Che cosa significa "Azione di simulazione"?
È l'azione diretta a far valere la simulazione, cioè la situazione giuridica realmente voluta contro quella di cui si è creata l'apparenza. In altri termini, chi agisce mira a far accertare l'inefficacia del negozio simulato.
Il regime della prescrizione è differente nella simulazione assoluta e in quella relativa. Nel primo caso l'azione è sempre imprescrittibile; nel secondo caso è imprescrittibile solo quando mira ad accertare la nullità del contratto simulato mentre, se lo scopo è far valere il contratto dissimulato, secondo la giurisprudenza si prescriverebbe nel termine previsto per i diritti che nascono da tale contratto (non tutta la dottrina concorda con tale impostazione).
La domanda di simulazione va trascritta ex artt. 2652 n. 4 e 2690 n. 1 c.c., quando ha ad oggetto atti soggetti a trascrizione.
Il regime della prescrizione è differente nella simulazione assoluta e in quella relativa. Nel primo caso l'azione è sempre imprescrittibile; nel secondo caso è imprescrittibile solo quando mira ad accertare la nullità del contratto simulato mentre, se lo scopo è far valere il contratto dissimulato, secondo la giurisprudenza si prescriverebbe nel termine previsto per i diritti che nascono da tale contratto (non tutta la dottrina concorda con tale impostazione).
La domanda di simulazione va trascritta ex artt. 2652 n. 4 e 2690 n. 1 c.c., quando ha ad oggetto atti soggetti a trascrizione.