della proprietà del bene in mancanza di pagamento del debito garantito, è nulla per frode alla legge, in quanto diretta ad eludere il divieto del patto commissorio. Principale elemento sintomatico della frode è costituito dalla sproporzione tra l'entità del debito e il valore dato in garanzia, in quanto il legislatore, nel formulare un giudizio di disvalore nei riguardi del patto commissorio, ha presunto, alla stregua dell'"id quod plerumque accidit", che in siffatta convenzione il creditore pretenda una garanzia eccedente il credito, sicché, ove questa sproporzione manchi - come nel pegno irregolare, nel riporto finanziario e nel cosiddetto patto marciano (ove al termine del rapporto si procede alla stima del bene e il creditore, per acquisirlo, è tenuto al pagamento dell'importo eccedente l'entità del credito) - l'illiceità della causa è esclusa.

Cass. civ. n. 13293/2011

In materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali, la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato, senza però giustificarne lo stravolgimento dei connotati fondamentali, dovendosi tenere conto che non può comunque essere eliminata o elusa la "causa consortile", il cui inserimento nella struttura sociale adottata, da parte dei consorziati, introduce una limitazione, almeno interna, delle disposizioni applicabili al particolare tipo di società prescelto. (Nell'enunciare il suddetto principio, la S.C. ha precisato che quella consortile costituisce non solo scopo o oggetto della convenzione negoziale, ma vera e propria causa giuridica ovvero requisito del contratto, la cui non rispondenza, originaria o sopravvenuta, alla concreta realtà effettiva può assumere rilievo, ai sensi dell'art. 1344 cod. civ., se tesa a violare norme tributarie).

Cass. civ. n. 10383/2011

In tema di agevolazioni tributarie previste, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.p.r. n. 917 del 1986, come riduzione decennale dell'IRPEG e dell'ILOR, per le imprese che si costituiscano in forma societaria impiantando stabilimenti industriali nei territori del Mezzogiorno, allorché una società costituita in tali territori rivenda ad altra società e con elevata percentuale di ricarico, rispetto al prezzo d'acquisto, materiale da essa lavorato e sia pur senza particolare apporto di trasformazione, va escluso che l'operazione costituisca cessione attuata al solo fine di incrementare i costi della società acquirente - appartenente alla medesima compagine societaria e familiare - e i corrispondenti utili della società venditrice, quale sarebbe invece ipotizzabile ove il prezzo d'acquisto sia ingiustificatamente superiore a quello di mercato dello stesso prodotto, (circostanza, questa, non provata nella specie).

Cass. civ. n. 1523/2010

Il contratto in frode alla legge si caratterizza per l'unicità della dichiarazione negoziale, diretta alla realizzazione di una particolare finalità antigiuridica e per questo si distingue dalla simulazione in generale e dalla simulazione relativa fraudolenta, implicando quest'ultima la divergenza tra dichiarazione manifestata e dichiarazione voluta e, quindi, l'esistenza di due negozi giuridici (il simulato e il dissimulato) al fine di eludere norme imperative.

La peculiarità del contratto in frode alla legge, di cui all'art. 1344 c.c., consiste nel fatto che gli stipulanti raggiungono, attraverso gli accordi contrattuali, il medesimo risultato vietato dalla legge, con la conseguenza che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito il risultato che attraverso l'abuso del mezzo e la distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare.

Cass. civ. n. 20816/2005

La amministrazione finanziaria, quale terzo interessato alla regolare applicazione delle imposte, è legittimata a dedurre (prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa) la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente, o la loro nullità per frode alla legge, ivi compresa la legge tributaria (art. 1344 c.c.); la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche attraverso presunzioni.

Cass. civ. n. 20398/2005

Nella disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 37 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 7 del D.L.vo 8 ottobre 1997, n. 358, pur non esistendo nell'ordinamento fiscale italiano una clausola generale antielusiva, non può negarsi l'emergenza di un principio tendenziale, desumibile dalle fonti comunitarie e dal concetto di abuso del diritto elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui non possono trarsi benefici da operazioni intraprese ed eseguite al solo scopo di procurarsi un risparmio fiscale. In riferimento all'ipotesi in cui l'acquirente di azioni da un fondo comune d'investimento, dopo averne percepito i dividendi, abbia rivenduto i titoli al fondo stesso al fine di consentire l'elusione del regime fiscale previsto dall'art. 9 della legge n. 77 del 1983 (come sostituito dal D.L.vo 25 gennaio 1992, n. 83) (c.d. dividend washing), l'applicazione del predetto principio si traduce nella individuazione di un difetto di causa che dà luogo alla nullità dei contratti collegati di acquisto e di rivendita delle azioni, non conseguendo dagli stessi alcun vantaggio economico per le parti, all'infuori del risparmio fiscale. Tale mancanza di ragione, che investe nella sua essenza lo scambio tra le prestazioni contrattuali attuato attraverso il collegamento negoziale, comporta l'inefficacia dei contratti nei confronti del fisco, con conseguente esclusione del credito d'imposta previsto per l'acquirente dei titoli dall'art. 14 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo anteriore all'integrazione apportatavi dall'art. 7 bis del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, conte con modificazioni nella legge 5 novembre 1992, n. 429).

Cass. civ. n. 8600/2003

Il negozio in frode alla legge è quello che persegue una finalità vietata in assoluto dall'ordinamento in quanto contraria a norma imperativa o ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume ovvero perché diretta ad eludere una norma imperativa. L'intento di recare pregiudizio ad altri soggetti non rientra di per sé nella descritta fattispecie, sia perché il negozio in frode alla legge è ipotesi del tutto distinta da quella del negozio in frode ai terzi, sia perché non si rinviene nell'ordinamento una norma che stabilisca in via generale, come per il primo tipo di contratto, l'invalidità del contratto stipulato in frode ai terzi, ai quali ultimi, invece, l'ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall'altrui attività negoziale.

Cass. civ. n. 11351/2001

Prima dell'entrata in vigore dell'art. 37 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 7 del D.L.vo 8 ottobre 1997, n. 358 - che con disposizione, non avente efficacia retroattiva, ha attribuito all'Amministrazione finanziaria ampio potere di disconoscere, a fini antielusivi, gli effetti degli atti compiuti dal contribuente al fine di beneficiare di un trattamento fiscale più vantaggioso - detta amministrazione non aveva il potere di riqualificare i contratti posti in essere dalle parti, prescindendo dalla volontà concretamente manifestata dalle stesse, per assoggettarli ad un trattamento fiscale meno favorevole di quello altrimenti applicabile, neppure in virtù degli art. 1344 e 1418 c.c., che sanciscono la nullità dei contratti che costituiscono «il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa». Tali disposizioni, infatti, considerano l'illiceità quale causa di nullità e non di conversione del contratto in frode alla legge nel contratto che costituisce presupposto per l'applicazione della norma, che le parti intendevano eludere; inoltre le norme tributarie, essendo poste a tutela di interessi pubblici di carattere settoriale e non ponendo, in linea di massima, divieti, pur essendo inderogabili, non possono qualificarsi imperative, presupponendo tale qualificazione che la norma abbia carattere proibitivo e sia posta a tutela di interessi generali, che si collochino al vertice della gerarchia dei valori protetti dall'ordinamento giuridico.

Cass. civ. n. 12327/1999

La frode fiscale, diretta ad eludere le norme tributarie sui trasferimenti dei beni, trova soltanto nel sistema delle disposizioni fiscali la sua sanzione, la quale non è sanzione di nullità o di annullabilità del negozio.

Cass. civ. n. 2127/1989

Le pattuizioni di un contratto, che siano rivolte ad eludere l'imposta di registro o l'Iva, ovvero a godere di un loro pagamento in misura ridotta rispetto a quella dovuta, non implicano di per sé nullità del contratto stesso, salva restando la loro sanzionabilità nell'ambito dei rispettivi rapporti tributari.

Cass. civ. n. 6239/1983

Nell'ordinamento vigente non esiste alcuna norma che sancisca in via generale la nullità del contratto in frode dei terzi, i quali sono tutelati soltanto in particolari situazioni e cioè con l'azione di nullità, ove questa sussista, oppure con l'azione revocatoria.

Cass. civ. n. 3568/1971

Il contratto in frode alla legge è caratterizzato dalla consapevole divergenza tra la causa tipica del contratto prescelto e la determinazione causale delle parti indirizzate all'elusione di una norma imperativa.

Cass. civ. n. 3166/1971

Il negozio simulato e il negozio indiretto non valgono, in sé, ad integrare ipotesi di frode alla legge, la quale non è colpita direttamente con norma sanzionatoria generale perfetta, ma solamente se si risolva in uno strumento di violazione di norme imperative (art. 1344 c.c.). Occorre, pertanto, verificare di volta in volta che il negozio o l'insieme dei negozi funzionalmente collegati (procedimento indiretto) siano stati predisposti ed attuati al fine di eludere l'applicazione di una norma di quel tipo.

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